Spese
sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati
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INTRODUZIONe
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L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati
relativi alle prestazioni erogate
nel 2015(anche per il 2016).
Dati che vengono
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)
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Novità
operative dal 1° gennaio 2016
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Per effetto del decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i
dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
Ø degli
psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Ø degli
infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
Ø delle ostetriche/i, di cui al Decreto
Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
Ø dei tecnici sanitari
di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
Ø gli esercenti
l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che
hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute
di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
Ø le parafarmacie.
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DA
RICORDARE per il contribuente e il professionista sanitario
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Il contribuente
può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia
delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.
Come esercitare
l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti
modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):
a) nel caso di
scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi
chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione
dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione
di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura
sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio
dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra
richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate,
oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il
numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la
relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello
disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate Home - Documentazione - Provvedimenti,
circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio
2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento
del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).
L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le
spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi
disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) telefonare al
Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante
l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39
0696668933 (da estero);
c) recarsi
personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui
all’allegato 1 del presente provvedimento.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e
b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato
sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al
provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del
documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è
sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza
dello stesso.
Successivo
inserimento – Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla
comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata
esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della
dichiarazione precompilata, purché
sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti
dalla legge.
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Tabella
soggetti tenuti alla comunicazione per l’anno 2016
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