Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 27 settembre 2011

Modello IVA 2011 «separato» per tutti i soggetti passivi

iva

Modello IVA 2011 «separato» per tutti i soggetti passivi

La circ. Assonime 24 illustra le novità su compilazione e presentazione, che può essere effettuata separatamente da quella delle imposte sui redditi

/ Sabato 24 settembre 2011
Approssimandosi il termine del 30 settembre per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2010, Assonime, con la circolare n. 24 di ieri, 23 settembre 2011, ha illustrato le principali novità del modello.
Tra di esse si segnala, innanzitutto, la generalizzazione della possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale separatamente da quella delle imposte sui redditi. In pratica, a partire da quest’anno, tale facoltà è stata estesa a tutti i soggetti passivi: non solo, cioè, a quelli che intendono compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso il credito IVA annuale, ma anche a coloro che evidenzino un conguaglio annuale a debito o a saldo zero (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2011). Dato che la dichiarazione in via autonoma può essere presentata già dal 1° febbraio, i soggetti passivi che hanno adempiuto all’obbligo entro il 28 febbraio 2011 sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis, comma 2, del DPR n. 322/1998).Passando ad esaminare le novità dei singoli quadri del modello IVA 2011, nel frontespizio – che va compilato solo quando la dichiarazione viene presentata in via autonoma – è stata eliminata la sezione denominata “Domicilio per la notificazione degli atti”, in quanto è con un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che va esplicitata l’intenzione del contribuente di farsi notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. Riguardo al quadro VA (Informazioni sull’attività), nel rigo VA1 è stata soppressa la casella 6, prima riservata ai soggetti non residenti operanti in Italia attraverso una duplice posizione IVA, di cui una attribuita alla stabile organizzazione. Dal 26 settembre 2009, per effetto delle modifiche operate dal DL n. 135/2009, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente preclude l’ulteriore identificazione, nella forma diretta, ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
Le modifiche al quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) discendono dal recepimento, ad opera del DLgs. n. 18/2010, della Direttiva n. 2008/8/CE, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. I servizi intracomunitari che, fino a tutto il 2009, andavano fatturati in regime di non imponibilità (es. lavorazioni intracomunitari su beni mobili materiali, trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni accessorie e di intermediazione), dal 2010 – pur continuando ad essere fatturati (art. 21, comma 6, del DPR n. 633/1972) – sono esclusi da IVA in Italia in difetto del presupposto territoriale; tali servizi, da indicare nel nuovo rigo VE39, sono, pertanto, diventati irrilevanti ai fini sia della creazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, sia della formazione del volume d’affari (art. 20, comma 1, del DPR n. 633/1972).
Nel quadro VF (Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione), relativamente alle operazioni da indicare nel rigo VF34 per il calcolo del pro rata di detrazione, è stato introdotto il campo 7. In esso vanno indicate le operazioni di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, rese a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati in territorio extra-UE; si tratta delle operazioni che, fino a tutto il 2009, beneficiavano, dal lato attivo, del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972 e, dal lato passivo, del diritto di detrazione. Dal 2010, tali operazioni, dal lato attivo, si qualificano come esenti e, dal lato passivo, mantengono il diritto di detrazione per effetto della “nuova” lett. a-bis), aggiunta al terzo comma dell’art. 19 del DPR n. 633/1972. Secondo Assonime, in tale campo vanno riportate solo le operazioni esenti territorialmente rilevanti in Italia; diversamente, l’importo delle operazioni escluse da IVA, ove fosse indicato, “andrebbe erroneamente ad elidere l’ammontare delle operazioni esenti che limitano il diritto di detrazione”.
Infine, il nuovo quadro VR, preordinato alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, sempreché ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972, sostituisce il precedente modello VR, che i soggetti passivi dovevano presentare, in forma cartacea, all’Agente della riscossione per chiedere la restituzione del credito IVA annuale. Con l’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione si eviterà, come finora accaduto, che l’Ufficio neghi il rimborso quando la relativa richiesta (modello VR) è stata omessa pur avendo indicato il credito IVA chiesto a rimborso nel rigo VX4 del quadro VX.
Particolari modalità di compilazione riguardano i soggetti “operativi”, tenuti ad attestare tale condizione barrando la casella contenuta nel rigo VR9, oltre che producendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare l’assenza dei requisiti che qualificano il contribuente come “di comodo”. I c.d. “contribuenti virtuosi”, esonerati dalla prestazione della garanzia in ragione delle condizioni di affidabilità e solvibilità soddisfatte, da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono invece barrare la casella 1 del rigo VR9 e indicare nel campo 2 l’importo erogabile senza garanzia.
/ Marco PEIROLO

Contributo unificato, dubbi anche dopo la circolare

Contenzioso

Contributo unificato, dubbi anche dopo la circolare

Il Ministero non ha chiarito bene il caso, importante per le società di persone, del processo con pluralità di parti

/ Sabato 24 settembre 2011
La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lasciato irrisolti vari problemi relativi all’applicazione del contributo unificato. Infatti, se i chiarimenti possono dirsi soddisfacenti in merito alla parte relativa ai controlli della segreteria nonché agli effetti dell’omesso/insufficiente versamento del contributo unificato, altrettanto non può essere sostenuto per la parte relativa sia alla debenza che alla quantificazione del contributo.
È palese che il contributo deve essere applicato quando si deposita il ricorso di primo grado o di appello, anche se, in quest’ultimo caso, sarebbero stati opportuni maggiori chiarimenti, dovuti al fatto che il contributo è pagato in base agli scaglioni di cui all’art. 13 del DPR 115/2002 (si veda sull’argomento “L’appello tributario deve fare «i conti» con il contributo unificato” del 17 settembre 2011).
Tanto premesso, a nostro avviso, pare che nella circolare il Ministero abbia commesso un errore dogmatico di fondo, e che tale errore si sia riverberato in merito alle successive affermazioni in tema di debenza del contributo.
Infatti, viene affermato che, ai sensi dell’art. 18 del DPR 115/2002, “sono soggetti a contributo unificato gli atti e i provvedimenti del processo tributario non soggetti all’imposta di bollo”: a ben vedere, l’art. 18 citato non dice proprio così, poiché viene sancito che gli atti del processo tributario, in quanto processo tassato secondo il sistema del contributo unificato, non sono soggetti a bollo.
Il presupposto impositivo, in altri termini, non è in alcun modo l’atto processuale, ma il grado di giudizio, come prevede a chiare lettere l’art. 9 del DPR 115/2002.
Da tale affermazione, il Ministero trae conclusioni poco convincenti su alcune situazioni, per così dire, marginali: infatti, si dice che il reclamo ex art. 28 del DLgs. 546/92 è soggetto a contributo, mentre non lo è l’atto di riassunzione a seguito di declinatoria di competenza. A nostro avviso, il reclamo non deve essere soggetto a contributo, per lo stesso motivo per cui il Ministero ritiene che non lo sia il richiamato atto di riassunzione: il contributo è già stato pagato all’atto del deposito.
Se il presupposto impositivo è il grado di giudizio (concetto non citato nella circolare), il contributo è dovuto in primo grado, in appello, in sede di rinvio, per la revocazione e per l’ottemperanza.
Volendo, letteralmente, accogliere la tesi del Ministero (“sono soggetti a contributo unificato gli atti e i provvedimenti del processo tributario non soggetti all’imposta di bollo”), tutti gli atti del processo tributario dovrebbero scontare il contributo.
Il presupposto impositivo è il grado di giudizio, non l’atto processuale
La scarsa coerenza di alcune affermazioni contenute nella circolare emerge, sempre a nostro sommesso avviso, in maniera abbastanza chiara quando si legge il motivo per cui i “motivi aggiunti” devono, in certe circostanze, essere assoggettati a contributo.
Si ricorda che l’art. 24 del DLgs. 546/92 consente l’integrazione dei motivi solo quando le altre parti hanno depositato documenti non conosciuti.
Il Ministero, invece, afferma che i “motivi aggiunti” ex art. 24, comma 4, del DLgs. 546/92 scontano il contributo “nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in giudizio”: ora, tale affermazione non sembra consona al modello processuale tributario attuale, ove con il ricorso si impugnano uno o più atti, e, al massimo, per effetto dell’art. 24 si integrano i motivi. Pare sconosciuta l’ipotesi in cui con i “motivi aggiunti” si configuri un nuovo ricorso contro atti non indicati in quello precedente.
Se, eventualmente, il Ministero avesse voluto fare riferimento al peculiare caso delle società di persone, avrebbe forse dovuto specificarlo, ma questo è un aspetto degno di un commento a parte.
Del pari, è poco comprensibile il motivo per cui dovrebbe essere soggetto a contributo l’intervento del terzo, ma non quando questo è chiamato in causa.
Ad ogni modo, sui suddetti argomenti, restano i dubbi, quindi si spera che il Ministero ritorni sull’argomento o che le singole segreterie emanino direttive specifiche sul tema.
/ Alfio CISSELLO

Tutela ristretta negli accertamenti «esecutivi»

Accertamento

Tutela ristretta negli accertamenti «esecutivi»

Ipoteca e fermo adottabili decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento

/ Venerdì 23 settembre 2011
Man mano che si avvicina il sistema degli accertamenti “esecutivi”, i contribuenti devono fare mente locale sulle novità del neointrodotto sistema di riscossione, novità che, per certi aspetti, si profilano pregiudizievoli nei confronti dei contribuenti, in quanto, se rapportiamo il nuovo modello esattivo con quello pregresso, emerge che, ora, il fermo e l’ipoteca potranno essere disposti con maggiore celerità.
Occorre ricordare che l’adozione di un’ipoteca esattoriale può compromettere i rapporti con gli istituti di credito, specie se l’impresa accertata ha delle trattative in corso per la concessione di credito.
Sotto la vigenza del ruolo, l’accertamento veniva, in un primo momento, notificato al contribuente, e questi, se del caso, poteva presentare ricorso in Commissione tributaria. Poi, il funzionario formava il ruolo (per la totalità delle somme o per la metà/un terzo, a seconda del fatto che il contribuente avesse o meno presentato ricorso), lo validava in via informatica e lo consegnava ad Equitalia, che, a sua volta, doveva notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento aveva acquistato definitività.
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente era considerato inadempiente, quindi l’Agente della Riscossione poteva disporre i fermi di beni mobili registrati e l’ipoteca, per tutelar il proprio credito, nonché disporre il pignoramento, che, tuttavia, era soggetto a termini prescrizionali, quindi suscettibili d’interruzione.
Il contribuente, dal canto suo, aveva davanti a sé due possibilità per evitare sia l’espropriazione sia l’adozione di fermi e ipoteche:
- chiedere la sospensiva al giudice tributario, possibile, secondo parte della giurisprudenza, solo nel momento in cui il contribuente riceveva la cartella di pagamento;
- chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, inibendo in tal modo le cautele (Equitalia, con la presentazione della domanda entro i sessanta giorni, sospendeva le attività esecutive/cautelari, che venivano “definitivamente” bloccate con il pagamento della prima rata).
Dal 1° ottobre cambia tutto, e anche in maniera radicale.
La Direzione provinciale emetterà l’avviso di accertamento, contro cui il contribuente potrà fare ricorso e, contestualmente, chiedere la sospensiva senza problemi di sorta.
Ciò, tuttavia, non sospende il termine per il pagamento delle somme, che deve avvenire entro il termine per il ricorso, quindi, di norma, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Successivamente al decorso di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme (per l’intero o per un terzo, a seconda del fatto che sia stato o meno notificato il ricorso) verranno date ad Equitalia.
La domanda di dilazione non blocca né fermi né ipoteche
A questo punto:
- immediatamente, possono essere azionati i fermi di auto e le ipoteche, in costanza ovviamente dei presupposti di legge (ad esempio, l’ipoteca non è adottabile per crediti sino a 20.000 euro se il credito è contestato e l’immobile è adibito a prima casa del contribuente);
- decorsi 180 giorni dall’affidamento del credito, pertanto 270 giorni dalla notifica dell’atto, la sola espropriazione è sospesa (quindi ciò riguarda esclusivamente il pignoramento);
- il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha acquistato definitività.
Quindi, è ben difficile, data la ristrettezza dei tempi, che la sospensiva del giudice arrivi prima del momento in cui Equitalia può adottare ipoteche e fermi, in quanto dovrebbe giungere entro novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
Inoltre, la dilazione delle somme non potrà essere chiesta alla Direzione provinciale dopo la notifica dell’atto, ma, come ora, solo ad Equitalia, quindi quando il contribuente è già inadempiente: in breve, la domanda di dilazione non preclude nessun fermo e nessuna ipoteca, visto che viene presentata quando l’ipoteca è già adottabile.
Equitalia, tuttavia, con la prossima direttiva ove dovrebbero essere fornite le nuove linee guida per le dilazioni sugli accertamenti esecutivi, potrebbe prevedere che, ove il contribuente presenti domanda di dilazione subito dopo l’affidamento del credito, siano sospese le ordinarie cautele, in attesa del provvedimento di accoglimento e, soprattutto, della prima rata.
/ Alfio CISSELLO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO : Condono sui processi compatibile con il diritto Ue

Contenzioso

Condono sui processi compatibile con il diritto Ue

Nessun problema per l’IVA, non è una rinuncia all’imposizione

/ Venerdì 23 settembre 2011
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19333, depositata ieri) torna a pronunciarsi sulla compatibilità, con l’ordinamento comunitario, del condono IVA, con specifico riferimento alla definizione delle liti pendenti.
Infatti, la Suprema Corte stabilisce che in questa ipotesi lo Stato italiano non ha, di fatto, rinunciato all’imposizione, come avvenuto ad esempio nel “condono tombale”, confermando in tal modo quanto già detto con la precedente sentenza n. 3676 del 2010.
Per i giudici, la definizione delle liti pendenti segue una logica strumentale alla riduzione del contenzioso in atto, “secondo parametri rapportati allo stato della lite ed al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra contribuenti”.
Alla luce di tale ragionamento, l’art. 16 della L. 289/2002 non può essere disapplicato per contrasto con il diritto comunitario, anche perché i princìpi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 2008 devono essere interpretati restrittivamente.
Questo discorso, sebbene riguardi, nello specifico, il condono del 2002, è tutt’altro che anacronistico, visto che il Legislatore, con l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha in sostanza riprodotto l’art. 16, circoscrivendone l’ambito di applicazione.
Lo stesso discorso dovrebbe valere per il condono 2011
Ora, per le cause pendenti al primo maggio scorso, il contribuente può fruire del condono delle liti in presenza di due condizioni:
- l’atto deve essere stato emesso dall’Agenzia delle Entrate, quindi può riguardare l’IVA;
- il valore della lite non deve essere superiore a 20.000 euro, intendendosi per valore l’ammontare dell’imposta contestata in giudizio, al netto di sanzioni e interessi.
Peraltro, se, ove la questione sulla compatibilità con il diritto Ue finisse di nuovo in Corte di Cassazione, è ragionevole prevedere che i giudici non si discostino dall’orientamento richiamato, a nostro avviso non può essere altrettanto scontata la presa di posizione della Corte di Giustizia, che non si è ancora pronunciata ex professo sul punto.

giovedì 22 settembre 2011

Servizi verso l’estero

ilcasodelgiorno

Servizi verso l’estero con verifica multipla

Nelle prestazioni di servizi «generiche», il fornitore nazionale deve compiere alcuni accertamenti per determinare il trattamento IVA dell’operazione

/ Giovedì 22 settembre 2011
Le prestazioni di servizi “generiche” rese da operatori economici nei confronti di soggetti passivi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività. L’accertamento delle menzionate caratteristiche è demandato agli stessi soggetti coinvolti nell’operazione, secondo regole fissate dal Legislatore o dalla singola Amministrazione fiscale. In particolare, il regolamento del Consiglio Ue n. 282/2011, di rifusione del precedente Regolamento n. 1777/2005, ha previsto alcune disposizioni volte a garantire i soggetti coinvolti nelle prestazioni di servizi transnazionali, con particolare riguardo alla figura del prestatore adempiente, il quale è ora tenuto all’accertamento dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del committente.
Tali caratteristiche devono essere valutate esclusivamente al momento del fatto generatore dell’imposta (articolo 25 del Regolamento Ue n. 282/2011), cioè, in sostanza, al momento di effettuazione dell’operazione secondo la normativa nazionale, da individuarsi in base ai criteri di cui all’art. 6 del Decreto IVA. Un diverso trattamento fiscale può aversi, invece, nel caso di iniziale versamento di un acconto con previsione di un determinato impiego del servizio (ad esempio, per fini privati) e successivo pagamento del saldo, in presenza, tuttavia, di una diversa utilizzazione dello stesso (ad esempio, per fini d’impresa), nel qual caso si applicherà un regime IVA differenziato con riferimento ai due diversi momenti (circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011).
Tanto premesso, il prestatore del servizio dovrà innanzitutto verificare che il committente sia un soggetto passivo IVA. A tal fine, occorre distinguere l’ipotesi in cui quest’ultimo sia appartenente alla Ue da quella in cui non lo sia.
Il prestatore Ue, qualora il committente Ue gli comunichi il proprio numero di partita IVA, sarà tenuto, per essere esonerato da ogni responsabilità (salvo che, naturalmente, possegga informazioni contrarie), semplicemente a verificare:
- la validità di tale numero mediante il sistema VIES;
- la corrispondenza del nome e dell’indirizzo comunicati in base alle disposizioni del Regolamento comunitario n. 904/2010, in vigore, tuttavia, soltanto dal 2012.
Laddove, poi, il committente non abbia ancora ottenuto il numero di partita IVA, ma abbia informato il prestatore di averne fatta richiesta, il prestatore potrà fare riferimento a qualsiasi prova fornita dal committente, fermo restando che il primo dovrà effettuare una verifica di ragionevole ampiezza, attraverso le normali procedure di sicurezza commerciali (controlli d’identità o di pagamento), dell’esattezza delle informazioni fornite dal committente. In assenza di elementi che dimostrino palesemente l’assenza di status di soggetto passivo, può attribuirsi rilevanza alla richiesta di attribuzione della partita IVA che il committente estero mette a disposizione del prestatore stabilito nel territorio dello Stato (circ. n. 37/2011). Nel caso in cui, invece, il prestatore dimostri che il committente non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA, egli può considerare il committente privo di soggettività passiva, salvo che, anche in questo caso, disponga di informazioni contrarie sullo status di quest’ultimo.
Laddove, poi, il committente sia un soggetto extra-Ue, il prestatore Ue per essere al riparo da ogni contestazione, posto che emette una fattura senza IVA ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a) del DPR n. 633 del 1972, deve ottenere dal committente extra-Ue il certificato attestante il diritto al rimborso ai sensi della tredicesima direttiva (Direttiva 86/560/CEE - Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità). In mancanza di tale certificato (che peraltro è rilasciato solo da un limitato numero di Paesi, come ad esempio Israele, Svizzera e Norvegia), il destinatario dovrà disporre di un numero di partita IVA o di un altro numero identificativo equivalente attribuitogli dal Paese di stabilimento o, comunque, dovrà fornire al prestatore qualsiasi altra prova attestante il proprio status di soggetto passivo. L’esattezza delle informazioni fornite dovrà, poi, essere verificata dal prestatore attraverso le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Eseguita questa prima valutazione, il committente dovrà, poi, verificare se il committente stia acquistando il servizio per destinarlo alla propria attività economica o esclusivamente a uso privato, dal momento che, in quest’ultimo caso, lo stesso dovrà considerarsi soggetto non passivo ai fini della individuazione del luogo di imposizione dell’operazione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il destinatario abbia comunicato al prestatore il proprio numero di partita IVA, quest’ultimo può senz’altro considerare che i servizi siano destinati all’attività economica del destinatario anche in caso di effettiva destinazione ad uso privato, salvo che non disponga di informazioni contrarie (art. 19 del Regolamento n. 282/2011), come ad esempio la natura del servizio di fatto incompatibile per un utilizzo commerciale. Inoltre, in caso di servizi compatibili sia con la sfera privata sia con la veste di soggetti passivi, il prestatore potrà chiedere al committente non comunitario anche gli elementi necessari a giustificare la mancata applicazione dell’imposta secondo il criterio generale B2B (circ. n. 37/2011). Nell’ipotesi, poi, di servizi unici, destinati cioè sia ad uso privato, ivi compreso quello reso ai dipendenti del destinatario, sia a fini commerciali, il destinatario dei servizi dovrà essere considerato soggetto passivo per l’intera prestazione ricevuta (in assenza, tuttavia, di pratiche abusive).
Ricordiamo, al riguardo, che società, enti, associazioni o società semplici devono essere sempre considerate, a tali fini, soggetti passivi, salvo l’ipotesi in cui il servizio sia destinato a un uso privato delle persone che fanno parte di tali organizzazioni ovvero dei dipendenti delle stesse (ancora circ. n. 37/2011). L’esercizio di attività imprenditoriale, artistica o professionale non è, invece, sufficiente nel caso in cui il committente sia una persona fisica, per cui in questa ipotesi il prestatore del servizio sarà tenuto a effettuare una valutazione di compatibilità complessiva, al fine di verificare che il servizio sia acquistato nell’esercizio di tale attività.
Successivamente, il prestatore dovrà determinare il luogo di stabilimento del committente verificando l’esattezza delle pertinenti informazioni (tra le quali il numero di identificazione IVA), ricevute dal committente attraverso le normali procedure di sicurezza commerciale (controlli di identità o di pagamento).
Ricordiamo, infine, che il prestatore riveste un ruolo importante anche con riferimento alla verifica della circostanza che, in relazione alla prestazione di servizio eseguita nello Stato membro del committente, non sia dovuta l’imposta poiché, ad esempio, considerata esente o non imponibile in base alla legislazione locale. A tal fine, l’operatore italiano sarà esente da responsabilità circa la qualificazione dell’operazione (e la conseguente non inclusione della stessa negli elenchi INTRASTAT) laddove richieda e ottenga dal committente Ue una dichiarazione in cui quest’ultimo afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento (circ. Agenzia delle Entrate n. 43/2010).
Tale dichiarazione è valida per tutte le prestazioni della stessa specie dallo stesso ricevute, e rimane tale fino a che non vi siano cambiamenti per quanto concerne il trattamento fiscale delle stesse nel Paese del committente o le caratteristiche del servizio reso. In mancanza di tale dichiarazione, il soggetto IVA nazionale potrà essere esentato dall’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT esclusivamente nell’ipotesi in cui abbia la certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che con riferimento alle stesse non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO

Contributo unificato, ecco l’attesa circolare del Ministero dell’Economia

Contenzioso

Contributo unificato, ecco l’attesa circolare del Ministero dell’Economia

Il contributo è dovuto per i ricorsi, gli appelli sia principali sia incidentali e per il neointrodotto giudizio di reclamo

/ Giovedì 22 settembre 2011
Ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la tanto attesa circolare esplicativa sulle modalità di applicazione del contributo unificato, operante, come noto, a partire dai ricorsi notificati dallo scorso 7 luglio 2011.
Le specificazioni del Ministero sono alquanto interessanti, specie per ciò che concerne le modalità con cui le segreterie delle Commissioni tributarie appurano la correttezza del contributo versato, in quanto pare che il contribuente che, per errore, abbia sbagliato nella determinazione del valore, quindi nell’entità del contributo, non sia immediatamente sanzionato.
Prima di tutto, viene giustamente chiarito che il contributo si applica per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, non avendo rilievo il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione.
Tra gli atti che scontano il contributo unificato la circolare rammenta:
- i ricorsi di primo grado;
- i ricorsi in appello principali e incidentali;
- il ricorso in ottemperanza;
- il neointrodotto reclamo, ove la procedura “conciliativa” non abbia avuto esito positivo, quindi nel caso in cui il contribuente, a causa di ciò, provveda al deposito del ricorso;
- il reclamo di cui all’art. 28 del DLgs. 546/92, avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso.
Per contro, non scontano il contributo, ad esempio, le richieste di sospensione dell’atto impugnato, ancorché notificate separatamente dal ricorso, così come i neointrodotti reclami notificati all’Agenzia delle Entrate (come detto, il contributo, in questo caso, è dovuto solo se ci si costituisce in giudizio, successivamente alla fase di mediazione).
In riferimento all’appello, viene specificato che l’imposta è dovuta dalla parte soccombente, e che, in caso di soccombenza parziale, in sostanza entrambe le parti devono versare il contributo, il che si verifica quando, successivamente all’appello principale, l’appellato propone appello incidentale (non viene affrontato il problema che deriva dagli scaglioni di valore della causa, si veda “L’appello tributario deve fare «i conti» con il contributo unificato” del 17 settembre 2011). Nulla, inoltre, viene detto sulla quantificazione del contributo per i ricorsi contro i provvedimenti di fermo e ipoteca (si veda su tal punto “Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche” del 27 luglio 2011), nonché sui ricorsi in ottemperanza.
Segreterie clementi sull’immediata applicazione delle sanzioni
Invece, il Ministero chiarisce che sono cause di valore indeterminabile quelle contro i provvedimenti catastali e contro il diniego di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, e che quindi il contributo si versa nella misura fissa di 120 euro. Molto importanti sono i chiarimenti relativi alla debenza del contributo ove il contribuente, ad esempio, impugni una parte dell’atto: se nel ricorso si contestano solo alcuni tributi, prestando, evidentemente, acquiescenza per gli altri, il contributo si paga solo sulla parte di atto oggetto di ricorso. Inoltre, in coerenza con il disposto normativo, il contributo è maggiorato della metà se difetta la casella PEC del difensore e il codice fiscale della parte (se il ricorso è proposto dalla parte personalmente, la maggiorazione concerne solo la mancata indicazione del codice fiscale).

Per le partite IVA inattive, niente cessazione di attività

iva

Per le partite IVA inattive, niente cessazione di attività

Ai fini della regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività

/ Giovedì 22 settembre 2011
A ridosso della scadenza per la regolarizzazione della partite IVA inattive (coincidente con il 4 ottobre prossimo) e dopo diverso tempo dall’entrata in vigore della relativa disposizione (art. 23, comma 23 del DL 6 luglio 2011 n. 98), l’Agenzia delle Entrate interviene, con la risoluzione n. 93 di ieri, per dirimere le incertezze applicative relative alla sanatoria.
Un primo aspetto che viene esaminato riguarda la presentazione della comunicazione di cessazione attività ai fini IVA, quale adempimento ulteriore al versamento della sanzione ridotta di 129 euro.
Al riguardo, con il comunicato stampa dell’11 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che “Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato” per il versamento della sanzione.
Successivamente, con la circolare 5 agosto 2011 n. 41 (§ 5), venne fornita una diversa indicazione: per l’operatività della sanatoria, entro il 4 ottobre 2011, oltre al versamento della sanzione in misura ridotta, sarebbe stato necessario presentare la dichiarazione di cessazione di attività (modelli AA9/10 o AA7/10), in deroga al termine ordinario di 30 giorni (allo stesso modo aveva disposto anche la Relazione illustrativa al DL 98/2011). Tale chiarimento era in linea con quello reso con riferimento alla precedente regolarizzazione delle partite IVA inattive realizzata nel 2004, prevista dall’art. 5 del DL 282/2002, conv. L. 27/2003. 
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia ritorna alla posizione espressa con il comunicato di luglio. Viene precisato che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Amministrazione, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. Conseguentemente, non è necessaria la presentazione:
- della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria);
- della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR 633/72.
Si precisa, inoltre, che, per fruire della sanatoria, nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, il soggetto:
- non deve aver esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;
- non deve aver effettuato alcuna operazione.

Il versamento sana le violazioni per omessa presentazione
Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi dichiarativi relativi ai periodi successivi a quello di effettiva cessazione dell’attività (risultante dal modello di pagamento), viene precisato che il versamento della sanzione sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione:
- delle dichiarazioni IVA;
- delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo con importi pari a zero.

In ogni caso, qualora si accerti che nei predetti periodi il contribuente ha effettuato operazioni, ritorna piena la potestà sanzionatoria dell’Amministrazione.
/ Paola RIVETTI