Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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mercoledì 11 dicembre 2013

La nuova IUC (imposta comunale unica) in vigore dal 2014










                                                                                                                                                       
OGGETTO: La nuova IUC (imposta comunale unica) in vigore dal 2014

La composizione della IUC

La nuova IUC si comporrà di 3 componenti:
·         l’IMU, relativa alla componente patrimoniale;
·         la TASI, sui servizi indivisibili;
·         la TARI, sui rifiuti.

La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.
Solo la prima imposta (IMU) non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti.
Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, si continuerà a versare anche l’IMU.
Verrà fissato, comunque,  un tetto complessivo del prelievo, che non può superare l’attuale IMU.

La TASI, di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
La somma di IMU e TASI non potrà superare il 10,6 per mille (tetto massimo previsto per l’IMU) per le seconde abitazioni.
Verrà introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e  delibere.

Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.





Il vero problema è che i Comuni, che già oggi arrivano al 10,6 per mille (abbassato di un punto rispetto alla bozza della legge di stabilità) con la sola aliquota IMU, non avranno le risorse sufficienti per coprire il costo dei servizi indivisibili.
Due le possibili soluzioni: ridurre l’IMU al 9,6 per mille, per prevedere anche la TASI (all’1 per mille) o all’8,6 per mille per arrivare a una TASI del 2 per mille, o rinunciare alla TASI del tutto, e reperendo in altro modo le risorse.
La prima strada è sicuramente la migliore perché  la riduzione viene compensata dalla TASI.
La possibilità, poi, di prevedere anche per la TASI un sistema di detrazioni, è del tutto teorica, dato che i Comuni sono liberi di scegliere e se la situazione è quella descritta avranno poco margine per una tale manovra a beneficio  dei contribuenti.
Prevedere una lista di casi specifici che godranno di sconti specifici (immobili dei single, immobili di vacanza, immobili di chi risiede da più di 6 mesi all’estero, ecc.) è un’altra possibilità del Comune, che può basare la graduazione su un criterio reddituale (utilizzando lo strumento dell’ISEE con aggravio degli oneri dei contribuenti) .
In definitiva, molti contribuenti potranno vedersi richiedere un’aliquota TASI al 2,5 per mille sull’abitazione principale, senza detrazioni, arrivando a pagare un’imposta superiore alla vecchia IMU.


Il versamento della IUC
L’imposta sarà unica anche nel versamento: andrà, infatti, corrisposta con un unico bollettino predisposto dall’ente comunale in 4 rate, scadenti il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre.
Il contribuente può, tuttavia, optare per un versamento unico a giugno e i Comuni per una variazione delle scadenze standard.


IUC - SCADENZE  PER IL VERSAMENTO

rata
date di versamento
IUC - rateizzata
1°
16 gennaio 2014
2°
16 aprile 2014
3°
16 luglio 2014
4°
16 ottobre 2014
IUC – unica soluzione
Unica rata
16 giugno 2014


All’interno del F24 che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati i tre importi distinti con codice tributo autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà pari a zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8 E A/9).

Deducibilità ai fini IRES/IRPEF e IRAP dell’IMU per gli immobili strumentali

Il testo del maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 prevede:
-         l’estensione dal 20% al 30% della deducibilità dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese,
-         e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.
Con tale possibilità le imprese possono assorbire in parte gli aumenti subiti nell’ultimo biennio.

Fino al 2013 l’IMU non è mai stata deducibile, né ai fini Ires, né tanto meno ai fini Irap.
Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comportano l’applicazione del principio di cassa (art.99 co. 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.

Effetti differenziati su diverse tipologie di contribuenti

La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale avrebbe una ricaduta differenziata sui vari soggetti:
-         per i soggetti Ires, il risparmio d'imposta sarebbe facilmente calcolabile, pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%. Ciò significa, che dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla riduzione della variazione in aumento, operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate". Tuttavia, la società in perdita fiscale non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare  un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
È, addirittura, possibile ipotizzare il caso estremo di una società, proprio per il minor recupero dell'Imu, ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo;


ANNO 2013
ANNO 2014
DEDUCIBILITA’
30%
20%
ALIQUOTA IRES
27,5%
27,5%
RISPARMIO
8,25
5,5

per i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipenderebbe dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso, infatti, la società si limiterebbe a determinare il reddito imponibile per trasmetterlo "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico, ma sarebbe costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014, di questo. Il risparmio, quindi, si frazionerebbe tra i soci, e impatterebbe sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Se vi fosse una situazione di "incapienza" (per via degli oneri deducibili o detraibili), l'effetto del risparmio sarebbe nullo. Nel calcolo andrebbero considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
-         l'imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir, perché per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile) dovrebbe valutare il risparmio solo sulla propria situazione personale;
-         stessa cosa per gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito professionale (al lordo della ripresa Imu), entrerebbe a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarebbe più leggero;
-         caso particolare si avrebbero per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati, anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non sarebbe solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.

DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRPEF e IRAP DELL’IMU DAL 2013                                (maxi-emendamento Legge di stabilità 2014)
TIPOLOGIA DI SOGGETTO
SITUAZIONE FISCALE
EFFETTI DELLA DEDUCIBILITA’
SOGGETTI IRES
SRL IN UTILE FISCALE
Risparmio d'imposta pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5% (8,25% in meno) nel 2013 grazie alla riduzione della variazione in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate".
SRL IN PERDITA FISCALE
Accumulo di un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
SRL CHE PASSA DA UTILE A PERDITA
Caso estremo di una società, che proprio per il minor recupero dell'Imu ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo.
IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
(beni merce)
Godono della deducibilità al 30% dell'Imu versata, e fruiscono anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013 (e della totale esenzione a decorrere dal 2014).
Minore imposizione sui redditi e minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.
La prima rata Imu, che comunque è stata pagata e resta dovuta, può fruire della deducibilità del 50% ai fini Irpef/Ires, così come l'imposta pagata sugli immobili strumentali e su quelli "patrimonio".
SOGGETTI IRPEF
SNC, SAS
Risparmio che varia al variare dell'aliquota marginale dei soci che partecipano la società (si fraziona tra i soci) e impatta sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Nel calcolo vanno considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
Se vi è una situazione di "incapienza" l'effetto del risparmio è nullo.
DITTA INDIVIDUALE (esclusivamente per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir)
Risparmio valutato sulla propria situazione personale (aliquota marginale Irpef, addizionali e base imponibile per i contributi previdenziali).

LAVORATORE AUTONOMO
(sugli immobili strumentali)
Risparmio sull’aliquota marginale e reddito professionale (al lordo della ripresa Imu) che entra a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarà più leggero.






Comunicazione finanziamenti 2013 : escluse le ditte individuali in semplificata


Gli apporti effettuati dai soci, nelle realtà a base familiare, sono effettuati spesso con poca attenzione a come viene formalizzata la volontà dei soggetti coinvolti: spesso ci si affida a bonifici con causali generiche o addirittura, a movimenti in denaro contante.
In una contabilità semplificata come quella della ditta individuale o delle società di persone è molto difficile risalire alla causa effettiva di questi apporti ed è frequente assistere a movimentazioni in entrambe le direzioni: dal socio/familiare alla società/ditta individuale e viceversa, dove la differenza tra prelievo di utili, anticipi di somme o veri e propri finanziamenti è molto vago.

Oggi arriva una buona notizia grazie all’interpretazione dottrinale delle indicazioni fornite nelle istruzioni ministeriali: i titolari delle ditte individuali in semplificata possono evitare la compilazione della comunicazione dei finanziamenti in presenza di conti cointestati.
In tal caso non vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dal familiare del titolare in contabilità semplificata se:
- i conti correnti non sono intestati esclusivamente al titolare;
- oppure sono utilizzati anche per esigenze personali o familiari
e in assenza di altra documentazione relativa a tali operazioni.

Le istruzioni ministeriali al modello, pubblicate lo scorso 27 novembre 2013, precisano che “l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione".

Tale adempimento deve essere effettuato, quindi, sia a prescindere dalla forma in cui viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva) sia a prescindere dal regime contabile adottato (semplificato o ordinario).

Tuttavia, l’amministrazione sembra aver preso atto dell’eccessiva difficoltà di individuare i versamenti ricevuti dalla ditta individuale in tutti i casi in cui possono affluire sui conti correnti anche versamenti operati con finalità non inerenti all’esercizio dell’attività commerciale.

Ha quindi previsto un’esenzione specifica, delineando un perimetro ben definito: i conti devono essere cointestati o utilizzati per scopi anche personali, a meno che non esista una scrittura privata o altra documentazione predisposta dagli interessati per provare la motivazione del versamento.


Ad esempio, un imprenditore individuale in contabilità semplificata, con un unico conto corrente utilizzato sia per esigenze personali che per i pagamenti relativi all’impresa, che riceve dal genitore una somma di denaro a titolo di donazione attraverso un versamento sul conto corrente, potrà non inserire questo importo nella comunicazione dei finanziamenti, dato che utilizza tale conto anche per scopi personali o familiari.

Tale esenzione non riguarderebbe, secondo le interpretazioni della dottrina, le ditte individuali e le società in genere in contabilità ordinaria, le quali sono tenute alla comunicazione in ogni caso in cui vi siano dei flussi sopra-soglia fatti dai soci/familiari della ditta verso la società/ditta individuale.


Esclusi i flussi ricevuti da associati in partecipazione – Se la ditta individuale risulta destinataria di finanziamenti da parte di un associato in partecipazione, non sussistono le condizioni per procedere con la comunicazione, in quanto la stessa deve essere effettuata solo quando i soci o i familiari dell'imprenditore effettuano finanziamenti o capitalizzazioni.
Considerando che in tal caso, l'associato in partecipazione non può definirsi socio né parimenti risulta essere familiare del titolare, non deve essere effettuato l’adempimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 3 dicembre 2013

TEMPI CERTI NELL’INVIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO





Fissati dal disegno di legge finanziaria 2005 i paletti al potere di riscossione dell’amministrazione finanziaria: se la riscossione non avviene entro cinque mesi decade la pretesa fiscale (nota a Cassazione , sez. tributaria, sentenza 05.10.2004 n° 19865)
di Massimo Giuliano*
Chi nella propria vita non ha ricevuto una cartella esattoriale dall’amministrazione finanziaria che, a torto o a ragione, ordinava di pagare una certa imposta, arricchita di interessi e sanzioni?
Chi non ha mai sentito parlare di “cartelle pazze” emesse dagli uffici finanziari nei confronti di cittadini ritenuti, erroneamente, debitori del fisco?
Come è noto, gli uffici finanziari procedono alla riscossione delle imposte, a mezzo concessionario, attraverso il ruolo che non è altro che l’elenco dei contribuenti debitori nei confronti del fisco. Il ruolo, infatti, una volta reso esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell’ufficio, viene trasmesso al concessionario e, quindi, notificato al contribuente per il tramite della cartella di pagamento. Quest’ultima, quindi, non è altro che lo strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza del ruolo emesso a suo carico dall'ufficio finanziario.
In questo articolo ci occuperemo delle cartelle emesse a seguito dei controlli automatici o formali delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del dpr n. 600/73, in considerazione dei numerosi problemi che esse creano riguardo ai tempi di notifica.
Una prima annosa questione, oggi pressoché risolta a seguito dell’intervento del dlgs 49/1999 concerne i termini per l’iscrizione a ruolo, da parte dell’ufficio fiscale e di consegna, per renderlo esecutivo, al concessionario di cui agli articoli 17 e 24 del dpr 602/1973 (applicabile esclusivamente alle imposte sui redditi e all`imposta sul valore aggiunto).
Infatti il nuovo articolo 17 stabilisce espressamente che le somme dovute dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli esecutivi a pena di decadenza:
A) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell`attività di liquidazione prevista dall`articolo 36- bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600;
B) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell`attività di controllo formale prevista dall`articolo 36-ter del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600;
C) entro il 31 dicembre dell`anno successivo a quello in cui l`accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell`ufficio.
Con riferimento, invece, al termine di consegna del ruolo al concessionario la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 19865/2004 ha affermato che la predetta consegna al concessionario della riscossione dei ruoli deve avvenire entro i medesimi termini perentori previsti per la formazione dei ruoli. Peraltro alcune sentenze delle commissioni tributarie avevano già evidenziato che dal momento che dal 1° luglio 1999 i ruoli erariali non sono più cartacei, ma sono compilati con sistema elettronico e la firma di esecutività è apposta con modalità
elettroniche o digitali (art.12 comma 4 del dpr n.602/1973), la trasmissione e la consegna del ruolo non può non considerarsi avvenuta contestualmente all'apposizione di detta firma digitale di esecutività.
Inoltre al fine di consentire al contribuente di contestare il mancato rispetto dei predetti termini il legislatore con il dlgs 32/2001 ha introdotto il comma 2 bis all’art. 25 dpr 602/73 il quale stabilisce che la cartella esattoriale deve indicare l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, di modo che il contribuente ricevuta la cartella possa contestarne la tardività.
Oltre alle suddette modifiche l’art. 11 del dlgs 46/1999 inoltre aveva introdotto all’art. 25 del dpr 302/1973 un ulteriore termine a garanzia del contribuente, in particolare la norma stabiliva che il “concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l`ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”; termine che l’amministrazione finanziaria riteneva ordinatorio anziché perentorio, nel senso che rilevasse solo nel rapporto interno tra la stessa e il concessionario, potendo, invece, senza perdere il potere di riscossione, notificare la predetta cartella al contribuente nel termine prescrizionale decennale.
A questo punto sono intervenuti la Corte Costituzionale (ordinanza n. 107/2003) e successivamente la Corte di Cassazione ( sent. nn. 10 e 19865 del 2004) nonché numerose sentenze delle Commissioni tributarie (ri) affermando i principi che devono presiedere i rapporti tra il Fisco e i contribuenti, sancendo la perentorietà dei termini previsti dall’art. 25.
E ciò in considerazione dei sovraordinati principi della necessità di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione esecutiva del fisco e della sottoposizione a termini perentori delle attività come la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
Se infatti la notifica
della cartella non avvenisse in un termine avente natura perentoria, l’azione impositiva sarebbe rimessa al libero arbitrio del
concessionario, senza limite di tempo, fino alla prescrizione ordinaria
decennale ed il contribuente resterebbe "indefinitivamente esposto alla
pretesa del fisco e menomato, per la distanza tra fatto e contestazione, nel
diritto di difesa".
La Corte Costituzionale ha altresì precisato che il carattere perentorio di un termine non debba essere esplicitato chiaramente dalla norma, ma possa essere desunto dallo scopo che deve raggiungere.
Sennonché il legislatore con l’articolo 1 del dlgs 193/2001 (in vigore dal 9 giugno 2001) ha nuovamente riaperto la questione, del resto mai sopita, in quanto, aderendo all’interpretazione della natura ordinatoria dei termini di cui all’art. 25 dpr 602/73, ha definitivamente espunto il predetto termine (4 mesi dalla consegna dei ruoli) dall’art. 25 citato, di modo che una volta rispettati i termini per l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 del dpr 602/73, il concessionario incaricato della riscossione ha tempo dieci anni per procedere al recupero dell’imposta.
Va da sè che nella situazione attuale mancando del tutto un termine i giudici dovranno necessariamente sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale affinché la stessa dichiari l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1 lett. b) del dlgs 193/2001 nella parte in cui ha eliminato il termine dall’ art. 25, nonché dichiari incostituzionale lo stesso art. 25 nella parte in cui non prevede un termine per la notifica della cartella esattoriale. Del resto già le citate sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale avevano evidenziato che le procedure fiscali debbano essere soggette a termini più ristretti di quelli deducibili dalle norme del codice civile che prevedono la prescrizione decennale del diritto di credito.
La previsione futura.
Ad evitare un nuovo intervento del giudice delle leggi ci sta pensando, fortunatamente, il legislatore il quale con la lettera c) del comma 26 dell’art 34 del disegno di legge finanziaria introduce nell’art. 25 del dpr 602/73 un termine perentorio per la notifica delle cartelle stabilendo che il concessionario deve notificare la cartella al contribuente “entro l’ultimo giorno del quinto mese successivo alla consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa a ruolo straordinario”.
Ciononostante, non è ancora possibile mettere la parola fine alla querelle tra il fisco, il legislatore e la giurisprudenza poiché il comma 29 del medesimo articolo precisa che le disposizioni in questione si applicano ai ruoli esecutivi a decorrere dall’1/01/2005.
Una miopia del legislatore che non tarda a manifestarsi quando si parla di entrate di danaro. Una illogicità normativa che i giudici della Corte Costituzionale non mancheranno di affermare quando la questione giungerà al loro esame.
Infatti, il legislatore, contraddittoriamente, pur ammettendo nella relazione di accompagnamento che la modifica “reintroduce un termine per la notifica della cartella, a pena di decadenza,….assolvendo alla duplice funzione di colmare il vuoto legislativo a tutela del contribuente determinato dall’art. 1 del dlgs n. 193/2001….e di avvicinare il momento dell’accertamento a quello della riscossione, rendendo conseguentemente più efficace il sistema di riscossione coattiva” fa decorrere l’effetto della disposizione solo a partire dal 1/01/2005.
Non vi è chi non veda che tale formulazione, ove si interpretasse non retroattivamente, genererebbe un sicuro contenzioso che porterebbe la norma dinanzi al giudice delle leggi il quale non potrebbe non dichiararne l’incostituzionalità della stessa nella parte in cui non ne prevede l’applicazione a partire dal 9 giugno 2001, giorno dal quale sono decorsi gli effetti della soppressione del termine contenuto nell’art. 25 a seguito delle modifiche apportate dal dlgs 193/2001.
Si ripete, concludendo, che la Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione dopo hanno, nelle citate sentenze, affermato la necessità di termini perentori per la trasmissione dei ruoli e per la notificazione della cartella la cui mancanza renderebbe incostituzionale la legge per violazione dell’art. 24 Cost; ritenendo altresì inadeguato il termine della prescrizione decennale ad attività che per la loro natura devono essere sottoposte a decadenza.

lunedì 2 dicembre 2013

I termini per la notifica della cartella esattoriale

L'Agente della riscossione deve notificare la cartella esattoriale entro termini ben precisi. In caso contrario, la cartella può essere contestata.

di Antonella Pedone, 6 agosto 2010

I termini di decadenza e di prescrizione: nozione

La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi.
Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.
I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge (o dall'accordo delle parti).
I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l'estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l'ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.
I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.

Le imposte sul reddito

Termini di prescrizione

I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile[1]).
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile[2] per le cosiddette "prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

I nuovi termini di decadenza

In materia di imposte sul reddito, l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.
Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106.
Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di seguito esposto.

Il regime transitorio

Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all'anno 2003.
Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
In questi casi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
  • del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

I tributi locali

Termini di prescrizione

I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010.
In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) - dice la Corte - sono "elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso" (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento

Prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un avviso di accertamento motivato (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 161 e 162[3]).
Fanno eccezione alcuni tributi, quale la TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell'avviso di accertamento.
Tributi successivi al 1 gennaio 2007
A partire dal 1 gennaio 2007, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Tributi anteriori al 1 gennaio 2007
Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora decorsi i previgenti termini previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
Ciò in base al comma 171, dell'articolo 1 della Legge n. 296, secondo cui: "Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:
  • in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza.
  • in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l'avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

Il termine per l'iscrizione a ruolo

Dopo l'avviso di accertamento, l'ente creditore iscrive il credito a ruolo.
Entro quali termini?
Si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo dall'articolo 72[4] del Decreto Legislativo n. 507/93.
Tale abrogazione ha effetto dal 1 gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Se, dunque, si riceve una cartella per tributi locali relativi ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi dell'articolo 72 citato, allora vigente.
Successivamente al 1 gennaio 2007, non rileva la data dell'iscrizione a ruolo.

Termini di decadenza per la notifica della cartella

Dopo l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo, è prevista la notifica della cartella esattoriale tramite l'Agente della riscossione.
Entro quali termini?
Il Decreto Legge n. 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali.
A colmare la lacuna è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163) che ha stabilito:
"Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".
In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui "il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo").
La norma si applica ai rapporti d'imposta “pendenti” al 1° gennaio 2007, data d'entrata in vigore della legge (comma 171).

Le sanzioni amministrative

Termini di prescrizione

Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione").
La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire ex novo.

Termini di decadenza

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.
Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

I crediti contributivi

Termini di prescrizione

La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.
Contributi successivi al 1 gennaio 1996
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Contributi anteriori al 1 gennaio 1996
Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:
  1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
  2. se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
  3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.
I contributi minori
I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995.
Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Termini di decadenza

Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l'unico termine di decadenza previsto dalla legge riguarda l'obbligo di rendere esecutivo il ruolo.
In particolare l'INPS ha l'obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99):
  • il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
  • il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
  • il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l'1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n. 346/2000).
Ma cosa vuol dire "rendere esecutivo il ruolo"?
Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 il ruolo (ossia l'elenco dei debitori formato dall'INPS dopo la scadenza dei termini di pagamento) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato[5].
La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente di conoscere e verificare la tempestività dell'adempimento (articolo 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73[6], inserito dall'articolo 8, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Questa regola si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001 (articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato all'Agente della riscossione affinchè proceda alla notifica della cartella esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo.
Non è previsto un termine di decadenza per la notifica della cartella avente ad oggetto crediti contributivi. L'unico termine da rispettare è quindi quello di prescrizione, sopra inidicato.
Per approfondimenti sul procedimento di riscossione dei crediti contributivi e previdenziali, consulta la relativa scheda.

Il mancato rispetto dei termini

Se i termini sopra indicati non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:
  • la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza.
    In proposito segnaliamo un'altra tesi, secondo cui il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo (sistema più favorevole all'ente impositore) rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito.
    Ad esempio, secondo questa tesi, l'ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l'accertamento e la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.
  • l'estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.
Per contestare la cartella è necessario adire l'Autorità giudiziaria compente, secondo le procedure ordinarie.

Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza


Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Sezione ottava - Presidente e Relatore: Rende Mario, n.163/8/13 pronunciata in data 31/01/2013 e depositata in data 28/02/2013


Pubblicato in

Giurisprudenza tributaria

in data

18/03/2013

INTITOLAZIONE:
Riscossione - Ruolo - Termini per l’iscrizione e notifica della relativa cartella di pagamento a seguito dei controlli previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Termine stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 - Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze - Decadenza dell’azione da parte dell’Ufficio.

ANNOTAZIONI:
Per quanto riguarda la riscossione da parte delle Concessionarie, è bene ricordare che nel contesto tributario l’esecuzione forzata, come l’ipoteca o l’espropriazione, si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente e dunque soggetta all'applicazione non solo della disposizione dell' art. 77 del DPR n. 602/1973 ( Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli artt. 49 e seguenti ( Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).
L' ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.
Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l' iscrizione d' ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione ".
Tali procedure esecutive, così come stabilito dal recente articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011, disposizione normativa preceduta dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili-Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077 e Commissione Tributaria di Cosenza, Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007, non potranno rendersi più operative nei confronti del ricorrente, in quanto l’importo dovuto è inferiore a otto mila euro.
Al riguardo, infatti, la Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.
Relativamente, invece, alla legittimità della cartella di pagamento impugnata, perché sia valida a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, occorre che, nei termini di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, non solo l’Amministrazione finanziaria abbia formato il ruolo, ma che anche la relativa cartella di pagamento, «incorporante» il ruolo, sia stata legalmente notificata al contribuente.
Con il primo aspetto sopra descritto, relativo all’esecuzione forzata, la CTP di Messina ha sospeso l’esecutiva della riscossione della cartella di pagamento, mentre sul merito della legittimità, ha annullato la cartella di pagamento consolidando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto
1.1 Con ricorso depositato in data 30 marzo 2012, il ricorrente, difeso dal Dott. Antonio Cogode, tributarista di Messina, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2011 00041699 43 notificata in data 09/01/2012 dall’agente di riscossione Serit Sicilia SpA (società partecipata di Equitalia) per l’anno d’imposta 2007.
1.2 Con la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008 relativo all’anno di imposta 2007, la Serit Sicilia SpA, aveva intimato il pagamento totale di € 3.801,58 di cui € 413,54 per iscrizione a ruolo di Irpef e Addizionali; € 25,08 per compensi di riscossione e diritti di notifica della concessionaria ed € 3.362,96 richiesti dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate) per sanzioni civili.
2.1 Il ricorrente, in via cautelativa, si è opposto alla riscossione coattiva richiedendone la sospensione per violazione dell’art.7, comma 2, lettera gg.decis, della legge n.106/2011.
2.2 La Serit Sicilia SpA non si è costituita in giudizio.
2.3 La commissione dell’ottava sezione, dopo aver avvisato le parti sulla trattazione di pubblica udienza avvenuta in data 08/11/2012, ha emesso il dispositivo di ordinanza n.336/08/12 depositato l’8/11/2012 e riportante il seguente testo: “ (…) Sospende l’esecuzione dell’atto impugnato (…)”
Diritto
3.1 Il ricorrente si è opposto alla cartella impugnata sulla base dei seguenti motivi di diritto: assenza di partecipazioni azionarie nella controllante Equitalia; Mancato invio della comunicazione prevista dall’art.6 comma 5 della legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602/1973; sottoscrizione della cartella da parte di soggetti non legittimati (equivalente ad omessa sottoscrizione); Inesistenza della notifica inviata per posta senza l’ausilio di soggetti abilitati; decadenza dei termini di notifica della cartella.
3.2 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di riscossione, non essendo stato il suo ruolo portato ad effettiva conoscenza del contribuente mediante la notifica entro il termine previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 602/1973, in conformità al principio della «conoscenza degli atti» di cui all’art. 6, comma 1, della legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Motivazione
4.1 Ha rilevato il Collegio che in materia di Imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n.106, articolo 1, com,ma 5 ter, prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
4.2 Alla stregua della riportata normativa, la cartella impugnata, recante il ruolo scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod.UNICO 2008, relativo al periodo d’imposta 2007, notificata in data 09.01.2012, e dunque oltre al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi nulla per decadenza dei termini di notifica
PQM
Si è accolto il ricorso e si è condannata la la SERIT SICILIA SPA alle spese del giudizio che si sono quantificati forfettariamente in € 300,00.

NOTE FINALI
La sentenza che si è annotata, come accennato in precedenza, ha fatto seguito a precedenti giudizi (anch’essi conformi), in riferimento ai termini di notifica della cartella di pagamento sui controlli cosiddetti “automatizzati”, previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
A ciò va aggiunto che una diversa interpretazione del termine stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 violerebbe ineluttabilmente tutta una serie di principi costituzionalmente garantiti, abbandonando il contribuente all’indefinita soggezione dell’Amministrazione finanziaria.
La sentenza emessa dai giudici messinesi, pertanto, è conforme a quelle precedenti che hanno ben argomentato le esigenze di certezza del diritto, di definitività del rapporto tributario e non da ultimo il rispetto del diritto di difesa del contribuente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
riunita con l’intervento dei Signori: SEZIONE 8
□ RENDE MARIO Presidente e Relatore REG.GENERALE
□ GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA Giudice N.1867/12
□ STURNIOLO SANTI Giudice UDIENZA DEL
31/01/2013 ore 09:00
SENTENZA
N.163/8/13
PRONUNCIATA
31/1/13
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL 28/2/13

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.1867/12 Il Segretario
depositato il 30/03/2012
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Nicolò ZANGHI’

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 295 2011 0004 1699 43 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:
****
difeso da:
COGODE ANTONIO
VIA MALVIZZI 4 98122 MESSINA ME
Il ricorrente sig. Cucè Benigno Impugna la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, recante l’iscrizione a ruolo di € 432,77 omesso pagamento, IRPEF e ADDIZ. Scaturente dal controllo automatico ex 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007.
Oppone l’illegittimità della cartella impugnata per i seguenti motivi:
la carenza di legittimazione della SERIT SICILIA SPA a procedere alla riscossione dei tributi perché non ha partecipazioni azionarie nella controllante; Mancato invio della comunicazione previsto dall’art.6 comma 5 legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602773; omessa sottoscrizione autografa dl responsabile del procedimento (La cartella reca solo il nome del responsabile in stampigliature; inesistenza della notifica inviata per posta, senza l’ausilio di soggetti abilitati; decadenza dei termini di notifica; nullità della cartella per decadenza dei termini di notifica
la SERIT SICILIA SPA non si è costituita.
MOTIVI
Rileva il collegio che in materia di Imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n.106, articolo 1, comma 5 ter, prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Alla stregua della riportata normativa, la cartella impugnata, recante il ruolo scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod.UNICO 2008, relativo al periodo d’imposta 2007, notificata in data 09.01.2012, e dunque oltre al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi nulla per decadenza dei termini di notifica
PQM
Si accoglie il ricorso e si condanna la la SERIT SICILIA SPA alle spese del giudizio che si quantificano forfettariamente in € 300,00
IL PRESIDENTE RELATORE.