Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 6 agosto 2013

Ritenute erroneamente subite dai «nuovi minimi» scomputabili in UNICO 2013

Ritenute erroneamente subite dai «nuovi minimi» scomputabili in UNICO

Possibile lo scomputo in UNICO 2013 PF di tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti che hanno fruito, nel periodo d’imposta 2012, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavori in mobilità. Il chiarimento è arrivato, in extremis, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/2013 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013+regime+di+vantaggio/risoluzione+55e+_2_.pdf

mercoledì 24 luglio 2013

Costi Vidimazione Libri e imposta di bollo su registri aziendali

Costi Vidimazione Libri
 
l’aumento dei bolli da apporre sui registri contabili
Il decreto datato 24 maggio 2005 ha aumentato, in applicazione delle disposizioni contenute nell’ultima legge finanziaria, l’importo dell’imposta di bollo da 11 euro a 14,62 euro con decorrenza 1° giugno 2005. 
Per chiarezza riassumiamo i le diverse misure dell’imposta di bollo che si sono succedute nel corso di questi anni :
 
IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO
 
 
DECORRENZA
 
Euro 10,33 / 20,66
 
 
fino al 31 luglio 2004 euro 10,33
  Euro 11,00 / 22,00
 
dal 1° agosto 2004 al 31 maggio 2005
  Euro 14,62 / 29,24  
  dal 1° giugno 2005

Come vedremo in seguito, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda in particolare due registri (libro giornale e libro inventari) che devono essere stampati dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. E’ dubbia l’estensione anche ai professionisti in contabilità ordinaria del predetto obbligo, che taluni, prudenzialmente, ritengono di assimilare ai contribuenti in regime d’impresa con riferimento alla tenuta del registro cronologico delle movimentazioni finanziarie.
Poiché l’imposta di bollo va assolta alla data di messa in uso di ciascun blocco di 100 pagine, la nuova misura di 14,62 euro va applicata solo per i blocchi di pagine messi in uso a far data dal 1° giugno 2005.
Per quelli messi in uso precedentemente (ad esempio stampa del libro giornale effettuata in data 30 aprile 2005) l’imposta di bollo doveva essere ancora assolta nella misura inferiore di 11 euro.
Alla luce della predetta modifica la forma di assolvimento dell’imposta di bollo da ritenersi preferibile (tra quelle che vedremo in seguito) è quella consistente nella apposizione di marche da bollo. Ciò in quanto – ancorché la stampa effettiva intervenga successivamente al 1° giugno 2005 (si ricorda che il termine ultimo per la stampa del libro giornale relativo al 2004 è il 31 ottobre 2005) – è possibile “annullare”  la marca da bollo indicando una data precedente ed applicare, così, per l’ultima volta, la marca da bollo da 11 euro.
Si riportano, in sintesi, le principali regole che imprese e professionisti devono seguire in occasione della stampa dei vari registri contabili.
Differenze tra bollatura e assolvimento dell’imposta di bollo
  Come è noto a tutti, dall’anno 2001 le modifiche apportate all’articolo 2215 del codice civile hanno comportato la soppressione dell’obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro inventari. Tale soppressione è stata estesa anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini IVA e imposte dirette attraverso la modifica apportata all’articolo 39 del DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all’articolo 22 del DPR n. 600/73, per i quali  permane dunque soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine a cura del soggetto utilizzatore.
Va segnalato peraltro che non tutti i libri sono stati esclusi dall’obbligo di vidimazione: è il caso, ad esempio, di tutti i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile o dei formulari di identificazione dei rifiuti o dei fogli dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa detenga dei libri ancora soggetti a vidimazione, sarà necessario recarsi presso un notaio o presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in quanto la competenza degli Uffici delle Entrate è stata eliminata.
Continuano, infatti, ad essere soggetti all’imposta di bollo senza essere più soggetti all’obbligo di vidimazione e bollatura :
a) il libro giornale e il libro inventari,
b) i libri previsti da norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste,
c) le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 comma 1 lettera c) del DPR n. 600/73,
d) le scritture ausiliarie d magazzino previste dall’art. 14 comma 1 lett. d del DPR n. 600/73.
  La misura dell’imposta di bollo
L'imposta di bollo, infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile ma da uno specifico provvedimento di natura tributaria, il DPR n. 642/1972.
Distinguiamo subito due tipologie di soggetti :
  1. Se l’impresa paga la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri (pari, a seconda dei soggetti, a 309,87 o 516,46 euro) dovrà corrispondere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro;
  2. In caso contrario, la misura dell’imposta di bollo sarà pari al doppio, ossia a 29,24 euro.
Tale aumento è stato disposto per compensare l’abrogazione dell’obbligo di versamento della vecchia tassa di lire 100.000 per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o inventari previsto per imprese individuali e società di persone.
Ricordiamo che l' imposta di bollo dovrà essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione, e quindi non una tantum.
Come pagare l’imposta di bollo
  Il modo forse più semplice e sbrigativo per il pagamento dell’ imposta di bollo è quello di applicare una marca (o il bollo a punzone) sulla prima o sull’ ultima pagina del libro interessato.
In alternativa, si può versare l’importo corrispondente mediante F23, codice tributo 458 T - "imposta di bollo su libri e registri" ; gli estremi del pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del libro interessato.
Non è obbligatoria alcuna altra annotazione nella pagina in cui sono applicate le marche.
Per i libri ancora soggetti alla vidimazione iniziale l’applicazione dovrà essere fatta nell’ultima pagina numerata.
Con un recente provvedimento datato 5 maggio 2005 sono state approvate le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo: si tratta di un’etichetta adesiva prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che contiene l’intestazione al Ministero delle Economie ed un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità.
 
Libri e registri ancora utilizzabili
  I libri e registri che contengono ancora pagine bianche e vidimate possono essere ancora utilizzati, fino al loro esaurimento.
Quando deve essere pagata l’imposta di bollo
L’amministrazione finanziaria ha poi avuto modo di precisare che le marche vanno versate ogni cento pagine (o frazione o multipli di cento) effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la vidimazione. Pertanto, nel caso in cui la numerazione del libro giornale del 2004 termini con la pagina 2004/90, l’imposta di bollo che è stata assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi assolta anche per le prime dieci pagine del 2005, sicché le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2005/11, centounesima pagina del giornale.
Numerazione preventiva dei libri e registri
  La numerazione preventiva è stata eliminata, sicché essa potrà essere fatta nel momento in cui si utilizza la pagina (e quindi al momento stesso della stampa, per chi tiene la contabilità meccanizzata). In caso di utilizzo dei registri a fogli mobili, occorrerà intestare la pagina al soggetto utilizzatore.
Come numerare i libri e registri
Al riguardo, occorre distinguere a seconda del comportamento del soggetto interessato.
Infatti, qualora si decida di effettuare (facoltativamente, o in presenza di obbligo) la bollatura e la vidimazione, la numerazione dovrà avvenire in base alle vecchie regole, ossia progressivamente in base all’anno di utilizzo.
Nel caso in cui invece si decida di non bollare le pagine (avvalendosi dunque della semplificazione in discorso) la numerazione deve avvenire indicando l’anno cui fa riferimento la contabilità.
Pertanto, se nel 2005 viene stampato il libro giornale contenente le operazioni contabili del 2004, le pagine andranno numerate da pag. 2004/1 in poi.
Per quanto riguarda poi la numerazione del libro inventari, l’amministrazione finanziaria permette l’omissione dell’anno se le annotazioni riportate occupano solo poche pagine per ciascuna annualità.
Si riporta di seguito una tabella che riepiloga gli adempimenti previsti per i principali registri contabili e fiscali.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Per Libri giornale e inventario, Libri sociali obbligatori e Registri contabilità lavori

Deve essere pagata annualmente entro il 16 marzo, rispettando la scadenza fissata dall'Agenzia delle Entrate:

309,87 Euro annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è inferiore a 516456,87

Euro 516,46 Euro annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio di ogni anno è superiore a 516456,87 Euro.

Per le Società di nuova costituzione: versamento tramite c/c postale n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate" - centro operativo di Pescara - causale "Bollatura e Numerazione Libri Sociali".

- Per le Società già esistenti: versamento con il mod. F24 pagabile in banca, indicando il codice tributo n. 7085 - Vidimazioni Libri Sociali.


martedì 25 giugno 2013

Eliminata la responsabilità per gli appalti di opere e servizi



 Il Governo Letta nel c.d. “Decreto del fare
”, al vaglio del Consiglio dei ministri per il varo definitivo, ha  introdotto molte semplificazioni nel settore degli appalti:
- è stata contemplata l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti;
- oltre all’ eliminazione del 770 mensile, mai diventato effettivamente operativo;
- e ad alcune modifiche sul rilascio del Durc.

Le manutenzioni su beni propri


Il legislatore ha introdotto una non trascurabile semplificazione operativa in materia di determinazione
del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione
ordinaria su beni di proprietà dell'impresa
, che
trova applicazione dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. In particolare,
l'articolo 3, comma 16-
quater
, del D.L. 16/2012, ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 6,
dell'articolo 102 del Tuir, che complicava il
calcolo del plafond delle manutenzioni deducibili
, imponendo
il ragguaglio del costo fiscale dei cespiti acquistati e ceduti in corso d'anno in proporzione alla durata di
possesso.
Oggi, le spese ordinarie di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo de
i beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili
all'inizio dell'esercizio
che, pertanto, include l'intero valore dei cespiti ceduti in corso d'anno, in quanto
presenti all'inizio del periodo di imposta, mentre non considera affatto il costo dei beni acquistati
successivamente nel corso dell'esercizio. 
 

Il Fermo Amministrativo e le Ganasce Fiscali

Il Fermo Amministrativo e le Ganasce Fiscali

Natura e definizione dell'atto, Equitalia e il recupero dei crediti

Definizione

E' l’atto attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito, si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali). Trova origine dall’art.69 R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato, artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”, art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA, IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è necessario il ritiro della carta di circolazione.

I Soggetti del Fermo Amministrativo

Il debitore.
L’organo verso il quale siamo debitori e dal quale provengono i cosiddetti avvisi bonari, comunicazioni a tutela del contribuente coi quali ci viene segnalata l’esistenza di un debito, la sua natura, l’ammontare, i termini entro cui pagare o fare ricorso laddove lo riteniamo ingiusto. L’avviso bonario, potendo ancora decidersi il da fare, non è coercitivo.
Trascorsi i termini, l’inerzia del debitore fa subentrare il terzo soggetto.
L’agente della riscossione. L’ente o amministrazione sarà costretto ad incaricare l’agente o concessionario della riscossione (Equitalia) al recupero del credito, il quale utilizzerà ogni mezzo, e non sono pochi, per raggiungere lo scopo. Le azioni di questo soggetto sono coercitive. In questo caso si dice che la somma viene iscritta a ruolo (nel senso che al recupero se ne occuperà l’agente della riscossione coi suoi poteri e non più il soggetto cui fa capo il debito), cui segue la cartella esattoriale con la quale si intima il pagamento della somma dovuta con l’indicazione del provvedimento che sarà avviato in caso di ripetuta inerzia del debitore. Tra questi, il fermo amministrativo e le ganasce fiscali.

I Regolamenti di Equitalia e il Preavviso di Fermo

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire. Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura. Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

Sanzione accessoria di una multa da Codice della Strada

Se il Fermo è accessorio a multa per infrazione del codice della strada, la disponibilità del veicolo sopra cui graverà l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) subirà una limitazione fino alla cancellazione, in particolare:
  • la carta di circolazione viene trattenuta dalle forze dell’ordine e il veicolo in questione viene dato in custodia al suo proprietario che dovrà custodirlo in luogo privato e non di pubblico passaggio, non potendovi circolare. Se si tratta di moto o ciclomotore, questo sarà sequestrato e custodito presso i locali dalle forze dell’ordine. Il proprietario che viene sorpreso a circolare col veicolo suddetto, pur non costituendo l’infrazione reato, sarà sanzionato con una multa compresa tra euro 714 ed euro 2.859 oltre la requisizione immediata del veicolo;
  • il veicolo non può essere demolito (se non per danni gravi), esportato o radiato dal P.R.A.;
  • se venduto successivamente ad iscrizione del fermo amministrativo la cancellazione non può avvenire e il veicolo non può circolare. In questo caso, il compratore ignaro, può intraprendere azione di rimborso del danno contro il venditore.
Non vi è limitazione della disponibilità del veicolo nel caso di vendita del mezzo con atto che abbia data certa successiva all’iscrizione del fermo amministrativo. La cancellazione dal P.R.A., successivamente a comunicazione da parte dell’ACI, sarà gratuita e a carico del concessionario della riscossione.
Lo stesso vale laddove il fermo sia stato iscritto per errore dal concessionario per somme non dovute.

La Cancellazione del Fermo

Nel caso di pagamento integrale della somma dovuta, è possibile fare richiesta di cancellazione e il concessionario, entro 20 giorni, darà comunicazione alla direzione regionale delle entrate di riferimento. Questa emetterà l’atto di revoca del fermo amministrativo inviandolo all’interessato che potrà utilizzarlo per fare richiesta di cancellazione recandosi ad un qualsiasi ufficio provinciale del P.R.A. Nessuna spesa è prevista a carico del debitore così come disposto dall'articolo 7, comma 2 del "Decreto Sviluppo" legge 12/07/2011.
Oltre al provvedimento di revoca in originale, occorrerà presentare il certificato di proprietà il cui retro vale come nota di richiesta. Nel caso in cui non si compili il retro del certificato di proprietà come nota di richiesta, occorrerà in aggiunta, presentare il modello NP-3.

Le novità del Decreto Sviluppo

Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell'auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell'autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora. In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall'invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi. La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.
Documenti Utili:
Modulo di ricorso avverso Fermo Amministrativo dell'Auto
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lunedì 24 giugno 2013

bonus fiscale del 50% per agevolare l’acquisto di mobili fissi per un limite massimo di 10.000 euro.

Il Governo ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per favorire il rilancio del settore dell’edilizia e dell’arredamento in forte crisi. Tali misure sono disciplinate dal D.L. n. 63 del 04.06.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 il 5 giugno 2013. Sono ancora molti però i dubbi su oggetto e decorrenza dell’agevolazione nonché sulla tipologia di lavori a cui è possibile agganciare il bonus per gli arredi.

Le agevolazioni sugli immobili riguardano:
  • la proroga con potenziamento dell’agevolazione sul risparmio energetico degli edifici, che passa dal 55% al 65% fino al 31.12.2013 (per i condomini fino al 30.06.2014);
  • la proroga dell’agevolazione del recupero edilizio al 50%, che viene confermata nella maggiore misura del 50% fino al prossimo 31.12.2013;
  • l’introduzione di un bonus fiscale del 50% per agevolare l’acquisto di mobili fissi per un limite massimo di 10.000 euro.
L’intervento normativo modifica il quadro delle agevolazioni secondo il seguente schema:
Sintesi agevolazioni
Con riferimento alla detrazione sugli arredi, è il caso di richiamare l’art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013: “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013”. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Il bonus arredi presenta le seguenti caratteristiche:
  • è pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili;
  • spetta per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima euro 5.000);
  • va ripartita in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500);
  • è agganciato alle spese di recupero edilizio e l’acquisto deve esser finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La norma che agevola l’acquisto di arredi richiama quella che agevola al 50% gli interventi fino a 96.000 euro, la quale si aggancia all’agevolazione del 36%. La  tecnica del rinvio (come spesso accade), pone alcuni problemi interpretativi.
1      Ammontare del limite di 10.000 euro di arredi. Non è chiaro se tale limite sia autonomo rispetto a quello di 96.000 euro (facendo lievitare l’agevolazione a 106.000 euro – 96.000+10.000) oppure è incluso nello stesso limite di 96.000 euro.
2      Tipologia dei lavori a cui agganciare l’agevolazione prevista per gli arredi. Occorre stabilire a quali lavori di recupero edilizio va agganciato il bonus arredi. Dal richiamo delle varie norme, è possibile verificare che la detrazione a cui abbinare il bonus altro non è che il vecchio 36% sul recupero edilizio. Va chiarito, quindi, se tutti i lavori richiamati al comma 1, dell’art. 16-bis, del TUIR, diano diritto o meno al bonus sui mobili. Va sottolineato che dal 1/1/2012 i lavori per il risparmio energetico sono disciplinati dall’art. 16-bis e pertanto anche l’effettuazione di tali lavori può collegarsi al bonus arredi.
3      Oggetto dell’agevolazione. La norma parla di “mobili … finalizzati all’arredo”. È importante stabilire quali acquisti sono agevolabili. Rispetto alla versione precedente sono esclusi gli elettrodomestici. Non è chiaro il destino degli elettrodomestici da incasso.
4      Decorrenza dell’agevolazione. La norma, rinviando all’agevolazione del 50%, senza una specificazione temporale, sembra applicarsi agli arredi già acquistati dal 26.06.2012. Considerato che in questi giorni si sta procedendo a chiudere i conti per l’anno 2012, non si capisce in che modo tener conto delle spese sostenute fino al 31.12.2012.
5      Mancanza di una data di fine lavori. È stato fatto notare che manca una data di fine lavori per l’agevolazione sui mobili. Non è chiaro, quindi, una volta conclusi i lavori di recupero, entro quanto tempo possono essere effettuati gli acquisti di arredi.
6      Modalità di pagamento. Per fruire del bonus la norma fa riferimento a “spese documentate” anziché al “bonifico parlante”. È una semplificazione oppure una svista?
I tanti dubbi impongono un atteggiamento di cautela. Si auspica la pubblicazione di una circolare esplicativa per rendere operativa la detrazione.

FONTE: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN