Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 2 gennaio 2012

Crisi d’impresa : collegio sindacale

collegio sindacale

Crisi d’impresa, nuove indicazioni ai sindaci

Sono contenute nella Norma di comportamento del Collegio sindacale n. 11, relativa a sei diverse fattispecie

/ Giovedì 29 dicembre 2011
Con la definitiva approvazione, da parte del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, della Norma di comportamento del Collegio sindacale n. 11, in vigore dal 1° gennaio 2012, sono state fornite importanti indicazioni sull’attività e sul ruolo dell’organo di controllo nella crisi d’impresa, in assenza di specifiche norme di raccordo tra il diritto societario e la disciplina delle procedure concorsuali. La Norma di comportamento n. 11 è, a sua volta, suddivisa in sei distinte disposizioni, che disciplinano le varie circostanze che il Collegio può essere chiamato ad affrontare.
La Norma 11.1 formalizza una regola di comportamento già costantemente applicata nella prassi: se, nello svolgimento delle sue funzioni di controllo, il Collegio sindacale rileva fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale, deve darne immediata comunicazione agli amministratori, sollecitandoli affinché si attivino per porvi rimedio. In questa fase, vengono individuati due piani di intervento del Collegio: un’attività di controllo costante sul mantenimento del going concern, in un’ottica di prevenzione e di pronta emersione della situazione di crisi, e la vigilanza sulle attività svolte dagli amministratori per garantire la continuità aziendale.
Qualora gli amministratori non si attivino o adottino provvedimenti ritenuti inadeguati, la Norma 11.2 evidenzia l’opportunità che il Collegio convochi l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., per informarla sia dell’inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi. In considerazione delle importanti conseguenze del suo intervento, è opportuno che il Collegio illustri adeguatamente le informazioni da sottoporre all’assemblea, tramite un accurato ordine del giorno e un’esaustiva relazione sui fatti censurabili e sulle informazioni acquisite, con l’eventuale supporto di documentazione allegata. La stessa Norma di comportamento prevede che, qualora l’assemblea, pur convocata ex art. 2406 c.c., non abbia luogo o non prenda adeguati provvedimenti e qualora la legge lo consenta, il Collegio sindacale proponga denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. in tutti i casi in cui la condotta degli amministratori integri le gravi irregolarità previste da quest’ultima norma.
Viene, inoltre, indirizzato il comportamento dei sindaci nell’ambito delle soluzioni negoziali della crisi dell’impresa e, più precisamente, in caso di tentativi di risanamento assistiti da un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), L. fall. (Norma 11.3), in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. fall. (Norma 11.4) e in caso di concordato preventivo (Norma 11.5): in tutti questi frangenti viene specificato che, nella fase prodromica dell’istituto, l’attività del Collegio è limitata all’accertamento dei requisiti di professionalità in capo all’attestatore, non essendo richiesto all’organo di controllo alcun giudizio di merito sulla soluzione individuata dalla società.
Diversa è, però, l’attività richiesta al Collegio nella fase esecutiva dell’istituto prescelto. Nel piano attestato e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’attività di vigilanza del Collegio sarà focalizzata principalmente sul rispetto del piano e dell’accordo, informando prontamente l’organo amministrativo e, se necessario, l’assemblea qualora vengano rilevati significativi scostamenti rispetto alle previsioni; in particolare, nell’accordo ex art. 182-bis L. fall., il controllo dovrà estendersi alle formalità necessarie alla richiesta di omologazione e, successivamente, al regolare pagamento dei creditori estranei.
Nel concordato preventivo, invece, la Norma 11.5 evidenzia come il Collegio mantenga la pienezza delle sue funzioni sia nel corso della procedura, sia dopo la sua omologazione: in questo caso, peraltro, i sindaci non saranno tenuti a vigilare sull’esecuzione del piano e sull’adempimento del concordato, essendo questa un’attività tipica del commissario giudiziale, il quale dovrà comunque essere informato dal Collegio sulle eventuali irregolarità gestionali riscontrate. È da escludere, inoltre, la vigilanza dei sindaci sull’operato del commissario liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni, trattandosi di attività demandata al commissario giudiziale, al comitato dei creditori e, in ultima istanza, al tribunale fallimentare.
La Norma 11.6, infine, chiarisce che la dichiarazione di fallimento non produce la decadenza del Collegio sindacale, il quale, tuttavia, da quel momento subisce la sospensione delle proprie funzioni sino al decreto di chiusura della procedura ex art. 119 L. fall. Quest’ultimo normalmente coinciderà con la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ma potrà anche, in determinate ipotesi non frequenti nella prassi, preludere a una ripresa dell’attività sociale con conseguente riattivazione delle funzioni del Collegio.
 / Alberto GUIOTTO

Imposte sostitutive : Niente «spesometro» per i nuovi minimi

Imposte sostitutive

Niente «spesometro» per i nuovi minimi

Lo precisa il recente provvedimento direttoriale, in relazione agli adempimenti da rispettare a partire dal 2012

/ Lunedì 02 gennaio 2012
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6) contiene importanti precisazioni in merito agli adempimenti che i contribuenti minimi devono rispettare, a decorrere dal 2012, per effetto delle novità introdotte dall’art. 27 del DL n. 98/2011.
In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dall’art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia “vecchi” che “nuovi”):
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, indicando, in luogo dell’imposta, se è stata emessa fattura, che l’operazione rientra nel regime dei minimi;
- per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni) sussiste l’obbligo di integrazione della fattura, indicando l’imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l’imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
- rettifica della detrazione dell’IVA (a sfavore) in “entrata” nel regime, con versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in “uscita” dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).
Obbligo d’iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie
In relazione agli adempimenti, come anticipato, il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6), contiene le seguenti precisazioni:
- obbligo di iscrizione al VIES per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;
- esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese black list, prevista dall’art. 1 del DL n. 40/2010;
- esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi).
Relativamente alle operazioni intracomunitarie è bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato “attivo”, cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall’obbligo di compilazione degli elenchi Intra (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 e circ. Agenzia delle Entrate n. 39/2011).
Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabiliti in altro Stato Ue, i contribuenti minimi si devono comportare allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto (ferma restando l’indetraibilità dell’imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.
Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’archivio VIES, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttoriale conferma quanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2011.
Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato che la controparte dell’operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l’operazione nella comunicazione, se la stessa è almeno pari alla soglia prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
 / Sandro CERATO

accertamento : Risposte ai questionari e rilevanza penale

accertamento

Risposte ai questionari e rilevanza penale

Effetti fuori controllo a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto «Salva Italia»

/ Lunedì 02 gennaio 2012
Le modifiche al Decreto “Salva Italia” introdotte in sede di conversione, tra gli altri effetti, hanno tentato di mitigare la previsione della rilevanza penale delle risposte mendaci o contenenti dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste rivolte dall’Amministrazione finanziaria in esito ai poteri e alle attribuzioni di cui alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e di IVA (rispettivamente, artt. 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972).
Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 10, appunto aggiunto in sede di conversione del Decreto, stabilisce che la sanzione prevista dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 è comminabile soltanto se “a seguito delle richieste (…) si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero.
Va innanzitutto rilevata la circostanza che l’attenuazione – se così la si può definire – per l’ipotesi di incriminazione di cui al citato articolo 76 riguarda la sola fattispecie dei dati e delle notizie non rispondenti al vero: ciò significa, quindi, che la mendacità delle risposte è “sempre” suscettibile di determinare l’incriminazione, a nulla rilevando l’eventuale successiva emersione della fattispecie penalmente rilevante.
L’intento del Legislatore è evidente: da un lato, penalizzare – nel duplice significato che può essere ricondotto al termine – i casi in cui la falsità sia incontrovertibile ed evidentemente volta a raggirare l’Amministrazione finanziaria con l’intento di condizionare, in peius per la stessa, gli esiti delle indagini; dall’altro, invece, prevedere la rilevanza penale della fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero soltanto quando “a seguito delle richieste (…) si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
La modifica tradisce lo spirito punitivo della norma
La modifica, tuttavia, non convince affatto e finisce per tradire lo spirito – punitivo, senza dubbio – della norma.
Infatti, pur non condividendo la previsione della punibilità penale in caso di dati e notizie “non rispondenti al vero” – resta da capire chi stabilisca il “vero” e se un errore da 1 euro, su un importo fornito in risposta ad un questionario, sia tecnicamente un dato non rispondente al vero e, dunque, suscettibile di condurre all’incriminazione – non si comprende perché sia stata prevista l’esimente nel caso in cui dall’indagine avviata non emergano fattispecie tributarie penalmente rilevanti, giungendo alla bizzarria secondo cui un’azione scientemente volta ad ostacolare l’attività di controllo, laddove non si traduca “anche” in un’ipotesi di reato di cui al DLgs. n. 74/2000, non determina il coinvolgimento del contribuente nel reato di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
Ma c’è di più: stando alla lettera della legge, la punibilità per falso in atto “si applica solo se a seguito delle richieste (…) si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”, il che equivale a dire che la “materia” dalla quale deriva l’ipotesi di reato deve “necessariamente” essere fornita dalla risposta al questionario, stante la “derivazione diretta” di uno o più dei reati (di cui al decreto legislativo n. 74/2000) dai dati e notizie “non rispondenti al vero”.
In sostanza, laddove l’Ufficio, pur ricevendo una risposta con dati non veritieri, riscontrasse un’ipotesi di fattispecie tributaria penalmente rilevante “avulsa” da detta risposta, non potrebbe ritenere integrato il requisito per l’incriminazione del contribuente da uso di atto falso: infatti,  proprio questa “soluzione di continuità” tra la risposta fornita e la fattispecie penale del DLgs. n. 74/2000 preclude senza dubbio la contestazione di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
In proposito, non può essere sostenuta in alcun modo una tesi contraria, giacché laddove si fosse voluto ricondurre il falso in atto al “procedimento” caratterizzato dall’inquinamento della risposta con dati non veritieri, di cui il questionario è un mezzo istruttorio, la legge avrebbe dovuto fare riferimento al procedimento nella sua interezza e non, come ha fatto, alle “richieste”.
La soggettivazione del questionario, insomma, determina un ritaglio “specifico” della fattispecie, diversamente da quanto, probabilmente, si voleva fare con una “oggettivazione” dell’intero procedimento di controllo.
/ Carlo NOCERA

Immobili Negli annunci immobiliari di vendita approda la classe energetica

Immobili

Negli annunci immobiliari di vendita approda la classe energetica

In base a quanto previsto dal DLgs. n. 28/2011, negli annunci va indicato anche l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE

/ Lunedì 02 gennaio 2012
A partire da ieri, gli annunci commerciali relativi agli immobili in vendita devono indicare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE (attestato di certificazione energetica). Le usuali informazioni sintetiche volte a descrivere l’immobile in vendita (es. “piano alto, tre vani e servizi, centrale, finiture di pregio” et similia) sono quindi completate dall’indicazione della classe energetica attribuita all’immobile dal professionista che ha redatto l’ACE (es. “classe B”).
Dal 1° gennaio 2012 è scattato infatti l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che, introducendo allo scopo il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, stabilisce che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. L’oggetto dell’informazione è dunque l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si ricorda che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
La disposizione valorizza il dato relativo all’efficienza energetica in una fase anteriore a quella della predisposizione del rogito, quando cioè l’immobile è oggetto di commercializzazione e viene proposto al pubblico dei potenziali acquirenti. Questi ultimi avranno modo di comparare ogni singola offerta con altre analoghe non soltanto in funzione delle usuali variabili (localizzazione, superficie, composizione, pregio, vetustà, stato di manutenzione, ecc.), ma anche in ragione del grado di efficienza energetica. Tra i soggetti interessati alla nuova disposizione figurano in primis gli operatori del settore immobiliare, e quindi imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare. Tuttavia, il nuovo obbligo interessa anche – e direttamente – tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.
Quanto agli annunci commerciali cui allude la disposizione, sembra che tali siano, oltre alle inserzioni e ai trafiletti pubblicitari su carta stampata, anche quelli pubblicati su internet, in qualsiasi forma e contenuto, nonché la cartellonistica affissa agli immobili contenente una loro pur succinta descrizione. L’essenziale è che l’annuncio riguardi immobili offerti in vendita. La disposizione, in senso più ampio, allude al trasferimento a titolo oneroso, per cui anche la vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto, ovvero la permuta, devono ritenersi fattispecie interessate dal nuovo obbligo. Per contro (salve diverse, più restrittive disposizioni della normativa regionale) gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento, pur restando fermo che, una volta reperito l’interessato e stipulato il contratto di locazione, per gli immobili già dotati di ACE, quest’ultimo dovrà essere consegnato al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documenne relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005).
In relazione al nuovo obbligo si pongono delicate questioni interpretative: la prima investe l’animus del Legislatore e l’essenza stessa della disposizione del DLgs. 28/2011. Il dato normativo è che, dal 1° gennaio di quest’anno, negli annunci commerciali di vendita di immobili deve essere riportato “l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Non è del tutto chiaro se il disposto valga a configurare l’obbligo di riportare negli annunci la classe energetica solo per gli immobili già provvisti dell’ACE (lettura plausibile, attenendosi alla formulazione letterale della norma) ovvero se, secondo l’interpretazione più restrittiva e prudenziale che va prevalendo, l’obbligo venga a configurarsi anche per gli immobili che siano ancora legittimamente sprovvisti dell’ACE, con il conseguente insorgere della necessità di far redigere l’attestato.
Il secondo dubbio riguarda le sanzioni cui soggiacerà chi ometterà di indicare la classe energetica. Nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. Alcune Regioni hanno infatti già provveduto ad integrare la relativa normativa. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia, che, con l’art. 17 della L. Reg. n. 3/2011 ha integrato l’art. 27 della L. Reg. n. 24/2006, prevedendo un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio”. Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.
 / Carlo CORRADIN

reddito d'impresa : Riallineamento

reddito d'impresa

Riallineamento: proroga del versamento senza differimento degli effetti

Lo afferma l’Assonime nella circ. 36, sulla proroga dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti

/ Lunedì 02 gennaio 2012
La circolare Assonime n. 36 del 23 dicembre scorso ritorna sul tema dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate dal DL 201/2011. Il Decreto ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della norma alle operazioni di acquisizione delle partecipazioni effettuate nel corso del 2011 e ha prorogato i termini di versamento per le acquisizioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Ricordiamo che il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori iscritti sul costo delle partecipazioni di controllo acquisite con operazioni straordinarie ascrivibili, a livello consolidato, ad avviamento, marchi d’impresa ed altre attività.
Tale affrancamento non rappresenta una norma a regime, ma, prima delle modifiche del Decreto “Salva Italia”, era applicabile alle sole partecipazioni di controllo acquisite attraverso le operazioni straordinarie intervenute fino al periodo d’imposta 2010.
Chi voleva, quindi, avvalersi dell’opportunità di riconoscere il maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo doveva versare l’imposta sostitutiva, pari al 16%, entro e non oltre il 30 novembre 2011.
Le modalità attuative di applicazione della norma sono state però approvate a ridosso della scadenza del versamento, con la conseguenza che gli operatori non hanno potuto operare un’analisi attenta al fine di una decisione consapevole sulla possibilità di avvalersi o meno del riallineamento.
In tale contesto si è quindi inserita la modifica dell’art. 20 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) che, da un lato, ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione della norma, prevedendo la possibilità di affrancare anche i maggior valori derivanti da acquisizioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, e, in sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, ha riaperto i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in sede di riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Entrando nello specifico, l’art. 20 del Decreto ha previsto la possibilità di riallineare le partecipazioni acquistate nel 2011 con il pagamento dell’imposta sostitutiva da versarsi in tre rate: la prima entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2012, la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.
Gli stessi termini di versamento sono  stati estesi anche al riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti, offrendo un’ulteriore possibilità di opzione a chi non si fosse avvalso della precedente scadenza del 30 novembre, con l’avvertenza, però, di applicare dal 1° dicembre 2011 gli interessi in misura pari al saggio legale.
Ciò premesso, oltre ad estendere l’ambito di applicazione della norma, a prorogare i versamenti per il 2010 e ad aver previsto la rateizzazione dei versamenti, il Decreto ha modificato anche la decorrenza degli effetti del riallineamento, spostandoli al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti “solari”).
Proprio relativamente alla differente decorrenza degli effetti tra il regime di riallineamento una tantum previsto dal DL 98/2011 e il regime “prorogato” del DL 201/2011, l’Assonime ha manifestato nella circolare alcune perplessità, chiedendosi quali siano le regole da seguire nel caso in cui ci si avvalga della riapertura dei termini prevista dal comma 1-bis per il 2010 ed esercizi precedenti.
Ciò che si chiede l’associazione è se la riapertura dei termini di versamento per il riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti trascini con sé anche il differimento degli effetti del riallineamento che, secondo il DL 98/2011, decorrono dal 2013, mentre per il DL 201/2011 decorrono dal 2015.
Secondo l’Assonime, un’analisi letterale della norma porterebbe a concludere che per il regime una tantum gli effetti non siano derogati, anche nella considerazione che il comma 1-bis dell’art. 20 prevede l’applicazione degli interessi legali sui pagamenti dilazionati per le opzioni di riallineamento relative al 2010 e agli esercizi precedenti.
Altro spunto di riflessione offerto dalla circolare 36 riguarda la possibilità di cumulo tra il regime del DL 98/2011 e quello dell’art. 20 del Decreto “Salva Italia”: Assonime ritiene che i due regimi siano cumulabili e che, quindi, dovrebbe essere possibile, dopo aver esercitato l’opzione in relazione ad una partecipazione di controllo acquisita nel 2010 e negli esercizi precedenti, avvalersi dell’opzione anche in relazione ad eventuali quote acquisite nel 2011 della società o di altre società del gruppo, purché non si tratti di una transazione nell’ambito dello stesso gruppo.
 / Elena SPAGNOL

iva : Sanatoria sulle partite IVA inattive estesa al 2 aprile

iva

Sanatoria sulle partite IVA inattive estesa al 2 aprile

Rimandato il termine per sanare le omesse dichiarazioni di cessazione attività, mediante versamento della sanzione minima pari a 129 euro

/ Sabato 31 dicembre 2011
È prorogata sino al 2 aprile 2012 (il termine di legge del 31 marzo cade di sabato) la disposizione della manovra correttiva del luglio scorso, che consente ai contribuenti di sanare l’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA con il versamento della sanzione ridotta di 129 euro. Lo prevede il DL n. 216/2011, pubblicato nella G.U. dello scorso 29 dicembre.
Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 35 del DPR 633/1972 stabilisce che il contribuente titolare di partita IVA, qualora cessi l’attività, debba darne comunicazione, per via telematica (anche attraverso “ComUnica”) o tramite presentazione diretta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche, AA7/10 per i soggetti diversi da persone fisiche e ANR/3 per i non residenti), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Ad oggi, vi sono circa otto milioni di partite IVA attive, ma di queste soltanto cinque milioni risultano associate a posizioni fiscali per cui sono state regolarmente trasmesse tutte le dichiarazioni. Da ciò emerge, evidentemente, che molte partite IVA, pur risultando ancora operative, sono in realtà inattive.
Al fine di “eliminare” dal database dell’Amministrazione finanziaria tali partite IVA inattive, con conseguente ridimensionamento delle banche dati da gestire e consolidamento degli studi statistici, oltre che con un reale potenziamento dell’analisi del rischio su tutta la platea dei contribuenti IVA, il Legislatore della manovra correttiva dello scorso luglio ha introdotto una sanatoria sulle omesse dichiarazioni di cessazione di attività, non presentate dai contribuenti in relazione a quei tre milioni di partite IVA che risultano sostanzialmente “abbandonate”. In particolare, l’articolo 23, comma 23, del DL 98/2011 dispone che i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del DPR 633/1972, possono sanare la violazione versando un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 471/1997, ridotta ad un quarto, ovvero pari a 129 euro. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. L’originario termine di scadenza per il versamento era fissato dalla norma a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 4 ottobre 2011. L’articolo 29, comma 6, del DL 216/2011 proroga ora il predetto termine al 31 marzo 2012, che, cadendo di sabato, slitta al successivo 2 aprile.
A tal proposito, si rendono ancora applicabili le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 93 del 21 settembre 2011, con cui era stato stabilito che oltre al versamento di 129 euro, da effettuarsi tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando la partita IVA a cui si riferisce al sanatoria (risoluzione n. 72 dell’11 luglio 2011), non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, considerato che i dati dei pagamenti vengono telematicamente acquisiti a sistema, ma soprattutto non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività tramite gli anzidetti modelli, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR 633/1972. Nello stesso documento di prassi, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, con il versamento della sanzione di 129 euro, sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
È opportuno ricordare, infine, che l’articolo 23, comma 22, del DL 98/2011 ha aggiunto il nuovo comma 15-quinquies al già citato articolo 35 del DPR 633/1972, in base al quale l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni, ovvero, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.
La mancata adesione alla sanatoria, da parte di quei soggetti che si trovano in una delle due situazioni sopra elencate, espone tali contribuenti, quindi, oltre che al provvedimento di chiusura d’ufficio della partita IVA, anche all’irrogazione della sanzione piena prevista in caso di omessa comunicazione di cessazione dell’attività, che può raggiungere un importo massimo di 2.065 euro ex articolo 5, comma 6, primo periodo, del DLgs. 471/1997.
 / Alessandro BORGOGLIO

riscossione : Ravvedimento


Ravvedimento: pronti i codici tributo per versare sanzione e interessi

Li ha istituiti ieri l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132

/ Sabato 31 dicembre 2011
Con la risoluzione n. 132 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante modello F24, le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997 in occasione della cosiddetta “dilazione degli avvisi bonari” (si veda “Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari” del 27 dicembre 2011).
Si tratta della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento, pari, tra l’altro, a:
- un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione o – nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica – entro un anno dall’errore o dall’omissione.
Si tratta dei codici 8929, 1980, 8931, 1981, 8932, 1982, 8933 e 1983
Di recente, il Decreto “Salva Italia” è intervenuto sulla disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 3-bis, comma 4-bis, del DLgs. n. 462/1997), stabilendo che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza immediata della rateazione, purché il versamento avvenga entro i termini di scadenza della rata successiva. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, inoltre, il pagamento tardivo entro i predetti termini di scadenza determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione e degli interessi legali, eccetto il caso in cui il contribuente si avvalga – sempre entro gli stessi termini – del ravvedimento.
I nuovi codici tributo consentiranno, quindi, il versamento, con F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito di controlli automatizzati nonché della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatici, sono stati introdotti i codici tributo “8929” (sanzione) e “1980” (interessi). Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, connessi a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale, i codici tributo di riferimento sono “8931” (sanzione) e “1981” (interessi). I codici tributo “8932” e “1982” serviranno, rispettivamente, per versare sanzione e interessi relativi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili. Infine, la risoluzione in commento ha introdotto i codici tributo “8933” e “1983”, per versare sanzione e interessi connessi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali.
Ai fini della compilazione del modello F24, i codici tributo elencati sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”: occorre indicare l’anno di riferimento (formato “AAAA”) e il codice atto.
La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione, ex art. 3-bis, comma 3, del DLgs. n. 462/1997, rimangono comunque dovuti.
FONTE: http://www.eutekne.it