Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
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Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 1 agosto 2012


riscossione

Compensazione dei crediti verso la P.A. sotto la lente di Assonime

La circolare 22 si occupa delle novità relative a certificazione e compensazione con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo

/ Mercoledì 01 agosto 2012
Assonime, con la circolare n. 22 del 30 luglio, si occupa delle novità introdotte con riferimento ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni e alla possibilità di compensare crediti e debiti, misura introdotta al fine di accellerare il pagamento dei debiti commerciali nei confronti delle imprese. Le misure in esame sono state disciplinate con due decreti del 22 maggio e due decreti del 25 giugno.
Nella circolare Assonime viene anzitutto analizzato il procedimento di certificazione del credito, con il quale è possibile attestare che il credito rispetta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si ricorda che le modalità con cui le imprese possono ottenere la necessaria certificazione sono state disciplinate dal DM 22 maggio 2012, con riferimento alle somme dovute dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici e dal DM 25 giugno 2012 per le somme dovute a Regioni, Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Viene quindi approfondito il procedimento di certificazione in forma “ordinaria”, in cui i titolari dei crediti presentano apposita istanza all’Amministrazione o all’Ente debitore; tale procedimento resterà in essere fino a quando non sarà predisposta una piattaforma elettronica “ad hoc”.
Un apposito paragrafo è poi dedicato alla compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A. a seguito di iscrizione a ruolo.
Con il DM 25 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012 n. 152, è stato infatti emanato il provvedimento attuativo dell’art. 28-quater del DPR 602/73, inserito dall’art. 31, comma 1-bis del DL 78/2010, in materia di utilizzo in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, oggetto della suddetta certificazione da parte dell’Ente debitore. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, notificati entro il 30 aprile 2012 in relazione a: tributi erariali; tributi regionali e locali; contributi previdenziali e assistenziali; premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; entrate spettanti all’ente che ha rilasciato la certificazione. Il decreto prevede inoltre che il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione.
Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione, la presenta all’Agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all’Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.
L’Agente della Riscossione, nei tre giorni lavorativi successivi, procede alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione mediante richiesta trasmessa all’Ente debitore. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della Riscossione, l’ente debitore è tenuto a comunicare l’esito della verifica all’Agente della riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.
In caso di esito positivo della verifica, il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito commerciale ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della riscossione.
Annotazione del credito utilizzato sulla certificazione
L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’Agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’Agente della riscossione. Restano dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione dello stesso. L’Agente della riscossione comunica, entro i cinque giorni lavorativi successivi, l’avvenuta compensazione all’Ente debitore e all’Ente impositore.
L’ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all’Agente della riscossione dell’importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 28-quater del DPR 602/73.
 / Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE
agevolazioni

ACE con regole diverse per le società neocostituite

Cambiano le modalità rispetto ai soggetti in attività al 1° gennaio 2011, a seconda che si tratti di società nuove o frutto di un’operazione straordinaria

/ Martedì 31 luglio 2012
Le società neocostituite applicano l’ACE con modalità diverse rispetto ai soggetti in attività al 1° gennaio 2011. Al riguardo, si possono presentare due fondamentali situazioni: le società nuove a tutti gli effetti e quelle la cui genesi deriva da un’operazione straordinaria. Nel primo caso, i rilievi attengono al corretto calcolo dell’ACE in relazione al capitale di costituzione, mentre nel secondo caso vi possono essere basi ACE ereditate dal precedente soggetto dante causa dell’operazione straordinaria stessa.
Per le società neocostituite, l’incremento del capitale proprio è rappresentato dal capitale di costituzione per la componente del conferimento in denaro. Al riguardo, si pongono alcuni dubbi applicativi, primo tra tutti il problema delle società che si sono costituite a fine 2010 e che hanno scelto quale primo esercizio quello unico che termina il 31 dicembre 2011. Secondo una lettura strettamente letterale del decreto 14 marzo 2012, tali società sarebbero escluse dall’agevolazione in UNICO 2012, ma da più parti si è segnalato che una lettura sistematica delle fonte normativa non può che far rientrare tali soggetti tra i legittimi beneficiari dell’agevolazione anche in UNICO 2012 (cfr. circ. Assonime 17/2012, par. 2.2.2).
Invece, per le società costituite con conferimento in denaro nel corso del 2011, occorre capire come si calcola la base ACE. Assumendo che il capitale sia stato conferito interamente in denaro, la circostanza che il periodo d’imposta sia di durata diversa da 12 mesi parrebbe rendere necessario un riproporzionamento anche dell’ACE, così come stabilito dall’art. 2, comma 1 del citato decreto attuativo. Sul punto, però, le interpretazioni non sono unanimi, nel senso che vi è chi privilegia la specialità del calcolo dell’ACE per la società neocostituita ritenendo non dovuto il ragguaglio ad anno. La questione si complica nel caso in cui il capitale in denaro sottoscritto sia di entità diversa da quello effettivamente versato, situazione assai frequente nella prassi operativa, in cui le società si costituiscono tramite il versamento dei soci limitato al 25% del capitale sociale.
Sul punto, un intervento dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale, poiché, se negli aumenti di capitale ciò che genera base ACE è l’effettivo versamento operato dal socio (art. 5, comma 4 del DM 14 marzo 2012), una diversa interpretazione nell’ipotesi di costituzione dovrebbe essere avallata dall’organo competente. Certo, se si sostiene la tesi della rilevanza, quale base ACE, del versamento effettivo, si potrebbe presentare la problematica del doppio ragguaglio tipica degli aumenti di capitale eseguiti in un periodo d’imposta inferiore a dodici mesi: in primo luogo, ragguaglio in relazione alla durata dell’esercizio e, in secondo luogo, ragguaglio in relazione alla data del versamento del residuo capitale dopo che sia stato versato il 25% in sede costitutiva.
Le società, la cui genesi deriva da un’operazione di conferimento d’azienda, fusione o scissione, non possono certamente considerare il capitale di costituzione quale base ACE, e ciò per l’ovvio motivo che esso deriva da un conferimento in natura e non in denaro. Ciò vale anche per le eventuali poste di liquidità presenti tra gli elementi trasferiti alla società neocostituita.
Nel caso del conferimento d’azienda, la società conferitaria non eredita alcuna base ACE, poiché essa rimane ancorata alla società conferente: pertanto, una base ACE per la conferitaria si formerà solo per operazioni proprie verificatesi dopo la costituzione.
Ragionamento diverso per conferimento, fusione propria e scissione
Diverso il ragionamento per le società incorporanti o derivanti da fusione propria o beneficiarie di una scissione. In questo secondo caso, il capitale di costituzione non rileva in sé come base ACE, ma viene ereditata dall’avente causa la base ACE presente nella dante causa. Nella fusione propria, il conteggio sulla neocostituita sarà semplice, poiché si avrà l’assunzione della base ACE delle società fuse, ovviamente fermo restando il ragguaglio per la durata del periodo d’imposta. In tal caso il ragguaglio ad anno sembra ineludibile, poiché la base ACE non deriva dalla neo-costituzione, ma dalla situazione della società dante causa dell’operazione straordinaria. Nella scissione, la beneficiaria assumerà una parte della base ACE della scissa, in proporzione all’entità del netto contabile trasferito.
Il criterio proporzionale dovrebbe avere efficacia sempre, tranne che nell’ipotesi di quella che la circ. Assonime 17/2012 chiama “base ACE in fieri”, cioè le riserve di utili temporaneamente indisponibili. Queste riserve dovrebbero essere soggette ad un criterio analitico, cioè generare base ACE, una volta divenute disponibili, nella beneficiaria neocostituita che le ha effettivamente e contabilmente ricevute.
 / Paolo MENEGHETTI
FONTE:EUTEKNE
immobili

Terreni agricoli inutilizzati soggetti all’ICI

Lo ha stabilito la Cassazione affermando che il presupposto impositivo è il possesso, anche se il terreno risulta incolto
/ Martedì 31 luglio 2012
I terreni agricoli devono essere assoggettati all’ICI anche se non sono effettivamente e concretamente utilizzati. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7369 depositata l’11 maggio 2012, ha accolto il ricorso di un Comune della provincia bolognese.
La decisione merita di essere segnalata anche per i riflessi nella disciplina dell’IMU che, com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno ha sostituito l’ICI e l’IRPEF (e relative addizionali regionali e comunali), per le componenti immobiliari concernenti i beni non locati o non affittati (cfr. circ. n. 3/DF del Ministero dell’Economia del 18 maggio 2012, paragrafo 13).
I fatti di causa sono stati i seguenti. L’amministrazione comunale, per le annualità dal 2000 al 2003, aveva notificato a due contribuenti quattro avvisi di accertamento ICI, con i quali sono stati contestati l’infedeltà della dichiarazione e il conseguente insufficiente versamento dell’imposta dovuta, in relazione anche al possesso di un terreno agricolo. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi, distintamente e separatamente, sostenendo fra l’altro l’esclusione del terreno dal campo di applicazione dell’imposta perché non coltivato. La Commissione adita, dopo avere riunito i ricorsi, li ha parzialmente accolti eliminando soltanto le sanzioni irrogate dall’ente locale. La decisione dei primi giudici è stata impugnata e l’adita Commissione tributaria regionale di Bologna, con sentenza n. 25/19/10, ha accolto le doglianze degli appellanti. In particolare i giudici regionali hanno ritenuto che è escluso dall’imposizione il terreno agricolo non “adibito” all’esercizio delle attività indicate nel vigente art. 2135 del codice civile. Secondo il Collegio regionale, la volontà del legislatore è chiara nel sottoporre a ICI esclusivamente i fabbricati, le aree fabbricabili e i “terreni agricoli coltivati” che, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, rientrano nel regime agevolato di cui all’art. 9 del DLgs. n. 504/1992 (franchigia e riduzioni). Il terreno in questione, quindi, deve ritenersi escluso dall’applicazione dell’ICI, non potendo essere considerato “agricolo” secondo il dettato della lettera c) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992. In definitiva, sempre a parere della Commissione, il suddetto regime agevolato per i terreni potenzialmente adibibili all’esercizio delle attività agricole, ma di fatto non adibiti a tale esercizio, non è in contrasto con gli artt. 3, 44 e 53 della Costituzione, come invece sostenuto dall’ente impositore.
L’ICI si applica sul possesso
La sentenza è stata impugnata e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente locale. Per gli Ermellini, l’ICI costituisce un’imposta diretta e reale perché colpisce un’immediata manifestazione di capacità contributiva e si applica sul valore dell’immobile (base imponibile) a prescindere dalla condizione personale del soggetto passivo. Il comma 2 dell’art. 1 del DLgs. n. 504/1992 individua il presupposto dell’ICI nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quindi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Il successivo art. 2, nel dettare le definizioni degli immobili (fabbricati e terreni), stabilisce alla lettera c) che per “terreno agricolo” deve intendersi il terreno “adibito” all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile. Tale definizione, a parere dei giudici del Palazzaccio, è conforme ai parametri degli artt. 3 e 53 della Costituzione e va intesa nel senso che il presupposto dell’ICI resta integrato con il possesso (per quel che ci riguarda) di terreni suscettibili di essere utilizzati per le attività indicate nell’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura). In buona sostanza, è sbagliata la distinzione contenuta nella sentenza impugnata tra terreno agricolo “coltivato” o “adibito” (assoggettato alla tassazione) e quello “non coltivato” o “non adibito” (escluso dalla tassazione), non essendo sorretta dalla previsione di legge.
Peraltro, concludono gli Ermellini, la pronuncia impugnata appare anche incongrua perché premia chi non pone a frutto la proprietà dell’immobile, in contrasto con le finalità di incentivazione dell’attività agricola e di razionale sfruttamento del suolo (conforme, Corte costituzionale, ordinanze n. 336 del 7 novembre 2003 e n. 87 del 2 marzo 2005). Ai fini dell’applicazione dell’IMU, invece, il Dipartimento delle Finanze avrebbe scongiurato l’insorgere del problema, nella parte in cui ha riaffermato che il presupposto impositivo è il possesso di qualunque immobile, compresi i terreni “incolti” o “non coltivati” (circ. n. 3/DF del Ministero dell’Economia del 18 maggio 2012, paragrafi 2 e 7.2).

Adempimenti

In Gazzetta il decreto che proroga l’invio del 770

Pubblicato ieri il DPCM che differisce il termine per la presentazione telematica dei modelli ordinario e semplificato dal 31 luglio al 20 settembre
/ Martedì 31 luglio 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 di ieri, 30 luglio 2012, è stato pubblicato il DPCM 26 luglio 2012, che dispone il differimento, per l’anno 2012, del termine per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni modelli 770/2012, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del DLgs. n. 241/97.
La pubblicazione in Gazzetta segue l’annuncio della decisione di prorogare la scadenza dal 31 luglio al 20 settembre 2012, e non – come in un primo tempo si pensava, al 30 settembre – dato giovedì scorso dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante un comunicato stampa (si veda “Ufficiale la proroga per il 770, ma al 20 settembre 2012” del 27 luglio 2012).
Anche per quest’anno, dunque, è stata “concessa” la proroga, per tener conto di esigenze e preoccupazioni sia dei contribuenti, sia degli intermediari, a causa dell’oggettiva difficoltà di rispettare la scadenza del 31 luglio. Il motivo è costituito non solo dai numerosi adempimenti che si sovrappongono nel periodo estivo, ma anche dal fatto che essi diventano sempre più complessi, non solo per via delle continue modifiche alla disciplina tributaria, ma anche per i ritardi con cui spesso vengono predisposti i software di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni e i disservizi nel collegamento telematico con l’Amministrazione finanziaria.
Con la pubblicazione in Gazzetta, quindi, si chiude il cerchio sulla proroga per l’invio dei modelli 770 ordinario e semplificato, disposta anche quest’anno.
In tal modo il Governo, in un momento di grave recessione economica, ha dato un segnale di attenzione nei confronti dei professionisti e degli imprenditori onesti, che non solo devono “subire” gli effetti di una politica fiscale che aumenta la pressione tributaria su lavoro e produzione, ma devono anche far fronte a un numero sempre più ampio e complesso di adempimenti burocratici, con conseguente aggravio di costi e di tempo.
Ufficializzazione della proroga a 3 giorni lavorativi dalla scadenza
Resta comunque il fatto che tale segnale, anche se auspicato e richiesto in primis da molti professionisti (si veda “L’ANC chiede una proroga al 30 settembre per il modello 770” del 4 luglio 2012), è giunto tardivamente, a soli tre giorni lavorativi dal termine originariamente fissato al 31 luglio.
adempimenti

Slittano al 20 agosto i termini che scadono nel periodo feriale

Entro tale data dovranno essere effettuati adempimenti fiscali e versamento delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto

/ Lunedì 30 luglio 2012
Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del DLgs. n. 241/97, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.
È il risultato di quanto stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del DL n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’art. 37 del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, ha “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti con il modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, riprendendo quanto stabilito negli scorsi anni con appositi DPCM.
In considerazione di tale differimento legale dei termini estivi, il DPCM 6 giugno 2012 ha stabilito che i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 potranno essere effettuati entro il 20 agosto, anziché entro l’8 agosto 2012. Si ricorda che, nei confronti dei contribuenti interessati (si veda “Proroga per i versamenti di UNICO 2012” del 9 giugno 2012), la proroga stabilita riguarda i versamenti delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’IRAP i cui termini sono ordinariamente fissati il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Rientrano nel differimento al 20 agosto 2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16 agosto 2012.
Beneficiano dello slittamento anche gli altri pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2012:
- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi “fissi” artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL (si veda la nota INAIL 18 luglio 2012).
Con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, l’INPS ha confermato che la scadenza del 20 agosto 2012 riguarda tutti i versamenti unitari che devono essere effettuati con il modello F24, ivi compresi, quindi, quelli aventi ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, dagli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dai titolari di posizioni assicurative in una delle Gestioni amministrate dall’INPS.
Prorogati anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso
Sono altresì prorogati al 20 agosto 2012 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto. In relazione ai versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica solo dopo la scadenza di quest’ultimo termine, considerando però tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Come regola generale, sono differiti al 20 agosto anche gli altri “adempimenti fiscali”, aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture differite per le cessioni di beni effettuate nel mese di luglio (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012, per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese di luglio 2012, di importo inferiore a 300 euro (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012) e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2012, da parte delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi (scadenza ordinaria 15 agosto 2012).
 / Luisa CORSO e Massimo NEGRO
FONTE:EUTEKNE
immobili

Per l’ICI, benefici su una sola pertinenza

Secondo la Corte di Cassazione, a beneficiare del regime agevolato è una sola pertinenza dell’abitazione principale

/ Lunedì 30 luglio 2012
È legittimo il regolamento comunale che, in virtù della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del DLgs. 446/1997, ha stabilito, in materia di ICI, la limitazione dei benefici a una sola pertinenza dell’abitazione principale.
Lo si desume dall’ordinanza n. 11024 depositata il 28 giugno 2012, con la quale – per la prima volta, a quanto ci consta – la Corte di Cassazione (sezione sesta civile) ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
Dopo la recente sentenza n. 97/20/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna, secondo cui i Comuni potevano stabilire il trattamento di favore solo per un’unità pertinenziale (box) dell’abitazione principale del soggetto passivo, è arrivato il sigillo dei giudici di legittimità sulla corretta applicazione del citato art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997.
La vicenda processuale è sorta con l’impugnazione da parte del contribuente di due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2004 e 2005.
Un Comune della provincia di Milano ha formulato la pretesa fiscale in relazione a una fattispecie nella quale il contribuente, titolare di diritto reale di coabitazione su tre immobili di cui la coniuge risultava essere proprietaria, aveva dichiarato come unità pertinenziale dell’abitazione principale uno dei due box che ne costituivano pertinenza.
Regolamento comunale restrittivo a una sola unità
Per inciso, l’art. 6 del regolamento comunale stabiliva, fra l’altro, che si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una sola unità. Il ricorrente aveva sostenuto di avere diritto ai benefici su tale box, in quanto la coniuge aveva usufruito delle agevolazioni per un altro box di pertinenza dell’abitazione stessa.
I primi giudici hanno respinto il ricorso introduttivo e la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 83/50/10). In particolare i giudici lombardi hanno ritenuto che il regolamento comunale limitava a un’unità la qualifica di pertinenza, come parte integrante dell’abitazione principale, con conseguente applicazione all’altra pertinenza (box) del regime di tassazione diverso da quello agevolato. Il contribuente, nel confidare nel giudizio positivo degli Ermellini, ha impugnato la pronuncia del Collegio regionale lamentando la scorretta esegesi della norma primaria (art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997) e di quella secondaria (art. 6 del regolamento comunale). Secondo il ricorrente, poiché la pertinenza va ancorata al concetto di “abitazione principale” e non all’unità immobiliare adibita a tale uso, ogni soggetto passivo ha diritto a un box da utilizzarsi in modo esclusivo e quindi a usufruire dei relativi benefici. I giudici del Palazzaccio, nel ritenere infondato il ricorso, hanno scrutinato sia la norma primaria, secondo cui i Comuni possono “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”, sia la norma secondaria che ha stabilito la limitazione al trattamento di favore soltanto per un’unità pertinenziale.
La conclusione è che:
- la nozione di “fabbricato” (art. 2, comma 1, lettera a), del DLgs. 504/1992) implica che il nesso di pertinenzialità rilevante ai fini dell’ICI sia correlato con l’unità immobiliare “iscritta nel catasto edilizio urbano” e quindi è indifferente il numero dei soggetti passivi per tale unità immobiliare;
- la norma regolamentare, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997, può ben disciplinare in dettaglio le pertinenze dell’abitazione principale e quindi disporre che le agevolazioni siano limitate a una sola pertinenza, indipendentemente dai titolari dei diritti reali sull’abitazione stessa.
La sentenza in rassegna si raccorda con la restrittiva tesi ministeriale (fra le ultime, R.M. n. 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 3), per cui i contribuenti interessati non hanno molte possibilità per far valere le proprie ragioni. Rimarrebbe quindi la consolazione che la disciplina dell’IMU è meno restrittiva di quella dell’ICI.
Difatti, la regolamentazione di dettaglio delle pertinenze non è più possibile, essendo stato abrogato espressamente l’art. 59 del DLgs. 446/1997 (art. 4, comma 1, del DL 16/2012 convertito dalla L. n. 44/2012), e le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie stesse (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del DL 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011).
 / Antonio PICCOLO
FONTE:EUTEKNE

Senza prova dell’effettiva consegna, la cessione non è intracomunitaria

  Sabato 28 luglio 2012