Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 3 novembre 2011

Imposte sostitutive Rivalutazioni, l’Agenzia si arrende sui rimborsi della sostitutiva


Rivalutazioni, l’Agenzia si arrende sui rimborsi della sostitutiva

Con la circolare 47, l’Amministrazione ha deciso di abbandonare il contenzioso alla luce della nuova norma del DL 70/2011

/ Mercoledì 02 novembre 2011
Il DL 70/2011, nel riaprire i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli), non solo consente la detrazione dell’imposta sostitutiva già versata, ma rinnova altresì la disciplina dei termini per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.
In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008 n. 236, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di un bene già rivalutato:
- l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento ex art. 38 del DPR 602/73;
- era negata l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. n. 546/92, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Come già rilevato in un precedente intervento, si trattava di un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si è rivelata disattesa in Commissione Tributaria (si veda “Due anni dalla seconda opzione per il rimborso della sostitutiva sui terreni” del 26 febbraio 2011).
La nuova disciplina dei rimborsi, ai sensi della lettera gg) dell’art. 7 comma 2 del DL 70/2011, richiama sempre il termine di 48 mesi dalla data del primo versamento ex art. 38 del DPR 602/73, con la differenza che questa volta si tratta di un termine stabilito per espressa previsione normativa. Inoltre, viene previsto che, in relazione ai pregressi versamenti dell’imposta sostitutiva riguardanti rivalutazioni effettuate entro il 14 maggio 2011, se il termine di 48 mesi per il rimborso risulta essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14 maggio 2012.
Per eliminare le possibili liti, la circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47 (§ 3) ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l’autotutela; in altri termini, in tale ipotesi, è possibile chiedere l’annullamento d’ufficio del precedente diniego.
In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei suddetti termini.
Qualora, invece, l’istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, lo stesso potrà sollecitare l’Amministrazione finanziaria a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni.
C’è tempo fino al 14 maggio 2012
L’Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che le nuove disposizioni sul rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione si applicano anche ai giudizi in corso, concernenti il termine per il rimborso dell’imposta versata in occasione di una precedente rideterminazione. In tali casi pertanto:
- gli Uffici provvederanno a chiedere la cessazione del contenzioso ove l’istanza risulti presentata nel termine di 48 mesi dal versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rideterminazione effettuata;
- qualora, alla data del 14 maggio 2011, sia già scaduto il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento dell’intero importo, o della prima rata, relativo all’ultima rideterminazione effettuata, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta con un’istanza da presentare entro il 14 maggio 2012; la presentazione della nuova istanza comporterà la cessazione del contenzioso.
L’intervento dell’Agenzia pare opportuno, ma forse non poteva fare a meno di prendere tale posizione. Infatti, il nuovo impianto normativo e, nello specifico, il termine del 14 maggio 2012 non sono passati inosservati davanti alle Commissioni Tributarie. In merito, si segnala una recente decisione della C.T. Prov. Torino, la quale, con sentenza del 29 giugno 2011 n. 167/9/11, pone l’accento sul fatto che il DL 70/2011 stabilisce anche che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto il termine di decadenza risulti essere scaduto, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro 12 mesi a decorrere dal 14 maggio 2011. Per tali ragioni, quindi, la sentenza dichiara il diritto al rimborso dei versamenti effettuati il 13 dicembre 2002 e il 15 dicembre 2003, anche se l’istanza di rimborso è stata presentata il 1° ottobre 2008.
Resta ad ogni modo fermo che non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva di una precedente rivalutazione in caso di sentenza già passata in giudicato che ne ha sancito il diniego.
/ Salvatore SANNA

BOLLO Auto d’epoca esenti dal «super bollo» se non utilizzate

BOLLO

Auto d’epoca esenti dal «super bollo» se non utilizzate

Addizionale erariale dovuta soltanto nel caso in cui debba essere pagata la tassa automobilistica
/ Mercoledì 02 novembre 2011
In merito al cosiddetto “super bollo” auto, introdotto dall’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 (“manovra correttiva”), convertito nella L. n. 111/2011, andrebbe chiarito se l’addizionale erariale debba essere assolta anche da coloro che possiedono un’auto d’epoca con potenza superiore a 306 cavalli.
Al fine di poter precisare meglio la questione, si ricorda che, con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla novità prevista dal citato comma 21, che ha introdotto un’addizionale erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv). La misura del “super bollo” è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Il citato DM ha stabilito che, per l’anno 2011, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al  6 luglio 2011, sulla base del PRA risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche. Dal 2012, i citati soggetti sono obbligati al versamento dell’addizionale qualora risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.
Dopo tali premesse, si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent’anni sono esenti dalla tassa automobilistica ai sensi dell’art. 63, comma 1 della L. n. 342/2000. Si è tenuti al pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa (“tassa di circolazione”) soltanto nel caso in cui tali veicoli vengano messi in circolazione su strade pubbliche. In questo caso, infatti, deve essere versata la tassa di circolazione anteriormente alla messa su strada (in qualsiasi mese dell’anno essa avvenga), indipendentemente dalla potenza del motore.
L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è estesa agli autoveicoli e motoveicoli che hanno compiuto vent’anni e che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico (si tratta, ad esempio, dei veicoli costruiti specificatamente per le competizioni, di quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, di quelli costruiti per esposizioni o mostre). Per tale tipologia di veicoli, il beneficio spetta soltanto se sono individuati dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con apposita determinazione.
Il presupposto del super bollo è l’applicazione della tassa automobilistica
Tornando all’addizionale erariale del bollo auto, si ritiene che presupposto della stessa sia l’assoggettamento alla tassa automobilistica. In assenza dell’imposta, pertanto, non dovrebbe essere dovuto nemmeno il pagamento della relativa addizionale. Viceversa, l’addizionale dovrebbe essere pagata nei casi in cui è dovuto il bollo auto.
In relazione alle macchine d’epoca e a quelle di interesse storico e collezionistico, pertanto, si ritiene che il “super bollo” non debba essere pagato se il veicolo non viene messo in circolazione su strade pubbliche. Viceversa, in mancanza di precisazioni, si è portati a ritenere che l’addizionale in oggetto debba essere versata nel caso in cui i veicoli siano utilizzati su strada, unitamente alla tassa forfetaria di circolazione.
Conseguentemente a quanto detto, non risulterebbe dovuto il “super bollo” per i veicoli importati temporaneamente, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all’estero per un periodo di tre mesi (tali soggetti, infatti, sono esenti dal bollo auto ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 39/1953), né per i concessionari che possiedono in magazzino autoveicoli di potenza superiore a 306 cv. Per le auto nuove, infatti, il pagamento del bollo deve essere eseguito entro il mese solare di immatricolazione, ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, se la stessa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese (salvo eccezioni stabilite da alcune Regioni, quali, ad esempio, Lombardia e Piemonte).

riscossione Non è tardivo il versamento senza la maggiorazione

riscossione

Non è tardivo il versamento senza la maggiorazione

Per la Provinciale di Torino, se ci si avvale del differimento dei 30 giorni, il mancato pagamento non fa venir meno la tempestività dell’adempimento
/ Martedì 01 novembre 2011
Il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4%, nei casi in cui ci si avvalga del differimento di trenta giorni degli ordinari termini di versamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001, non comporta il venir meno della tempestività dell’adempimento sull’intero ammontare dell’imposta versata.
Questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la XV sezione della Commissione tributaria provinciale di Torino, nella sentenza n. 102/15/11.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui le imposte dovute, come risultanti dalla relativa dichiarazione successivamente presentata, ammontino a 100.000 euro e vengano versate in tal misura entro il termine differito del 16 luglio, quando invece l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% avrebbe implicato un versamento di 100.400 euro.
Come si comportano in questo caso gli uffici?
In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il comportamento degli uffici rischia di finire per attestarsi su una posizione di prudenziale (dal loro punto di vista) formalismo, volto a ravvisare gli estremi non soltanto di un omesso versamento di 400 euro, ma anche di un tardivo versamento di 100.000 euro, applicando le sanzioni del 30% sull’intero importo.
Questo è infatti ciò che è accaduto anche nel caso da cui si è originato il contenzioso sfociato nella richiamata sentenza 102/15/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino.
In verità, come conferma la sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente, nell’istante in cui la norma differisce il termine di 30 giorni, il versamento effettuato entro tale più ampio termine dovrebbe sempre potersi considerare tempestivo, seppure ovviamente non riferibile per il suo intero ammontare alle imposte dovute (quali risultanti dalla dichiarazione poi presentata), bensì:
- solo per il 99,6% del suo ammontare riferibile alle imposte dovute (nell’esempio pari a 99.601,59 euro);
- e per il restante 0,4% del suo ammontare riferibile alla correlata maggiorazione sulle imposte versate entro il più ampio termine ammesso (nell’esempio pari a 308,51 euro).
Così ragionando, il versamento non può essere considerato tardivo per 100.000 euro ed omesso per 400 euro, con applicazione delle sanzioni del 30% sull’intero importo di 100.400 euro, bensì va considerato insufficiente, ma tempestivo per 99.601,59 euro e omesso per 400 euro (pari a 398,41 euro di minori imposte versate più 1,59 euro di correlata maggiorazione), con applicazione delle sanzioni del 30% soltanto su questa parte.
Una soluzione interpretativa che, oltre ad apparire tutt’altro che impercorribile sulla base della lettera delle norma, appare secondo i giudici piemontesi assai più in linea ai principi dettati dal comma 1 dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), per quel che concerne la tutela della buona fede del contribuente in presenza di errori da quest’ultimo compiuti.
La citata pronuncia giurisprudenziale conferma e rafforza l’impostazione che già avevamo avuto modo di ritenere maggiormente condivisibile sul punto, in occasione di un precedente intervento relativo alla medesima fattispecie (si veda “Versamento senza maggiorazione dello 0,4%: insufficiente ma non tardivo” del 18 gennaio 2011).
Sul punto, sarebbe opportuna una direttiva ufficiale agli uffici periferici
Come allora e, alla luce dell’autorevole conferma giurisprudenziale, con ancora maggiore convinzione di allora, si ribadisce che sul punto sarebbe sicuramente opportuna una direttiva ufficiale a tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che il contribuente finisca sempre di più stritolato dalla morsa di interpretazioni del diritto esasperatamente formalistiche quando riguardano meri adempimenti ed esasperatamente sostanzialistiche quando si fondano su principi generali alquanto astratti come l’abuso del diritto.

Agevolazione «prima casa»: ammessa la rinuncia entro 18 mesi dall’atto

immobili

Agevolazione «prima casa»: ammessa la rinuncia entro 18 mesi dall’atto

Nell’impossibilità di trasferire la residenza, in pendenza del termine di decadenza, il contribuente vi può rinunciare senza incorrere nelle sanzioni

/ Martedì 01 novembre 2011
Con la risoluzione n. 105 del 31 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità, per il richiedente, di rinunciare alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” qualora non riesca a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto dell’abitazione. Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto, posto che in tal caso la dichiarazione, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.
In base alla lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, al fine di fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel Comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo. In tale ultima ipotesi, l’acquirente deve, a pena di decadenza, rendere la suddetta dichiarazione nel termine di 18 mesi. Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta, quindi, la perdita dell’agevolazione.
Nel caso oggetto di interpello, il contribuente, nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di trasferimento per motivi personali, chiede di rinunciare alla predetta agevolazione pagando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.
Il dubbio sorge dalla mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso, cui si aggiunge l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 28 giugno 2000 n. 8784, ha affermato che l’agevolazione “prima casa” non è revocabile per definizione, tantomeno in vista di un successivo atto di acquisto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, da tale assunto si desume che deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis), possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite.
Nell’ambito della fattispecie prospettata, occorre tuttavia valorizzare la circostanza che l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto. Sotto il profilo operativo, quindi, la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.
Alla luce di tale considerazione, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.
A tal fine, l’acquirente è tenuto a presentare apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, e a richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
La sanzione del 30% opera una volta decorso il termine di 18 mesi
A seguito della notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio, il contribuente è tenuto a corrispondere un importo pari alla differenza tra l’IVA dovuta in assenza di agevolazione e quella agevolata, oltre al versamento degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non trova applicazione, in tal caso, la sanzione pari al 30% di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al DPR 131/86.
La suddetta sanzione opera, invece, una volta decorso il termine di diciotto mesi, verificatasi la decadenza dall’agevolazione. L’Ufficio presso cui è stato registrato l’atto deve altresì provvedere, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97, al recupero delle somme dovute (circ. Agenzia delle Entrate 38/2005, § 5.3).
Il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso; a tal fine, occorre presentare all’Ufficio apposita istanza, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta, oltre che l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’Agenzia precisa inoltre che, nello specifico, i diversi termini a cui l’art. 13 del DLgs. 472/97 ricollega differenti riduzioni delle sanzioni decorrono dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell’atto, con conseguente decadenza dall’agevolazione.
La procedura descritta deve essere seguita sia con riferimento agli atti assoggettati a imposta di registro che ad IVA.
/ Luisa CORSO

imposte sui redditi : Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti


Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti

L’imposta va rideterminata come se il maggior valore fosse stato dedotto nella misura di un decimo (anziché un nono)

/ Martedì 01 novembre 2011
Oltre ai casi in cui si siano avvalsi delle agevolazioni Tremonti-ter, Tremonti-quater o per le reti di imprese (si veda “Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolo degli acconti” del 31 ottobre 2011), per i titolari di reddito d’impresa l’obbligo di rideterminazione dell’IRPEF/IRES (e dell’IRAP) dovute per il 2010, sulle quali calcolare l’acconto 2011, sussiste, a determinate condizioni, anche nell’ipotesi in cui essi abbiano provveduto ad affrancare marchi e avviamento ai sensi dell’art. 15, comma 10 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
In base a tale disposizione, i soggetti aventi causa nelle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione possono riallineare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali con riferimento:
- ai marchi, all’avviamento e alle altre attività immateriali;
- alle immobilizzazioni finanziarie e all’attivo circolante, compresi i crediti.
La disciplina in esame è stata modificata, da ultimo, dall’art. 23, comma 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011), che ha previsto la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo:
- iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuito ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Il regime dei riallineamenti introdotto dal DL 185/2008 si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le modifiche previste dal DL 98/2011 interessano invece le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, mentre gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, secondo le modalità che verranno fissate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).
A seguito dell’assoggettamento dei maggiori valori a imposizione sostitutiva, si beneficia della riduzione del periodo di ammortamento fiscale di tali differenze, previsto:
- in un decimo (in luogo di un diciottesimo) per ciascun periodo d’imposta, per i marchi e l’avviamento;
- nel limite della quota imputata al Conto economico, per le altre attività immateriali.
Nonostante i maggiori valori siano fiscalmente rilevanti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva, la deduzione dei relativi ammortamenti in dieci quote è, invece, ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo al precedente.
Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 59 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) all’art. 15 del DL 185/2008, era stabilito che la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati potesse avvenire in misura non superiore a un nono (anziché un decimo, come attualmente previsto). La deduzione nella minor misura di un decimo non è destinata solo alle operazioni di riallineamento che saranno eseguite a partire dal 2011, ma deve essere applicata anche alle operazioni pregresse.
Ciò significa che, per le operazioni straordinarie poste in essere, ad esempio, nel 2008, la successione degli eventi è la seguente:
- 2009: versamento dell’imposta sostitutiva;
- 2009: riconoscimento dei maggiori valori fiscali;
- 2010: deduzione per “un nono” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi;
- 2011: deduzione per “un decimo” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi.
Ricalcolo con ammortamento al 10%
Ai sensi dell’art. 2, comma 59 del DL 225/2010, il predetto allungamento del periodo di ammortamento dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento rileva ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso al 27 febbraio 2011 (in pratica, il 2011, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Pertanto, riprendendo il precedente esempio, se si adotta il c.d. “metodo storico”, occorre:
- rideterminare l’IRPEF/IRES e l’IRAP relative al 2010, come se la deduzione del maggior valore fosse avvenuta nell’inferiore misura di un decimo (anziché di un nono);
- calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto sulla base di tali imposte.
Della quota di ammortamento pari a un decimo occorre tenere conto anche nell’ipotesi dell’applicazione del c.d. “metodo previsionale”.
/ Luca FORNERO

Stand fieristici, la prestazione non rientra tra quelle relative a beni immobili

Iva

Stand fieristici, la prestazione non rientra tra quelle relative a beni immobili

Per la Corte di Giustizia Ue, non basta che gli stand, usati per più fiere in Stati membri diversi, vadano installati su un bene immobile o al suo interno
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/ Martedì 01 novembre 2011
Il servizio di allestimento, locazione, montaggio e smontaggio di stand fieristici o espositivi, effettuato per conto di committenti soggetti passivi espositori (B2B) che utilizzano gli stessi stand in diversi Paesi comunitari, può assumere, ai fini della territorialità, plurime configurazioni, alle quali corrispondono criteri diversi di localizzazione.
In particolare, lo stand può essere utilizzato per prestazioni pubblicitarie, come luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica o, ancora, come luogo per la locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. In ogni caso, è da escludere che la prestazione rientri fra quelle relative a beni immobili.
Queste le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE 27 ottobre 2011, causa C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che, oltre la Polonia, ha visto l’intervento di Germania, Italia e Grecia.
Le questioni sollevate dai giudici polacchi miravano a chiarire se le prestazioni consistenti nella messa a disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici per clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni rientrano nel perimetro applicativo delle prestazioni di servizi accessorie all’organizzazione di un’attività contemplata all’art. 52, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE (cioè analoghe ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative, prestazioni assoggettate ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite), oppure tra le prestazioni pubblicitarie (come tali assoggettate ad imposizione nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o ancora, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, conformemente all’art. 56, n. 1, lett. b) della Direttiva citata).
Richiamando la precedente giurisprudenza della Corte (ex pluribus, procedimento 17 novembre 1993, causa C-68/92, Commissione/Francia), la sentenza chiarisce, in primo luogo, che tali prestazioni devono essere qualificate come pubblicitarie, quando lo stand in questione è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o sulle qualità del prodotto o del servizio proposto dal locatario al fine di accrescerne le vendite oppure quando costituisce parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione del messaggio pubblicitario.
Diversamente, cioè quando lo stand non soddisfi tali presupposti, la prestazione può essere qualificata come accessoria all’evento fieristico quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, o di uno stand corrispondente a un modello per il quale l’organizzatore di una fiera o esposizione ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo.
Al riguardo è però necessario, a tal fine, che lo stand sia fornito in vista di un evento che si svolge, anche ripetutamente, in un luogo preciso. Nello specifico, poiché l’art. 52, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE esige la riscossione dell’IVA nel luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita, l’applicazione di tale disposizione alla fornitura di uno stand utilizzato per una molteplicità di fiere o esposizioni che si svolgano in più Stati membri rischierebbe di essere eccessivamente complessa e “... rimetterebbe quindi in questione la riscossione affidabile e corretta dell’Iva”.
La prestazione va qualificata come locazione di beni mobili materiali
Conseguentemente, quando lo stand sia utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni in Stati membri diversi, la prestazione deve essere invece qualificata come locazione di beni mobili materiali, con la relativa applicazione della regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta.
In ogni caso – rileva puntualmente la Corte – una prestazione come quella in controversia non può essere qualificata come una prestazione di servizi ricollegabile a un bene immobile, in quanto non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo (cfr. sentenza 7 settembre 2006, causa C-166/05).
Vincenzo CRISTIANO

CASSAZIONE : RISCOSSIONE SANZIONE AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione delle sanzioni amministartive pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della Legge 689/91 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale ha avuto conoscenza della sanzione irrogata quando sia mancata la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione o del PVC. In tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo   di tutela previsto dalla legge.....
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 21598 DEL 19.10.2011

http://www.fiscal-focus.it/flow.int?func=nlt_link&id_nlt=@@@ID_NLT@@@&ctrl=@@@INVUTE_CTRL@@@&url=%2Fbin%2FGiustizia_e_sentenze_n._46_del_03.11.2011_Cartelle_mute.pdf