Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 12 agosto 2011

iva - Nasce la stabile organizzazione ai fini IVA

iva

Nasce la stabile organizzazione ai fini IVA

In vigore dal 1° luglio 2011 il Regolamento UE n. 282/2011, che disciplina la stabile organizzazione nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto

/ Giovedì 11 agosto 2011
Il Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011 ha sostituito il precedente regolamento n. 1777 del 2005, prevedendo, oltre a disposizioni già presenti in passato, alcune novità, vincolanti a partire dal 1° luglio 2011. In particolare, con detto Regolamento è stata finalmente fornita una definizione di stabile organizzazione valida nel sistema IVA. Quest’ultima deve ora identificarsi con qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, nonché di provvedere ai servizi di cui assicura la prestazione. La sola disponibilità di un numero di identificazione ai fini IVA non è, dunque, di per sé, sufficiente a far supporre l’esistenza di una stabile organizzazione (art. 11 del Regolamento).
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 giugno 2007, causa C-73/06, fornisce un utile esempio di elencazione di criteri per l’individuazione di una stabile organizzazione con riferimento a un’attività di trasporto: a tal fine occorre, infatti, che vi sia quantomeno un ufficio in cui possano essere redatti contratti o prese decisioni amministrative di gestione quotidiana, nonché un luogo di deposito dei veicoli destinati alla relativa attività. Come appare evidente, la descritta nozione di “stabile organizzazione” non coincide con quella prevista ai fini delle imposte sui redditi, posto che quest’ultima si configura in presenza di mezzi tecnici o di mezzi umani, senza che gli stessi debbano necessariamente sussistere contemporaneamente (Cass. nn. 10925/2002 e 6799/2004).
In materia di territorialità IVA, l’esigenza di individuare la presenza di una “stabile organizzazione” sorge in relazione:
- all’acquisto di servizi “generici” da parte di committenti soggetti passivi;
- alla fornitura di servizi “generici” nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Per queste operazioni, infatti, l’individuazione del committente (nel primo caso) e del prestatore (nella seconda ipotesi) è fondamentale ai fini dell’identificazione del luogo di imposizione dell’operazione.
Laddove il committente sia stabilito in più di uno Stato, l’operazione dovrà considerarsi effettuata nello Stato in cui il committente ha fissato la sede della propria attività economica, salvo che la prestazione sia resa nei confronti di una stabile organizzazione del soggetto passivo, nel qual caso varrà il luogo in cui quest’ultima è ubicata (art. 21 del Regolamento n. 282/2011).
Occorre riconoscere, al riguardo, che esistono nella pratica rilevanti difficoltà a comprendere se il soggetto con cui ci si relaziona sia la “casa madre” o una stabile organizzazione di quest’ultima.
Ancora maggiori sono, poi, i problemi nell’individuazione dell’esatto committente in caso di soggetto con più stabili organizzazioni localizzate in più Paesi.
In relazione a tale ultima ipotesi, l’art. 22 del Regolamento n. 282/2011 individua una serie di indagini che il fornitore deve effettuare per poter essere esonerato da ogni responsabilità laddove si evidenzi che il luogo effettivo di tassazione non corrisponde a quello preso in considerazione.
In particolare, lo stesso dovrà:
- innanzitutto, indagare sulla natura e sull’utilizzazione del servizio fornito;
- laddove tale ultima attività non abbia esito positivo, il fornitore sarà tenuto a esaminare il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario comunicatogli da quest’ultimo, nonché a verificare se la stabile organizzazione sia l’entità che effettua il pagamento del servizio;
- qualora anche attraverso tale attività non sia possibile determinare la stabile organizzazione destinataria del servizio (o laddove nell’ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni del committente site in diversi Stati l’utilizzazione dei servizi sia non identificabile o non quantificabile), il prestatore potrà considerare che i servizi siano forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Una volta, poi, identificato il destinatario dell’operazione, occorrerà evidenziare quali siano gli adempimenti previsti nelle diverse situazioni che si possono verificare.
Al riguardo, è necessario ricordare che, diversamente da quanto previsto in passato, il soggetto estero non può più identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia qualora abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ciò precisato, facendo riferimento al sistema IVA nazionale e, quindi, alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, avremo che, nel caso in cui la stabile organizzazione agisca in quanto “soggetto passivo stabilito” in Italia, quest’ultima risulterà debitrice d’imposta sia nel caso di operazioni attive, sia nell’ipotesi di acquisti da soggetti non residenti, come un ordinario soggetto IVA nazionale; la stessa, conseguentemente, dovrà assolvere a tutti gli obblighi IVA previsti dall’ordinamento (fatturazione, registrazione, ecc.).
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO

accertamento -VERIFICHE

accertamento

I giorni di effettiva presenza valgono solo per le verifiche sui «piccoli»

Al contrario, per i soggetti in contabilità ordinaria il calcolo della durata massima delle verifiche decorre dal primo giorno di accesso
/ Giovedì 11 agosto 2011
Le modifiche apportate al Decreto Sviluppo (DL 70/2011) dalla legge di conversione (L. 106/2011) relativamente alle norme che intervengono sulle disposizioni dello Statuto del Contribuente, riguardanti la durata massima delle verifiche fiscali, inducono a ritenere che la novella normativa, rappresentata dal computo dei soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, si applichi soltanto in caso di verifiche nei confronti delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi.
Tale interpretazione deriva dall’esame dell’art. 7 comma 2 lett. c) del DL 70/2011, che, introducendo un nuovo periodo al comma 5 dell’art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), stabilisce regole diverse per i soggetti in contabilità ordinaria e per quelli in semplificata, unitamente ai lavoratori autonomi. Infatti, il nuovo comma 5 prevede che “la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”. Inoltre, “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori (...)”.
La maggior parte della dottrina ritiene che il secondo punto sopra esposto, che costituisce la modifica apportata dal Decreto Sviluppo (il primo, invece, era già presente nell’originaria formulazione della disposizione statutaria), introduca un’interpretazione autentica del concetto di “permanenza degli operatori” a favore dell’Amministrazione Finanziaria, che ha sempre precisato come essa vada conteggiata in base ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso i contribuenti. Il che va discapito della giurisprudenza di merito maggioritaria, che ha stabilito, invece, come tale permanenza debba essere considerata a decorrere dal giorno di primo accesso, computando ininterrottamente tutti quelli lavorativi successivi, a prescindere dall’effettiva presenza del personale del Fisco presso la sede del contribuente.
Ciò, tuttavia, solleva più di qualche dubbio, perché:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto stesso, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (nel caso di specie, mancherebbero quantomeno questi due ultimi presupposti);
- l’unica distinzione tra categorie è quella tra imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; la successiva locuzione “In entrambi i casi” dovrebbe riferirsi, pertanto, a tali soggetti, nei confronti dei quali, appunto, si applicherebbe il computo dei giorni di effettiva presenza dei verificatori presso il contribuente, mentre per gli altri contribuenti di cui al primo punto (in contabilità ordinaria) varrebbe il conteggio di tutti i giorni lavorativi consecutivi successivi a quello di primo accesso;
- dall’iter parlamentare del decreto si evince che il Legislatore, in sede di conversione in legge dello stesso, ha modificato l’originaria formulazione dell’ultimo periodo in oggetto da “anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi…” a “In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi…”. Il primo dettato normativo avrebbe pertanto incluso i contribuenti in contabilità ordinaria, stante la congiunzione “anche”; il secondo, invece, li escluderebbe, riferendosi soltanto ai due casi (soggetti in contabilità semplificata e lavoratori autonomi) poco prima menzionati nel testo. Sarebbe altrimenti difficile trovare un altro senso a tale modifica in sede di conversione in legge.
Secondo questa interpretazione, per le verifiche sui soggetti in contabilità semplificata e sui lavoratori autonomi, si calcolano soltanto i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, mentre per gli altri soggetti in contabilità ordinaria il predetto computo dei giorni comprende tutti quelli lavorativi consecutivi a quello di primo accesso. Ciò, peraltro, troverebbe giustificazione nel fatto che per i soggetti “minori”, la norma stabilisce già che il limite di quindici giorni sia collocato nell’arco temporale di non più di un trimestre. Altra dottrina sostiene, al contrario, che l’ultimo periodo del comma 5 costituisca soltanto un’interpretazione voluta dal Legislatore sul corretto computo dei giorni che richiede la norma, così da porre fine al fervente dibattito sulla questione. Ed è probabile attendersi che sarà proprio questa seconda tesi quella che adotterà il Fisco nei suoi prossimi documenti di prassi.
Certo è che, anche in questa occasione, il Legislatore non ha mancato di introdurre una norma criptica, che darà spazio ad ampi contenziosi.

Rebus IVA sulla cessione di auto «usate»

CESSIONE AUTO USATE

Rebus IVA sulla cessione di auto «usate»

La base imponibile deve essere calcolata in relazione alla percentuale di detraibilità applicata «a monte»

/ Venerdì 12 agosto 2011
Nella cessione di auto “usate” occorre prestare particolare attenzione al regime di detraibilità applicato all’atto dell’acquisto.
Infatti, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
In altri termini, la base imponibile della cessione va assunta in misura pari alla detrazione operata “a monte”, qualora quest’ultima sia stata parziale per effetto di limitazioni oggettive.
Tale regola opera anche in relazione alla cessione di veicoli acquistati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo e destinati ad uso promiscuo, per i quali è stata operata “a monte” la detrazione parziale dell’IVA in misura pari al 40% (art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
Si ricorda che la percentuale di detraibilità IVA è variata nel corso del tempo:
- 10%, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;
- 15%, dal 1° gennaio 2006 al 26 giugno 2006;
- 40%, dal 27 giugno 2007.
Di conseguenza, la base imponibile al momento della successiva cessione sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione effettivamente operata all’atto dell’acquisto.
Si consideri il seguente esempio numerico.
L’impresa Alfa ha acquistato nel 2008 un’autovettura al prezzo di 18.000 euro (15.000 costo auto + 3.000 IVA). All’atto dell’acquisto, l’impresa ha operato una detrazione IVA pari al 40% dell’IVA, ossia pari a 1.200 euro.
Nel 2011 l’impresa decide di rivendere l’autovettura a un prezzo di 10.000. Sulla base di quanto sopra esposto:
- la base imponibile è pari a 4.000 (il 40% di 10.000 euro);
- l’imposta è pari a 800 (4.000 x 20%);
- la quota non imponibile ex art. 13 è pari a 5.200 euro.
Tale impostazione è stata peraltro condivisa dal recente parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 luglio 2011 n. 15.
Anche il leasing “guarda” la detrazione
Anche in caso di cessione del contratto di leasing si applica il disposto dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, ancorché tale norma faccia riferimento ai “beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva” (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8, paragrafo 6.1).
Il leasing di veicoli stradali a motore è equiparato, ai fini della detrazione IVA, alla compravendita degli stessi. L’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone, infatti, che l’IVA relativa alle prestazioni di cui all’art. 16 comma 3 del DPR 633/72, tra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di veicoli stradali a motore, “è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti (…) veicoli stradali a motore”.
Secondo quanto precisato dalle Entrate nella circ. 8/2009 (paragrafo 6.1), la cessione del contratto di leasing, che configura una prestazione di servizi ex art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 633/72, va trattata alla stessa stregua della cessione del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, in quanto il cessionario, attraverso la cessione del contratto di leasing, acquisisce il bene sottoposto a una limitazione oggettiva del diritto di detrazione.
Di conseguenza, in caso di leasing di un’autovettura ad utilizzo promiscuo, stante la detraibilità IVA limitata al 40%, prevista, per l’acquisto, dalla lett. c) dell’art. 19-bis1, la base imponibile della cessione del relativo contratto è pari al 40% del corrispettivo pattuito.
/ Pamela ALBERTI

Noleggio «breve» di mezzi di trasporto: territorialità con doppio criterio


IVA

Noleggio «breve» di mezzi di trasporto: territorialità con doppio criterio

Il luogo di rilevanza territoriale dipende dall’applicazione combinata del luogo di messa a disposizione e del luogo di utilizzo del mezzo

/ Giovedì 11 agosto 2011
L’art. 7-quater, lett. e), del DPR 633/72 contiene le regole per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine, ricordando sin da subito che trattasi di un servizio la cui regola territoriale deroga a quella generale di cui all’art. 7-ter, sia nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA (B2B), sia nell’ipotesi in cui tale committente sia un soggetto non passivo d’imposta (B2C).
La circolare 29 luglio 2011 n. 37 contiene interessanti chiarimenti relativamente all’applicazione pratica della disposizione in esame che, come vedremo, per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale combina il criterio del luogo di messa a disposizione del mezzo con quello del suo utilizzo.  L’Agenzia, in primo luogo, nel ricordare che né le disposizioni nazionali del DPR 633/72 né le disposizioni comunitarie contengono alcuna definizione di mezzi di trasporto, ritiene utili riferirsi ad alcune definizioni contenute nell’art. 38 del Regolamento UE 282/2011, il cui paragrafo 1 definisce in via generale come mezzi di trasporto “i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, o oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto” (il successivo paragrafo 2 dell’art. 38 contiene l’elenco dei mezzi di trasporto, tra cui si ricordano i veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte, navi, aeromobili, ecc.). Il terzo paragrafo dell’art. 38 del Regolamento, ricorda l’Agenzia, precisa che non sono considerati mezzi di trasporto i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.
Locazione a breve termine se non superiore a 30 giorni (90 per i natanti)
Interessanti precisazioni sono altresì contenute in relazione all’individuazione del noleggio a breve termine, la cui definizione normativa è contenuta nell’art. 7, lett. g), del DPR 633/72, a norma del quale si intende “il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti”. Sul punto, l’Agenzia rammenta che l’art. 39 del citato Regolamento 282/2011 dispone che, ai fini della determinazione del predetto arco temporale, si deve far riferimento al contratto concluso tra le parti, chiarendo altresì che, se il noleggio è coperto da più contratti consecutivi tra loro, si devono sommare i singoli periodi al fine di verificare il rispetto del trenta giorni.
A norma del paragrafo 2, comma 3, dell’art. 39 del Regolamento, inoltre, in assenza di pratiche abusive deve considerarsi di breve durata anche il contratto, inferiore a 30 giorni, che precede il contratto considerato a lungo termine (si pensi, ad esempio, a un noleggio di dieci giorni, con successivi contratti rispettivamente per altri quindici e venti giorni. In tal caso, i primi due contratti possono essere considerati a breve termine, in quanto la sommatoria dei giorni di durata non supera i trenta, mentre il terzo contratto, anche se di soli venti giorni, non può essere considerato a breve termine, in quanto la sommatoria dei giorni, tenendo conto anche dei due precedenti supera il limite di trenta giorni).
Come anticipato, il luogo di rilevanza territoriale dei servizi in questione dipende dalla combinazione dei due seguenti criteri:
- luogo di messa a disposizione del mezzo, intendendosi per tale, a norma dell’art. 40 del Regolamento UE, il luogo in cui il destinatario (o un terzo che agisce per suo conto), prende fisicamente possesso del bene;
- luogo di utilizzo del mezzo.
L’applicazione combinata dei due predetti parametri comporta che i servizi di locazione in commento sono rilevanti territorialmente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. e):
- se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente in Italia, sempre che l’utilizzo dello stesso avvenga in territorio comunitario;
- se il mezzo di trasporto è messo a disposizione in altro Stato non comunitario, purché l’utilizzo avvenga nel territorio dello Stato (non rileva la quota parte di utilizzo al di fuori dell’Italia).
Se il mezzo è invece messo a disposizione in altro Stato UE, il servizio di locazione e noleggio dello stesso è in ogni caso escluso da IVA in Italia.
/ Sandro CERATO

diritto del lavoro

diritto del lavoro

Lavori usuranti e pensionamenti anticipati, ecco le prime indicazioni

A fornirle è il Ministero del Lavoro con la circ. 22, in attesa della disciplina sulle modalità attuative ancora in corso di perfezionamento
/ Venerdì 12 agosto 2011
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 10 agosto 2011, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente pesanti.
Come già anticipato dallo stesso Ministero con la circ. 15/2011, il DLgs. 67/2011, in attuazione dell’art. 1 della L. 183/2010 – il collegato lavoro – ha introdotto la possibilità di fruire di questo beneficio e, in attesa che venga definita la disciplina sulle modalità attuative del provvedimento, ancora in fase di perfezionamento, è stato ritenuto opportuno fornire le prime indicazioni operative, rivolte in particolare a coloro che sono tenuti a trasmettere la domanda entro il 30 settembre 2011, in quanto hanno già maturato o maturino i requisiti entro la data del 31 dicembre 2011.
Si tratta dei lavoratori individuati dall’art. 1 dello stesso DLgs. 67/2011, ovvero, in estrema sintesi, quelli impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in gallerie, miniere, cave, ad alte temperature, eccetera), i lavoratori notturni, alcune categorie di autisti, alcuni cottimisti e i lavoratori impegnati all’interno di determinati processi produttivi in serie.
Inoltre, nella circ. 22/2011, si specifica che può beneficiare del trattamento pensionistico anticipato il lavoratore che abbia esercitato le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, nel caso delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Per quanto riguarda la misura del beneficio, nella circolare in esame si ricorda che i lavoratori dipendenti interessati dal DLgs. 67/2011 conseguono, in generale, il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai precedenti requisiti espressamente previsti dalla Tabella B dell’Allegato 1 della L. 247/2007.
Sotto il profilo prettamente operativo, il Ministero del Lavoro illustra i termini per la presentazione e i contenuti della domanda per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, nonché la necessaria documentazione, così come previsto dall’art. 2 del DLgs. n. 67/2011.
In particolare, il lavoratore deve trasmettere la domanda alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale è iscritto, e deve farlo entro la data del 30 settembre 2011, oppure entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite direttamente dall’ente previdenziale cui è destinata.
Inoltre, sempre nella circolare 22/2011, si specifica che la presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento da 1 a 3 mesi del diritto alla decorrenza di tale beneficio.
Per quanto concerne invece i contenuti, il Ministero del Lavoro informa che, ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda deve indicare la volontà di avvalersi di questo beneficio, devono essere specificati i periodi per i quali sono state svolte attività usuranti, e deve contenere la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nell’apposita tabella A della circolare 22/2011. Si tratta, ad esempio, di documenti quali: libro matricola ovvero libro unico del lavoro; libretto di lavoro; comunicazioni di assunzione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro; contratto di lavoro individuale; prospetto paga con indicazione delle lavorazioni per lavoro notturno; eccetera.
Occorre la dichiarazione di conformità all’originale
Tale documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante.
Infine, il Ministero fornisce alcune informazioni relative all’istruttoria delle domande, svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. In particolare, si ricorda che sarà possibile operare integrazioni per le istanze già presentate a far data dal 26 maggio 2011 – data di entrata in vigore del DLgs. 67/2011 – e risultate eventualmente incomplete.

Domanda di risarcimento al fallito, vale solo il tribunale fallimentare

Diritto fallimentare

Domanda di risarcimento al fallito, vale solo il tribunale fallimentare

Secondo la Cassazione, la domanda giudiziale, se presentata in via ordinaria, è improponibile
/ Venerdì 12 agosto 2011
Tutte le pretese a contenuto patrimoniale rivolte a un soggetto fallito devono essere azionate dinanzi al tribunale fallimentare, anche in caso di necessario intervento di più litisconsorti. È quanto stabilito dalla prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 5 agosto 2011 n. 17035.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale, a seguito del quale la parte danneggiata aveva adito il giudice di pace per vedersi risarcire i danni subiti. La domanda di risarcimento era stata proposta nei confronti della società danneggiante, fallita, e della compagnia assicuratrice.
La curatela del fallimento sollevava eccezione di inammissibilità della domanda di condanna, che, però, il giudice di pace rigettava.
Ricorreva, così, in Cassazione la curatela, avverso la sentenza non definitiva del giudice di pace che ha rigettato l’eccezione e avverso quella definitiva che ha determinato il risarcimento a carico anche della curatela.
Quattro i motivi di ricorso: domanda proposta nei confronti di soggetto fallito avanti a giudice incompetente e al di fuori dello specifico rito (artt. 24, 52 e 93 della L. fall.), incompetenza territoriale del giudice rispetto al luogo in cui si è verificato il danno, intervenuta prescrizione del diritto azionato, insussistenza della prova sulle modalità con cui si è verificato il danno.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, che comporta l’assorbimento degli altri tre, e cassa senza rinvio le sentenze impugnate in quanto “la causa non poteva essere iniziata”.
Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione spiega che è principio pacifico che ogni pretesa a contenuto patrimoniale rivolta a un soggetto fallito debba essere azionata solo mediante lo specifico procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo. Tale procedimento va attivato avanti il tribunale fallimentare.
Pertanto – ribadisce la Cassazione – ogni diversa azione è improcedibile.
Per l’accertamento del passivo vi è un’unica sede concorsuale
Tale principio va affermato anche nel caso di domanda attinente a un’azione comportante il necessario intervento di più litisconsorti.
Nello specifico – si legge nella sentenza in commento – “nell’ambito dell’attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell’ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l’oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis”.
Nel caso di specie, pertanto, avendo la parte danneggiata agito per la condanna sia dell’assicuratore che del danneggiante-società fallita con le forme ordinarie, l’azione è inammissibile.
Le possibilità ammesse per la parte danneggiata? Domanda con rito fallimentare nei confronti del solo danneggiante oppure domanda con rito ordinario (avanti l’autorità ordinaria), omettendo, però, ogni conclusione nei confronti della società fallita o, comunque, dichiarando l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna in via subordinata al ritorno in bonis.

Ristorazione e catering su navi, treni e aerei: IVA se il trasporto inizia in Italia


IVA

Ristorazione e catering su navi, treni e aerei: IVA se il trasporto inizia in Italia

La circolare n. 37 ha fornito alcuni utili criteri operativi, alla luce del Regolamento UE 282/2011
/ Venerdì 12 agosto 2011
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 luglio 2011 si è soffermata, tra l’altro, sull’operatività del regime IVA dei servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972), che si considerano compiuti nel territorio dello Stato se materialmente:
- rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di una parte di un trasporto passeggeri, effettuata all’interno della Comunità, qualora il luogo di partenza del trasferimento sia situato nel territorio dello Stato;
- eseguite in Italia, negli altri casi.
In primo luogo, è stata colmata una lacuna normativa, fornendo un criterio di puntuale individuazione delle fattispecie oggetto delle predette disposizioni. In particolare, è stato richiamato l’art. 6 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011, secondo cui i servizi di ristorazione e catering – distinti tra loro in base alla circostanza che l’erogazione avvenga presso i locali del prestatore oppure in altri luoghi – consistono nella fornitura di cibi o bevande, non necessariamente preparati, destinati al consumo umano, accompagnata da attività di supporto sufficienti a permetterne un utilizzo immediato. L’eventuale mancanza di queste ultime (fornitura di stoviglie e mobilio, messa a disposizione di personale, ecc.) non consente di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi, configurandosi, invece, una mera cessione di beni: la medesima circostanza ricorre nell’ipotesi di fornitura, da parte di una società di catering, di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni ed aerei, costituente, quindi, una cessione nei confronti della compagnia di navigazione, volo o trasporto ferroviario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, approfondito il requisito della “parte di un trasporto di passeggeri” di cui all’art. 7-quater, lett. d), del DPR n. 633/1972, precisando che il presupposto deve intendersi sussistente qualora non sia previsto uno scalo al di fuori del territorio comunitario, tra il luogo di partenza – ovvero il punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione europea, eventualmente dopo uno sbarco all’esterno della stessa – e quello di arrivo del trasferimento, quale ultimo sito di sbarco stabilito nell’area comunitaria, prima dell’ipotetica fuoriuscita dello stesso. A questo proposito, la circolare n. 37 in oggetto ha altresì chiarito che, nel caso di viaggio sulla base del percorso di andata e ritorno, quest’ultimo deve essere considerato distintamente dall’andata.
A questo proposito, è stata considerata un’ipotetica tratta, a mezzo nave, Genova – Barcellona – Patrasso – Alessandria d’Egitto, che determina l’assoggettamento ad IVA italiana delle prestazioni di ristorazione rese da Genova a Patrasso, rilevando il primo punto d’imbarco nella Comunità. Conseguentemente, quelle eseguite nella parte successiva del tragitto, sino alla destinazione finale, rientrano nel campo di applicazione del criterio base, per effetto del quale il luogo di effettuazione è individuato in virtù dello Stato nelle cui acque nazionali si trova l’imbarcazione, al momento dell’esecuzione della prestazione. Qualora il servizio di ristorazione sia iniziato durante una parte di trasporto nella Comunità (ad esempio, Genova – Patrasso) e proseguito in una frazione all’esterno della stessa, ma sempre nel territorio di uno Stato membro (Patrasso – Alessandria d’Egitto), la prestazione è comunque soggetta ad IVA italiana, in quanto opera il criterio dell’inizio dell’esecuzione della stessa (art. 37 del Regolamento n. 282/2011).
Nel caso di un trasporto di passeggeri, sempre tramite nave, sulla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona, sono soggetti ad IVA italiana i servizi di ristorazione erogati da Palermo a Barcellona, in ossequio al criterio del primo punto di imbarco nella Comunità, nonché quelli resi, nella parte precedente di tratta, in acque territoriali italiane. Diversamente, nel caso in cui la prestazione sia iniziata in acque internazionali, ovvero dopo aver lasciato Alessandria d’Egitto, e prosegua sulla tratta Palermo – Barcellona, è esclusa dall’applicazione dell’IVA.
La circ. n. 37/2011, dopo aver ricordato l’operatività del regime di non imponibilità (art. 8-bis, lett. d), del DPR n. 633/1972) per le prestazioni di ristorazione e catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ha, infine, ricordato alcuni servizi di catering non assoggettabili all’art. 7-quater, lett. d), del Decreto IVA:
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.