Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 19 maggio 2011

Concordato preventivo senza IRAP

Crisi d’impresa

Concordato preventivo senza IRAP

Il principio di derivazione della base imponibile dai dati di Conto economico escluderebbe l’imponibilità delle componenti reddituali

/ Mercoledì 18 maggio 2011
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta la perdita dei poteri gestionali e operativi in capo all’imprenditore, il quale pertanto, a maggior ragione, conserva la rappresentanza legale.
La traslazione di questi principi generali nell’area tributaria comporta, a parere di chi scrive, che gli adempimenti fiscali debbano essere posti a carico dell’imprenditore, mentre nulla in tal senso competerebbe al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale, anche se su tale ultimo tema il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 455 del 7 febbraio 1981) sembrerebbe di diverso avviso.
In ogni caso, secondo l’interpretazione più accreditata, l’imprenditore sottoposto alla procedura di concordato preventivo dovrà adoperarsi per l’espletamento di tutti gli obblighi tributari in base alle regole ordinarie, salvo quanto verrà a breve precisato. Particolare rilievo, per la concreta operatività del concordato preventivo, riveste l’applicabilità o meno dell’IRAP a particolari situazioni.
Per quanto riguarda le imposte dirette, ribadendo l’applicazione delle ordinarie regole di determinazione del risultato di impresa, si sottolinea come due siano le particolarità di rilievo.
In primo luogo, secondo l’art. 86, comma 5 del TUIR, la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze, “comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 5112 del 4 giugno 1996, si può affermare che sia la convenzionale fase della “cessione dei beni ai creditori”, sia la cessione dei beni nell’ambito della liquidazione post omologa del concordato, non determina l’insorgere di plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente.
Il “bonus da concordato” non costituisce sopravvenienza
In secondo luogo, l’art. 88, comma 4 del TUIR esclude dal novero delle sopravvenienze attive imponibili quelle derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Si tratta della non imponibilità del c.d. “bonus da concordato”, non sussistendo differenza alcuna tra la riduzione concordataria del passivo, sia esso chirografario o privilegiato, con la conseguenza che entrambe le ipotesi non generano sopravvenienze attive fiscalmente rilevanti.
Dalla formulazione letterale della norma emerge che la stessa trova applicazione in ogni forma di concordato preventivo.
Per quanto riguarda l’IRAP, nel concordato preventivo anche questa imposta va applicata secondo le ordinarie regole, previste dal DLgs. 446/97. Merita una riflessione la tematica connessa ai fenomeni sopra descritti, disciplinati ai fine delle imposte dirette dagli artt. 86 e 88 del TUIR, per verificare quali siano le ricadute sul tributo regionale.
Per le società di capitali la base imponibile IRAP è determinata per differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A) e B) dello schema di Conto economico), ad esclusione delle voci B9, B10 c) e d), B12 e B13. Se ne desume che nell’attuale sistema vige il principio di derivazione, in base al quale, per la determinazione dell’imponibile, rilevano i soli dati di bilancio così come assunti sulla base dei principi contabili. In tale ambito le componenti di reddito di natura straordinaria si collocano nelle voci E20 ed E21 del Conto economico.
Ciò posto, tornando alle fattispecie sopra esaminate, emerge la seguente situazione:
- per quanto riguarda la cessione dei beni in sede di concordato preventivo, dalle indicazioni contenute nella sentenza 5112/96 della Corte di Cassazione e nella risoluzione 29/2004 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene di poter affermare che le plusvalenze conseguite non configurino componente reddituale imponibile ai fini IRAP, presentando esse natura straordinaria (la relativa fonte è, infatti, estranea all’attività ordinaria);
- anche per ciò che riguarda il “bonus da concordato”, a parere di chi scrive tale sopravvenienza ha totale valenza straordinaria, in quanto rappresenta un beneficio che l’ordinamento tributario offre nella particolare situazione procedurale.
In tal senso va la relazione di accompagnamento al TUIR, in cui si chiarisce anche la differente natura dell’esenzione insita nelle due principali forme di concordato preventivo: per quello con cessione dei beni non può essere elemento indice di capacità contributiva la riduzione dei debiti, dato che il debitore perde tutto il suo patrimonio con evidenza della straordinarietà dell’evento; nell’altra ipotesi concordataria, la finalità è quella di riservare ad essa un particolare beneficio fiscale.
Ne consegue, a parere di chi scrive, che non potrebbero potersi ricondurre tali fenomeni a situazioni rilevanti ai fini IRAP.

Valido l’accertamento all’immobiliare che vende alloggi diversi allo stesso prezzo

Accertamento

Valido l’accertamento all’immobiliare che vende alloggi diversi allo stesso prezzo

Per la Regionale di Firenze, inoltre, va idoneamente motivata la cessione di immobili quasi al costo e sotto i valori di mercato

/ Martedì 17 maggio 2011
È valido l’avviso di accertamento notificato ad una società immobiliare che ha venduto unità abitative diverse per forma e dimensione allo stesso prezzo, che, peraltro, è risultato di poco superiore al costo. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Firenze, con la sentenza del 4 marzo 2011, numero 11.
Una srl aveva costruito diverse unità immobiliari, appartenenti sostanzialmente a due tipologie di immobili differenti per caratteristiche e specifiche tecniche: una, infatti, includeva gli alloggi di circa 80 mq con giardino, e dell’altra, invece, facevano parte gli appartamenti di poco più di 100 mq con balcone e cantina. Nonostante tali evidenti differenze, però, la società aveva ceduto tali unità immobiliari all’incirca allo stesso prezzo, come risultava dai relativi rogiti.
Tale circostanza aveva richiamato l’attenzione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, che, a seguito di verifica fiscale, redigevano il relativo PVC, con cui, sulla base di tale anomalia, unitamente alla circostanza che il prezzo delle vendite di detti immobili risultava al di sotto del valore di mercato, constatavano l’omessa contabilizzazione di ricavi. In forza del PVC, l’Ufficio emetteva, poi, il relativo atto impositivo a carico della società, accertando i maggiori ricavi proposti dai verificatori.
Avverso tale atto proponeva ricorso alla C.T. Prov. la srl, ma i giudici di prima istanza lo rigettavano, confermando la pretesa erariale. Opponeva gravame, allora, la società, denunciando l’illegittimo utilizzo retroattivo della disposizione introdotta dall’art. 35 del DL n. 223/2006, che prevedeva la possibilità di effettuare gli accertamenti sulle cessioni immobiliari considerando come corrispettivo il valore OMI degli immobili, se superiore a quello indicato nei rogiti notarili. L’Ufficio ribadiva, invece, che l’accertamento non era fondato sulla presunzione recata dal predetto art. 35, ma sul metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600/73, che consente, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, di rettificare il reddito dichiarato dal contribuente.
La C.T. Reg., investita della questione, ha stabilito che, in effetti, l’Ufficio, per la rettifica della dichiarazione, non si era avvalso della norma contestata dal contribuente ma delle presunzioni di cui al predetto art. 39. I giudici regionali hanno ricordato, innanzitutto, il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità per cui la regolare tenuta delle scritture contabili non impedisce l’accertamento del Fisco sulla base di presunzioni qualificate (cfr. Cass. n. 1409/2008).
Secondo il Collegio, dovevano ritenersi tali quelle addotte dall’Ufficio, atteso che era stato evidenziato che immobili anche molto diversi per caratteristiche erano stati venduti sostanzialmente allo stesso prezzo, circostanza che non poteva ritenersi “normale” nel commercio immobiliare, dove abitualmente le differenti caratteristiche degli immobili incidono sul loro prezzo finale; inoltre, l’Ufficio aveva altresì rilevato che tra i costi specifici delle varie unità immobiliari ed i relativi ricavi derivanti dalle loro cessioni vi era una minima differenza, che rendeva la gestione assolutamente antieconomica.
La differenza tra costi e ricavi rende la gestione antieconomica
Circostanza che, peraltro, secondo i giudici regionali, non era stata idoneamente giustificata dal contribuente, su cui ricadeva tale onere, giacché questi si era limitato a motivare le cessioni di immobili quasi al costo e sotto i valori di mercato con l’insorgere di difficoltà finanziarie della società, ma senza allegare alcuna prova documentale di quanto sostenuto.
In conclusione, secondo la C.T. Reg., tutti gli elementi addotti dall’Ufficio tendevano verso un unico convincimento: la certezza che i prezzi indicati nei rogiti notarili fossero inferiori a quelli reali. Pertanto, i giudici di seconde cure hanno respinto l’appello del contribuente e, confermando la sentenza di primo grado, hanno convalidato l’operato dell’Agenzia delle Entrate.
Dai fatti di causa emerge che, in effetti, l’Amministrazione finanziaria non si era rifatta alla presunzione introdotta con il DL n. 223/2006 e poi abrogata ad opera della Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n. 88), ma si era affidata ad una serie di elementi convergenti per ricostruire induttivamente le operazioni commerciali e, quindi, i ricavi della società. Una ricostruzione che, secondo l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, si fondava su presunzioni qualificate idonee a supportare la pretesa impositiva.

DL Sviluppo: riaperta la rinegoziazione dei mutui «variabili»

Mutui ipotecari

DL Sviluppo: riaperta la rinegoziazione dei mutui «variabili»

I mutui a tasso e rata variabile possono essere rinegoziati fino al 31 dicembre 2012 dal mutuatario

/ Mercoledì 18 maggio 2011
L’articolo 8, comma 6 del DL n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) stabilisce che, fino al 31 dicembre 2012, coloro che, prima del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 70), avevano stipulato (o si erano accollati in seguito al frazionamento) contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto e di importo originario non superiore a 150.000 euro, possono ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo.
Con la richiesta di rinegoziazione è necessario presentare un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciata da un soggetto abilitato, che non superi 30.000 euro e nella quale si evinca che il mutuatario non ha avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Condizioni del mutuo in seguito alla rinegoziazione
Con la rinegoziazione verrà applicato un tasso annuo nominale fisso che non può superare il minore tra:
- l’IRS in euro a 10 anni;
- l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente (riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo).
Mutuatario e finanziatore possono altresì concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi 25 anni.
La norma precisa che permangono le garanzie ipotecarie già prestate per il mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Rimane fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 5 del DLgs. n. 385/1993, ai sensi del quale ogni volta che i debitori estinguono la quinta parte del debito originario hanno diritto a ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia e all’eventuale liberazione di uno o più immobili ipotecati.
Al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione, le disposizioni introdotte dal comma 6 del DL n. 70/2011 si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130.
Il comma 8 dell’articolo 8 in oggetto contiene disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, modificative del TU bancario (DLgs. n. 385/1993).
Tra le altre novità si segnala che le disposizioni contenute nell’articolo 40-bis, comma 6 del DLgs. n. 385/1993, relative alla cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, si applicano anche ai mutui e ai finanziamenti, compresi quelli non fondiari, concessi da banche e da intermediari finanziari.
Gli atti di surrogazione, di cui all’art. 120-quater del DLgs. n. 385/1993, inoltre, potranno essere presentati telematicamente osservando le modalità che saranno contenute in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio. Le disposizioni contenute nel citato art. 120-quater si applicano anche ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t) del DLgs. n. 11/2010.

Definiti gli importi del diritto annuale 2011

diritto camerale

Definiti gli importi del diritto annuale 2011

La bozza di decreto, diffusa da alcune Camere di Commercio, sarebbe in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

/ Lunedì 16 maggio 2011
Stando alle informazioni diffuse da alcune Camere di Commercio, dovrebbe essere in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce la misura del diritto camerale annuale per il 2011.
Il provvedimento diffuso da alcune Camere di Commercio, datato 21 aprile 2011, troverebbe applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nonostante siano stati confermati, in generale, i medesimi importi previsti per lo scorso anno, per effetto della riformulazione dell’art. 18 della L. 580/93 ad opera del DLgs. n. 23 del 2010 (Riforma dell’ordinamento delle Camere di commercio, industria e artigianato), per taluni soggetti sono variati i criteri di determinazione delle misure del diritto annuale (il che ha comportato un aumento della misura del tributo), mentre per altri è stato introdotto un obbligo di versamento assente per le annualità precedenti.
Nuovi criteri di determinazione del tributo
Così, come anticipato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 201046/2010:
- le società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e le società di avvocati iscritte nella sezione speciale sono tenute, dall’anno 2011, al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente e non più in misura fissa;
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono tenute, dal 2011, al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
- i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti, dal 2011, al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti, fino al 2010, al versamento di alcun diritto annuale.
Fino al 2010, invece, le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro imprese versavano il tributo in misura fissa, mentre quelle iscritte nella sezione ordinaria lo determinavano in base al fatturato dell’esercizio precedente (si veda “Diritto camerale annuale, versamento con proroga” del 23 giugno 2010).
In calce all’articolo sono indicati, in forma tabellare, gli importi dovuti ed i criteri di determinazione del tributo. Nel caso in cui il tributo sia commisurato al fatturato, è possibile fare riferimento al prospetto indicato nell’articolo sopra citato, rimasto invariato rispetto al 2010, riportante le fasce di fatturato e le relative aliquote.
In via transitoria, i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale nella misura fissa pari a 30 euro.
Oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna unità o sede l’importo di 110 euro.
Le nuove imprese individuali iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA dal 1° gennaio 2011 sono tenuti a corrispondere gli importi fissi riportati nelle tabelle sotto indicate; tutte le altre nuove imprese versano l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che ne versano il 50%). In tal caso, il tributo deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Alcune CCIAA applicano una maggiorazione degli importi da corrispondere fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Il contribuente, prima di effettuare il versamento del diritto annuale, dovrebbe verificare (sul relativo sito internet) se la propria Camera di Commercio ha deliberato un’eventuale maggiorazione; quindi, applicare detta maggiorazione sull’importo complessivo dovuto per la sede legale e le eventuali sedi secondarie.
Si ricorda che, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Registro delle Imprese - Sezione speciale
Criteri di determinazione del tributoSoggettiImporti dovuti (euro)
Misura fissaImprese individuali88
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2010Società semplici agricole100
(50% della misura prevista per il primo scaglione di fatturato)
Società semplici non agricole200
(misura prevista per il primo scaglione di fatturato)
Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001200
(misura prevista per il primo scaglione di fatturato)

Registro delle Imprese - Sezione ordinaria
Criteri di determinazione del tributoSoggettiImporti dovuti (euro)
Misura fissaImprese individuali200
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2010Tutte le altre imprese-

Alberghi e ristoranti a deducibilità IRES variabile

Dichiarazione dei redditi

Alberghi e ristoranti a deducibilità IRES variabile

Limitazione per i costi «di rappresentanza», ad eccezione di quelli sostenuti da dipendenti e co.co.co.

/ Lunedì 16 maggio 2011
La rilevanza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, è disciplinata dall’art. 109, comma 5 del TUIR, che stabilisce un criterio generale di deducibilità parziale, nella misura del 75% del loro ammontare. La disposizione contempla, tuttavia, una deroga a tale regime circoscritta ai costi individuati dal precedente art. 95, comma 3 del TUIR, ovvero quelli di vitto ed alloggio sostenuti – per le trasferte al di fuori del territorio comunale – dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi dell’impresa, integralmente deducibili nel limite giornaliero di 180,76 euro per i trasferimenti nazionali, ovvero 258,23 euro con riferimento a quelli esteri.
L’eccezione in parola è stata altresì confermata dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/2009, con riferimento agli amministratori, ipotesi peraltro già indirettamente contemplata dalla norma, essendo spesso titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’impresa gestita. In tale sede, sono state, inoltre, individuate altre cause di esclusione dal regime di limitazione della deducibilità dei costi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande: è, il caso, ad esempio, delle spese sostenute per la gestione di un servizio di mensa, diretto all’interno dell’azienda, oppure esterno in base ad una convenzione con un esercizio pubblico, ovvero mediante l’acquisto di ticket restaurant.
Al contrario, la deducibilità limitata del 75% opera anche nell’eventualità in cui i costi di vitto ed alloggio siano qualificabili, secondo i criteri dettati dal DM 19 novembre 2008, come “spese di rappresentanza” (circolare n. 53/2008). Con l’effetto che gli oneri in parola devono, quindi, essere assoggettati ad un duplice test di deducibilità: prima, quello del 75% previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR e, poi, quello stabilito espressamente per le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, del TUIR), ovvero inerenza, congruità e rispetto del limite massimo, individuato in una quota dei ricavi e proventi caratteristici dell’impresa: 1,30% sino a 10 milioni di euro di fatturato, 0,50% per l’eccedenza fino a 50 milioni di euro di volume d’affari e 0,10% per l’eventuale surplus.
La metodologia in parola trova corrispondente operatività nel modello UNICO 2011 SC, e precisamente nei righi del quadro RF che riguardano anche le spese di rappresentanza:
- RF24, colonna 1, tra le variazioni in aumento, dove deve essere indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di rappresentanza, ad eccezione di quelle sostenute in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, da lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi. Tale importo concorre, inoltre, alla formazione della sommatoria da riportare in colonna 3, unitamente alle altre spese di rappresentanza (colonna 2), ai costi di competenza di altri esercizi ed a quelli non capitalizzabili per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, a norma, rispettivamente, degli artt. 109, comma 4, e 108, comma 3, secondo periodo del TUIR;
- RF43, colonna 1 (variazioni in diminuzione), nella quale deve essere riportato il 75,00% delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande qualificabili come spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3 del TUIR. L’importo in parola confluisce, inoltre, nella colonna 2, congiuntamente a tutte le altre spese di rappresentanza rilevanti in ossequio al DM 19 novembre 2008. Nella colonna 3, deve, invece, essere esposta la quota di spese di rappresentanza imputate al Conto economico degli esercizi pregressi, sino a quello in corso al 31 dicembre 2007, e come tali fiscalmente rilevanti in base alla versione previgente dell’art. 108, comma 2 del TUIR, ovvero in cinque anni, in quote costanti di 1/15 del loro costo. La sommatoria degli importi di colonna 2 e 3 parteciperà, infine, alla determinazione dell’ammontare di colonna 4, comprendente, tra l’altro, una pluralità di componenti negativi non dedotti oppure non imputati a Conto economico, nonché il 75% degli oneri alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili come spese di rappresentanza, diversi da quelli di cui all’art. 95, comma 3 del TUIR.
Le imprese di nuova costituzione devono, inoltre, compilare il rigo RS101, qualora abbiano sostenuto, in un esercizio precedente a quello di realizzo dei primi ricavi, dei costi alberghieri e di somministrazioni di alimenti e bevande qualificabili come spese di rappresentanza, assunti per il 75% del loro ammontare, non deducibili nel periodo d’imposta 2010.

Detrazioni 36% e 55% sotto la lente dell’Agenzia

AGEVOLAZIONI

Detrazioni 36% e 55% sotto la lente dell’Agenzia

Con la circolare n. 20/2011, l’Agenzia si è occupata delle agevolazioni previste per gli interventi di recupero e riqualificazione immobiliare

/ Sabato 14 maggio 2011
Anche se le fatture e i bonifici eseguiti al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% riportano il nominativo di un coniuge soltanto, che è anche colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, possono beneficiare dell’agevolazione anche gli altri aventi diritto, purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione, che è quello che emerge dal bonifico. Principio di base è che il beneficio sia riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 353/2008 e circ. n. 34/2008).
Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20, in materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra gli altri chiarimenti contenuti nel documento in oggetto, viene precisato che non può continuare a beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius l’erede che concede l’immobile in comodato. Ciò in quanto, al fine di poter continuare a fruire del beneficio, l’erede deve avere l’immediata disponibilità del bene e deve poterne disporre liberamente.
Inoltre, i contribuenti che installano addolcitori di acqua domestici possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA agevolata del 10% se l’installazione dell’apparecchio comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti.
Per la detrazione del 55%, principio di cassa o di competenza
In relazione alla detrazione IRPEF/IRES del 55%, invece, viene ribadito che il diritto di portare in detrazione le spese sostenute per la riqualificazione energetica è condizionato dalle regole di imputazione contenute nel TUIR. In altri termini, vale il principio di cassa se il soggetto che sostiene le spese è una persona fisica non imprenditore, mentre deve essere osservato il principio di competenza (le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate) se gli interventi sono realizzati da un imprenditore.
Le spese sostenute nel 2010 in relazione a lavori che vengono ultimati nel 2011 devono essere:
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 (es. in UNICO 2011 PF o nel modello 730/2011) se il soggetto è una persona fisica non imprenditore;
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (UNICO 2012) se sono realizzati da un imprenditore.
Nel caso in cui un contribuente svolga l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi, è possibile fruire della detrazione del 55% in relazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica, anche se le spese sono state dedotte nella misura del 50% ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale deduzione, infatti, non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché l’immobile sia detenuto in base a un titolo idoneo (es. proprietà) e che le spese siano rimaste a suo carico.
L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che, a partire dall’anno di imposta 2009, gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all’ENEA possono essere rettificati telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (circ. Agenzia Entrate n. 21/2010). Pertanto, con riferimento alle schede inviate per le annualità 2007 e 2008 che non possono essere rettificate, i contribuenti possono comunque beneficiare della detrazione del 55% a condizione che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, il contribuente dimostri di aver osservato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e che documenti anche le spese non risultanti dalla scheda inviata all’ENEA originariamente. Diversamente, l’eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda inviata all’ENEA e che non sono state rettificate è da considerarsi indebita (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 n. 44).

Spese per lo psicologo detraibili anche senza ricetta

oneri detraibili

Spese per lo psicologo detraibili anche senza ricetta

Tra i chiarimenti contenuti nella circolare 20/2011 dell’Agenzia, spiccano le detrazioni per i figli e per i disabili

/ Sabato 14 maggio 2011
Con la circ. 20/2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle agevolazioni per i disabili, nonché a una serie di dubbi relativi alle detrazioni.
Con riferimento alle spese sostenute per i figli, viene chiarito che la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori; solo in presenza di figli nati da genitori diversi, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
Sono detraibili, nella misura del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) del TUIR, anche le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati.
Le spese per attività sportiva svolta da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni sono detraibili nella misura del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, solo se le stesse sono certificate con bollettino bancario o postale oppure con fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, con indicazione dei suoi dati identificativi, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale di chi paga; ciò a prescindere che l’attività sia organizzata dal Comune.
Nel caso in cui ci siano due figli universitari a carico per i quali sono stati stipulati diversi contratti di locazione, la detrazione del 19% per i canoni di locazione (sull’importo massimo di 2.633 euro) è fruibile da ciascuno dei genitori, limitatamente ai canoni effettivamente pagati.
Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali sono soggetti alle stesse disposizioni previste per quelli destinati al mantenimento di figli legittimi, ossia sono esclusi dalla base imponibile del percipiente e non sono deducibili dal reddito del soggetto erogante.
Nell’ambito della detrazione delle spese sostenute per “dispositivi medici”, la circolare precisa che nello scontrino o fattura deve essere indicata la descrizione del dispositivo e che occorre conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee. Sempre nell’ambito della detrazione per le spese sanitarie, le prestazioni professionali dello psicologo-psicoterapeuta rientrano tra quelle detraibili, anche senza prescrizione medica.
Con riferimento alle agevolazioni per i disabili, viene precisato che non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione del 19% di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR le spese sostenute per la realizzazione di una piscina a scopi terapeutici per un portatore di handicap, posto che non si tratta di spese sostenute per il trattamento sanitario.
È, invece, ammesso alla detrazione del 19% l’acquisto all’estero di un autoveicolo per disabili, considerato che si applicano le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia.
Viene altresì precisato che, a prescindere dai criteri adottati dalla singola amministrazione locale per individuare gli invalidi civili cui attribuire benefici economici, le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è necessaria anche l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento).
Alcuni chiarimenti anche per la determinazione del reddito
La circolare offre alcuni chiarimenti anche nell’ambito della determinazione del reddito.
In particolare, il regime di tassazione previsto per i lavoratori dipendenti che operano all’estero per più di 183 giorni non può essere applicato al lavoratore che opera in un settore economico non incluso nel decreto ministeriale. Laddove, invece, il contribuente abbia titolo per determinare il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali e sia ora assunto con contratto di lavoro part-time, è possibile ridurre proporzionalmente la retribuzione.
La circolare precisa, inoltre, che i contributi erogati dalla Cassa previdenziale al professionista (in attività o in pensione) per danni causati da calamità naturali a immobili adibiti ad abitazione principale o studio professionale, non essendo riconducibili ad alcuna categoria reddituale, non sono tassabili.
Per l’addizionale del 10% sui compensi dei dirigenti, l’importo su cui calcolare l’addizionale non deve comprendere le somme erogate per la collaborazione relativa all’attività di amministratore svolta nei confronti della medesima società.