Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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mercoledì 21 settembre 2016

Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati



Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati





INTRODUZIONe

L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende  ospedaliere;
  • gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici  universitari;
  • le  farmacie,  pubbliche  e  private;
  • i  presidi  di   specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari; e
  • gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,
comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i  dati  relativi alle prestazioni erogate  nel  2015(anche per il 2016).

Dati che vengono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)


Novità operative dal 1° gennaio 2016

Per effetto del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
Ø  degli psicologi,  di  cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Ø  degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
Ø  delle  ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
Ø  dei tecnici  sanitari  di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre  1994, n. 746;
Ø  gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che  hanno effettuato la comunicazione al Ministero della  Salute  di  cui  agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  n.46;
Ø  le parafarmacie.

A quali spese ci riferiamo in particolare?
Facciamo in particolar modo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell’importo della spesa. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Le spese detraibili riguardano in via generale:
  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
  • acquisto di medicinali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
  • spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
L’obbligo di comunicazione spetta solo per i soggetti riportati nella tabella in fondo al documento. La platea dei soggetti obbligati alla comunicazione è stata ampliata per effetto del D.M del Mef pubblicato in Gazzetta in data 13 settembre.


DA RICORDARE per il contribuente e il professionista sanitario

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

Come esercitare l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):
a)       nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b)       negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate  Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a)       inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b)       telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
c)       recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.

Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

Successivo inserimento – Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.






Tabella soggetti tenuti alla comunicazione per l’anno 2016
Tabella dei soggetti tenuti all’invio per il 2016

Professionista
È tenuto all’invio dei dati sanitari?
Note
Dentista
SI
È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati, essendo iscritto all’albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia
NO
Tutti gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato
SI
L’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante” nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle entrate.
Studio costituito come SRL
SI
L’obbligo scatta da quest’anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi
SI
Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
Psicologi
Si
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ostetriche
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ottico
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Tecnici  sanitari di
radiologia medica

SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Fisioterapista
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico
SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all’invio dei dati.
Massofisioterapisti
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Biologo nutrizionista
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell’attività di dietista
SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri
Si
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Farmacia
SI
È tra i soggetti espressamene ricompresi nell’ambito applicativo della norma.
Parafarmacia
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici
SI
Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico sportivo
SI
In quanto iscritto all’albo dei medici.
Allergologo
SI
In quanto iscritto all’albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate
SI
Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).
SI
La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non accreditate
SI
La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l’obbligo di invio a partire dal 2016



sabato 13 febbraio 2016

trattamento IVA de ll ’ acquisto de i biglietti aerei relativi a viaggi internazionali.

Nel caso di acquisto online di biglietti per il trasporto internazionale aereo di passeggeri è necessario prestare particolare attenzione agli adempimenti che devono essere posti in essere ai fini della corretta applicazione delle regole Iva. Ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972



L’art. 7 quater, comma 1, lettera b) del DPR 633/72 regola la territorialità delle prestazioni di trasporto passeggeri, prevedendo che esse si considerano effettuate in Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”, distinguendo, pertanto:
a) la parte di trasporto considerabile come oggettivamente e forfettariamente eseguita all’estero, irrilevante ai fini dell’imposta IVA per carenza del requisito territoriale;
b) quella eseguita all’interno del territorio italiano, è rilevante ai fini Iva.

Relativamente alla determinazione delle percentuali forfettarie di percorrenza nel territorio nazionale, la circolare del 29 luglio 2011, n. 37/E, paragrafo 3.1.3 (pagine 27-28), ha confermato, nel caso di trasporto aereo internazionale, quanto stabilito nella risoluzione 23 aprile 1997, n. 89, in base alla quale le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere forfettariamente individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.



si considerano territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di trasporto di passeggeri “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”: le regola, in deroga ai principi generali di territorialità delle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C) trova applicazione in ordine ai servizi di trasporto di passeggeri resi sia nei confronti di soggetti passivi sia nei confronti di soggetti privati. Si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini Iva la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato, mentre saranno fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito territoriale le tratte di un trasporto internazionale effettuate fuori dal territorio dello Stato.
In merito alla difficile identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (aereo o marittimo) la C.M. n. 37/E/2011 ha confermato le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, ovvero:
  • per il trasporto marittimo internazionale, le indicazioni della C.M. n. 11/420390/1980 nella quale veniva fissata forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che poteva considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 1) del D.P.R. n. 633/1972;
  • per il trasporto aereo internazionale, le indicazioni della R.M. n. 89/E/1997, nella quale si era stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere forfetariamente individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.
Quindi, premesso che nel caso di compagnia aerea italiana o di stabile organizzazione in Italia di una compagnia aerea non residente la società acquirente il biglietto aereo non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva in quanto tutti gli adempimenti spettano alla compagnia aerea residente, la quale potrà, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 anche non emettere fattura, vediamo cosa invece è necessario fare nel caso di acquisto online dei biglietti aerei per un trasporto di persone effettuati presso una compagnia estera.
  • Biglietto aereo acquistato online per un volo interno, tratta Milano – Bari, da un vettore estero appartenente ad un Paese Extra – UE: dovrà essere emessa autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 con applicazione dell’Iva al 10% senza poter esercitare il diritto alla detrazione a norma dell’art. 19-bis1 lett. e) del D.P.R. 633/1972.
  • Biglietto aereo acquistato per un volo internazionale, tratta Roma - Berlino da un vettore comunitario: per la parte del percorso territorialmente rilevante in Italia (pari al 38% del tragitto) si dovrà procedere con l’integrazione e la doppia registrazione della fattura ricevuta da parte del vettore comunitario con applicazione in luogo dell’Iva del titolo di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 1 del D.P.R. 633/1972 se trattasi di trasporto internazionale in dipendenza di un unico contratto, mentre la parte del percorso territorialmente non rilevante nel territorio dello Stato (pari 62% del tragitto) sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.
  • Biglietto aereo acquistato per un volo internazionale, tratta Parigi - Mosca, da un vettore comunitario (o Extra – UE): la società acquirente il biglietto aereo non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva, trattandosi di operazione territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R n. 633/81972.
In nessun caso poi l’operatore italiano dovrà presentare il modello Intrastat, in quanto per tutti i servizi speciali di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies l’art. 50 comma 6 del D.L. n. 331/1993 esclude l’obbligo di compilazione e presentazione dell’elenco riepilogativo.
Infine, anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti Iva, si evidenzia che è possibile che il biglietto aereo possa  essere, anziché intestato all’azienda, acquistato ed intestato direttamente dal dipendente o dall’amministratore, il quale potrebbe allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso; verrebbero così evitati problemi di gestione a fini Iva dell’operazione da parte dell’azienda la quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.



http://www.studiosabba.com/media/allegato9228.pdf

sabato 6 febbraio 2016

TARSU COMUNE DI CAPACCIO

Una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Salerno ha accolto le doglianze del contribuente annullando completamente l'avviso di accertaemnto tarsu per gli anni 2008- 2009 -2010-2011-2012 che il Comune gli aveva recapitato.
Nel testo della pronuncia si evince che l'attività della Soget ( azienda demandata dal Comune all'accertamento) non era stata posta in essere nei termini del contratto stipulato con lo stesso Comune così l'attività istrutturia che ne era derivata è stata dichiarata nulla con conseguente annullamemto dell'avviso di accertamento !!!!

per info & opportunità non esiti a contattarci !

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE NON è RIFIUTATA SE IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE PRESENTA LE PRESENTI PECULIARITA':

- solo crediti o poste attive
- solo poste iscritte nel passivo
- poste debitorie e all'attivo solo somme liquide da distribuire
- poste debitorie e creditorie che hanno tutte natura tributaria.

per approfonfimenti ..