Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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Ricorsi Tributari

mercoledì 1 giugno 2011

Opere edili: niente sanzioni penali se non viene trasmesso il DURC

Durc

Opere edili: niente sanzioni penali se non viene trasmesso il DURC

Per la Cassazione, in tal caso si incorre in una sanzione amministrativa e nella sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo

/ Mercoledì 01 giugno 2011
Il committente di opere edili soggette a permesso di costruire che, prima dell’inizio dei lavori, ometta di trasmettere al Comune il documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC) delle imprese esecutrici, incorre nell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro e nella sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, con conseguente impossibilità di avviare i lavori. Non possono, però, essergli applicate le sanzioni penali previste dal Testo unico in materia di edilizia (il DPR 380/2001) per la violazione delle norme che regolano le trasformazioni del territorio. È quanto emerge dalla sentenza n. 21780 di ieri, 31 maggio 2011, pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione.
Com’è noto, il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa con riguardo agli adempimenti previsti nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati alla luce della rispettiva normativa di riferimento. Nell’ambito del settore edile, le ipotesi in cui vige l’obbligo del DURC sono attualmente disciplinate dall’art. 90 del DLgs. 81/2008, il quale, con particolare riferimento alle opere in regime di appalto, soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, prevede l’obbligo, per il committente o il responsabile dei lavori, di trasmettere il DURC delle imprese esecutrici dei lavori all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori stessi, pena la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio (commi 9, lett. c) e 10). La finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che si dimostrino in regola con il versamento dei contributi.
L’obbligo di cui si tratta vige con riferimento a tutte le imprese operanti nel cantiere, ossia con riguardo sia alle imprese appaltatrici che alle imprese subappaltatrici. In base al citato art. 90, esso è previsto soltanto all’atto di avvio dei lavori: la normativa nazionale è, tuttavia, spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi in cui è necessaria l’acquisizione e la trasmissione del DURC (ad esempio, a fine lavori).
Nel caso di specie, i legali rappresentanti di una società titolare di permessi di costruire per la realizzazione di edifici avevano omesso di inoltrare al Comune il DURC dell’impresa subappaltatrice, provocando in tal modo la sospensione dell’efficacia dei predetti permessi. Per tale omissione, essi erano, inoltre, stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett a) del DPR 380/2001 e condannati dal Tribunale alla pena di 2.000 euro di ammenda.
Avverso tale decisione, il difensore degli imputati aveva proposto ricorso sostenendo l’impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice sopra citata: ricorso accolto dalla Suprema Corte.
Nella sentenza in esame, la Cassazione osserva, innanzitutto, come la lett. a) dell’art. 44, sanzionando “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”, costituisca una tipica “norma penale in bianco”, ossia una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici, volta a sanzionare tutte quelle condotte di aggressione al territorio, che risultino penalmente rilevanti e che non costituiscano più grave reato.
Il concetto di “residualità” – evidenziano i giudici – deve, tuttavia, essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici: ciò comporta che, per essere ricondotte alle disposizioni in oggetto, le inosservanze “delle norme, prescrizioni e modalità esecutive” cui essa fa riferimento, debbano pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio.
Nella vicenda in esame, per contro, la condotta contestata agli imputati afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio. Il DURC rappresenta, infatti, uno strumento utile per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso, consentendo il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, ma non risponde in alcun modo alle esigenze perseguite dalle norme che regolano il governo del territorio.
Il legislatore, inoltre, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC: la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, del DLgs. 81/2008 costituisce, infatti, una sanzione amministrativa di carattere “procedurale” che si aggiunge all’ulteriore sanzione pecuniaria, sempre di natura amministrativa, comminata dal successivo art. 157.
Da qui l’annullamento della decisione del Tribunale, avendo quest’ultimo correlato la sanzione penale prevista di cui all’art. 44, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001 all’inosservanza di una normativa non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale sono previste soltanto sanzioni amministrative.

Elenco «clienti fornitori» solo per le operazioni rilevanti

Iva

Elenco «clienti fornitori» solo per le operazioni rilevanti

Tra le operazioni rilevanti ai fini IVA sono incluse quelle senza corrispettivo, da assumere in riferimento al valore normale o al prezzo di acquisto o costo

/ Mercoledì 01 giugno 2011
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della comunicazione telematica delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro, la circolare n. 24/2011 precisa che il nuovo adempimento riguarda le sole operazioni per le quali coesistano i presupposti impositivi individuati dall’art. 1 del DPR n. 633/72, ossia quello oggettivo, soggettivo e territoriale.
In effetti, il concetto di “operazione rilevante ai fini IVA” desumibile dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 sembrava escludere dall’obbligo soltanto le operazioni espressamente elencate nel punto 2.4, ossia le importazioni, le esportazioni dirette, le operazioni comprese negli elenchi “black list” e quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
In linea con questa impostazione, la stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito di Telefisco 2011, aveva incluso nel monitoraggio i servizi “generici” scambiati tra soggetti passivi stabiliti in Paesi membri diversi, ivi compresi quelli extraterritoriali in considerazione del luogo di stabilimento del committente (nella specie, in altro Paese UE). Dunque, secondo la nuova linea interpretativa, ai fini della comunicazione, l’obbligo di fatturazione imposto, per i predetti servizi, dall’art. 21, comma 6 del DPR n. 633/72 non prevale sulla extraterritorialità dell’operazione.
Per la stessa ragione, le anticipazioni in nome e per conto del cliente, ancorché oggetto di fatturazione, sono “fuori campo IVA” ex art. 15 del DPR n. 633/72 e, quindi, escluse dall’adempimento. La medesima conclusione vale per i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono: anche se l’emissione della fattura è prevista dall’art. 21, comma 2, lett. c), il loro “valore normale” – da riportare nel documento – non concorre a formare la base imponibile, purché ricorrano le condizioni richieste dall’art. 15.
Ribaltando l’indicazione fornita in occasione di Telefisco 2011, non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione nei modelli INTRASTAT. Si tratta di una precisazione importante non tanto per i servizi “generici” resi (a committenti comunitari), la cui esclusione discende già di per sé dal carattere extraterritoriale della prestazione, quanto per i servizi “generici” ricevuti (dai committenti italiani) e per gli scambi di beni in ambito intra-UE, la cui territorialità risulta comunque integrata in capo all’operatore italiano.
Riguardo alle cessioni all’esportazione, l’esclusione dalla comunicazione non si applica alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, di cui alla lett. c) dell’art. 8 del DPR n. 633/72. Per la stessa ragione, cioè la natura interna della cessione, l’adempimento va osservato anche per le esportazioni dirette in triangolazione, limitatamente al rapporto tra le controparti italiane, che beneficia della non imponibilità di cui alla lett. a) dell’art. 8. Tale conclusione, secondo la circolare, vale non solo per le triangolazioni all’esportazione, ma anche per quelle comunitarie, la cui cessione interna resta ugualmente detassata ai sensi dell’art. 58 del DL n. 331/93.
Anche le operazioni senza corrispettivo, se rilevanti ai fini IVA, vanno comunicate; in tal caso, per verificare il raggiungimento della soglia, occorre avere riguardo, a seconda dei casi, al “valore normale” o al prezzo di acquisto o di costo. Sebbene, infatti, la circolare faccia esclusivo riferimento al criterio del “valore normale” (di cui all’art. 13, comma 3 del DPR n. 633/72), va osservato che, per la generalità delle operazioni senza corrispettivo, è il prezzo di acquisto o di costo il parametro da utilizzare ai fini in esame.
Per tali operazioni, l’Agenzia si limita a richiamare le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa (correttamente, dato che le restanti sono “fuori campo IVA”), nonché la destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali. A ben vedere, però, l’adempimento deve essere esteso anche ad altre analoghe operazioni, come l’autoconsumo di beni da parte dell’imprenditore o del professionista e la destinazione di beni a finalità extraprofessionali, assumendo come riferimento il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, ex art. 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/72.

Il conto cassa negativo fa presumere ricavi occulti pari al disavanzo

Accertamento

Il conto cassa negativo fa presumere ricavi occulti pari al disavanzo

La Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento e l’accertamento presuntivo dell’Agenzia delle Entrate

/ Mercoledì 01 giugno 2011
La Cassazione, con la sentenza 11988 depositata ieri, 31 maggio 2011, conferma il proprio precedente orientamento in merito alla valenza, in tema di accertamento, del conto cassa negativo.
La sentenza è di grande rilievo, alla luce del fatto che molte imprese presentano un conto in rosso, circostanza che, come si vedrà, fa presumere ricavi occultati al Fisco.
Per i giudici di merito (si rileva che la causa era stata vinta dal contribuente sia in primo grado sia in appello), la presunzione “conto cassa negativo = ricavi occultati” non persuade, posto che la movimentazione del conto cassa si esaurisce nell’ambito finanziario senza alcuna incidenza sui ricavi, potendo al massimo rilevare ai fini della gestione economica, “e, in tale ipotesi, l’ufficio avrebbe dovuto fornire dimostrativa del rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati”.
Del tutto diverso è stato il ragionamento della Corte di legittimità.
Molto semplicemente, la Corte evidenzia che se il mastro di cassa ha un valore negativo, ciò significa che è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, per cui va da sé che non siano stati registrati tutti gli incassi e dunque tutti i ricavi (in tal senso vengono citate le precedenti sentenze 27585 del 2008 e 24509 del 2009).
La presenza della cassa in rosso legittima l’accertamento presuntivo
Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.
In sostanza, la presenza della cassa in rosso legittima, a pieno titolo, l’emanazione di un accertamento presuntivo (o analitico-induttivo), siccome detta presunzione è di per sé grave, precisa e concordante.

Elenco «clienti fornitori», istruzioni dall’Agenzia

Iva

Elenco «clienti fornitori», istruzioni dall’Agenzia

La circ. 24 di ieri chiarisce che anche le operazioni intracomunitarie sono esonerate, mentre per le note di variazione conta il momento della rettifica
/ Martedì 31 maggio 2011
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 di ieri, 30 maggio 2011, chiarisce le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010. La comunicazione, avente cadenza annuale, deve essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno, anche se – per il 2010 – il termine è differito al 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le sole operazioni, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’imposta. Sul punto, la circolare precisa che, ai fini della rettifica o dell’integrazione della comunicazione, è possibile inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, scaduto il quale si applica – se del caso – l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione irrogata per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione varia da 258 a 2.065 euro, così come previsto dal citato art. 21 del DL n. 78/2010.
Il nuovo adempimento riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi IVA che agiscono in quanto tali come cedenti/prestatori o cessionari/committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; i contribuenti minimi, invece, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.
Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 24/2011 chiarisce che vanno comunicate anche: le operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, nella cui fattura l’imposta non deve essere esposta, cioè indicata separatamente dal corrispettivo (es. agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/72); le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, fermo restando che, per queste ultime, si comunica il solo “margine”, che rappresenta la base di commisurazione dell’imposta; le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa, nonché le ipotesi di autoconsumo e di destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali o extraprofessionali, in riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, che costituisce la base imponibile ex art. 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/72.
È stato, inoltre, chiarito che, in via generale, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 e 3.600 euro, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, fatta eccezione per le operazioni assoggettate ad imposta in base al “valore normale”. Nel calcolo delle soglie non vanno considerate le anticipazioni in nome e per conto del cliente, in quanto escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), del DPR n. 633/72.
Rispetto alle operazioni che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha escluso dall’obbligo comunicativo, la circolare in esame – in via interpretativa – estende l’esonero alle operazioni intracomunitarie da dichiarare ai fini INTRASTAT ed ai passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura. È stata, inoltre, confermata la previsione contenuta nell’art. 7 del DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), che esclude dall’adempimento le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA, se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73 (es. banche e poste); sul punto, viene chiarito che l’esonero non si applica qualora il pagamento sia eseguito con carte emesse da operatori finanziari non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Infine, riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, occorre tenere conto anche delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Il comportamento da seguire dipende dal momento della variazione, anteriore o meno al termine previsto per la comunicazione: nel primo caso (variazione anteriore alla comunicazione), si deve considerare l’importo rettificato dell’operazione, risultante cioè dalla variazione in diminuzione o in aumento; nel secondo caso (variazione successiva alla comunicazione), la circolare sembrerebbe considerare la sola ipotesi in cui la soglia risulti superata dopo la comunicazione, nel qual caso l’operazione va rilevata, nella sua interezza, nell’anno di emissione della nota di variazione. Al di fuori di questa ipotesi, andrebbe ulteriormente chiarito se l’importo della rettifica sia oggetto di autonoma comunicazione, anche ove riguardi un’operazione già comunicata perché sopra soglia.

Operazioni IVA, rileva il collegamento contrattuale

Operazioni IVA, rileva il collegamento contrattuale

La correlazione negoziale impedisce di considerare il singolo atto

/ Martedì 31 maggio 2011
L’art. 21 del DL n. 78/2010, così come attuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2010/184182, stabilisce l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – da parte di un soggetto passivo, anche nei confronti di un privato (c.d. business to consumer) – non inferiori a una specifica soglia, differenziata in base alla natura della fattispecie:
- soggetta a fatturazione: 25.000 euro al netto dell’imposta, se effettuate nel periodo d’imposta 2010, con adempimento da assolvere entro il 31 ottobre 2011, altrimenti 3.000 euro nei termini ordinari, ovvero non oltre il 30 aprile dell’anno successivo;
- documentata da scontrino o ricevuta fiscale: 3.600 euro al lordo dell’IVA, limitatamente alle operazioni eseguite a partire dal 1° luglio 2011, la cui comunicazione deve essere presentata anch’essa nel termine del 30 aprile del seguente periodo d’imposta.
Ai fini della verifica del superamento di tali limiti, il punto 2.2 del citato atto direttoriale aveva precisato che – con riferimento ai contratti di fornitura, somministrazione e altri atti da cui derivino corrispettivi periodici (concessione, locazione, noleggio, ecc.) – l’obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente qualora le somme dovute in un intero anno solare siano complessivamente di importo non inferiore agli stessi. La problematica è stata, poi, ulteriormente approfondita dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24 di ieri, 30 maggio 2011, secondo cui il medesimo principio deve essere applicato nel caso di contratti tra loro collegati: in altri termini, al ricorrere di tale ipotesi, rileva l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti gli atti correlati. A questo proposito, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il collegamento negoziale – che può riguardare sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo, a prescindere dalla propria fonte, legale ovvero pattizia – non determina un nuovo contratto (Cass. nn. 7074/2006 e 14611/2005). Si tratta, infatti, essenzialmente di un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non viene conseguito attraverso un singolo contratto, bensì tramite una pluralità di atti coordinati (Cass. nn. 18884/2008, 5851/2006 e 23470/2004). È il caso, ad esempio, dei subcontratti di locazione di cui all’art. 1595 c.c., mandato ex art. 1717 c.c. e fornitura di cui alla L. n. 192/1998, dell’atto preliminare rispetto a quello definitivo, nonché della locazione con patto di futura vendita (Cass. n. 3587/1992), oppure del contratto di cessione di un autoveicolo collegato al contratto di finanziamento. Diversamente, come ribadito dalla stessa circ. n. 24/2011, nel caso della compravendita, deve essere considerato l’importo della singola operazione.
Va indicato il giorno di registrazione dell’ultima fattispecie
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, decisivo il collegamento negoziale quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti del medesimo contribuente, un corrispettivo superiore alle soglie previste dal provvedimento direttoriale. Conseguentemente, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo, relativo ad un unico contratto che prevede versamenti periodici, oppure a più contratti tra loro collegati, che stabiliscono il pagamento di somme superiori, in un anno solare, ai predetti limiti, dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nel periodo di riferimento, anche se l’ammontare ascrivibile al singolo contratto risulti inferiore a tali soglie. Al ricorrere di tale ipotesi, nel campo “data dell’operazione” dovrà essere indicato il giorno di registrazione dell’ultima fattispecie resa e ricevuta nell’anno di riferimento, ovvero – in assenza dell’obbligo di rilevazione – quello in cui l’operazione s’intende effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR n. 633/1972).
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, precisato che l’orientamento in parola deve ritenersi altresì applicabile a tutte le operazioni di importo pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato, ed effettuato in anni diversi. Ad esempio, nel caso di una cessione di beni conclusa sulla base di un corrispettivo di euro 10.000, con fatturazione – nell’anno di riferimento – di un unico acconto di 2.500 euro, e dunque inferiore al limite, sussiste comunque l’obbligo di comunicazione, e la conseguente indicazione, come “data dell’operazione”, di quella di registrazione della stessa.

Niente ganasce fiscali sotto i 2.000 euro

Riscossione

Niente ganasce fiscali sotto i 2.000 euro

In sede di conversione del Decreto Sviluppo, è possibile che l’ipoteca venga limitata ai crediti superiori a 20.000 euro

/ Martedì 31 maggio 2011
In sede di conversione del “Decreto Sviluppo” potranno esserci rilevanti modifiche sul versante della riscossione coattiva, nello specifico sull’utilizzabilità, ad opera di Equitalia, delle misure cautelari.
Dopo aver analizzato i possibili correttivi del sistema in tema di aggi di riscossione nonché di dilazioni delle somme iscritte a ruolo (si veda “Riscossione coattiva: arrivano le modifiche” di ieri), è bene soffermarsi sulle intenzioni del Legislatore, palesate con la risoluzione 7-00590 in tema di fermo di beni mobili registrati nonché di ipoteca esattoriale.
A ben vedere, l’esigenza di una modifica del sistema nasce dal fatto che, come si può evincere da alcuni spiacevoli episodi di cronaca, Equitalia si dimostra particolarmente zelante nella riscossione di crediti dei vari enti impositori. Non a caso, a fronte di un credito, ad esempio, per IRPEF e contributi di appena 10.000 euro, può scattare il fermo dell’auto e l’ipoteca esattoriale; quando ci si reca dagli uffici di Equitalia, ci si sente dire, in merito al credito, che occorre rivolgersi all’ente creditore, e su ciò non possono essere mosse critiche, ma non si dimentichi che, per fermi, ipoteche, interessi su interessi (si allude agli interessi di mora, agli aggi e alle spese di notifica degli atti nonché dei fermi) la competenza è di Equitalia, che, talvolta, adotta comportamenti altamente censurabili.
Poi, se a ciò si aggiunge l’eventualità (tutt’altro che remota) di una nullità della notifica degli atti (cartelle di pagamento e preavvisi di fermo) ad opera del postino, succede che il contribuente, magari dopo anni dall’iscrizione a ruolo, venga reso edotto della pretesa nel momento in cui sta vendendo la propria auto, scoprendo la presenza di una ganascia fiscale.
La modifica che si intende effettuare, per ciò che concerne il fermo, consiste in uno sbarramento quantitativo per l’adozione della misura, individuato in 2.000 euro, al di sotto dei quali Equitalia potrà solo notificare solleciti di pagamento.
A nostro avviso, come specificato in precedenza (“Tutela inadeguata negli accertamenti esecutivi, nonostante il DL sviluppo” dello scorso 24 maggio), è bene differenziare la misura cautelare in relazione al soggetto verificato.
Se il contribuente è un agente di commercio, o comunque un soggetto che utilizza l’autovettura per il proprio lavoro, il fermo non dovrebbe mai essere disposto, siccome aumenta l’impossibilità di onorare la partita di ruolo: in altri termini, se il fermo ha natura deterrente, e non preordinata all’espropriazione, come si può pensare che esso stimoli ad adempiere quando, proprio per causa sua, il contribuente deve cessare l’attività, o sostenere ulteriori costi per noleggiare un veicolo, o addirittura per acquistarne un altro?
Il fermo dovrebbe essere inibito per gli agenti di commercio
Quindi, sarebbe opportuno che, in generale, non si potesse utilizzare il fermo sotto i 2.000 euro e che, per determinate categorie di contribuenti, esso fosse del tutto inibito, per le ragioni sopra esposte. Non guasterebbe inoltre modificare l’art. 86 del DPR 602/73, nel senso di rendere cogente la notifica del preavviso di fermo, utilizzando magari la posta elettronica certificata, in modo da essere certi che il contribuente onesto venga reso edotto dell’imminente adozione della cautela.
Per ciò che concerne l’ipoteca, si propone l’innalzamento del limite a 20.000 euro, attualmente individuato in 8.000, e la necessità di comunicare preventivamente ciò al debitore, concedendo un termine di trenta giorni per il pagamento.
Anche in questo caso, se si può concordare con l’innalzamento del limite, è privo di giustificazione il fatto che la comunicazione debba essere inviata solo a certi contribuenti: la notifica deve riguardare ogni soggetto e, se si intende disciplinare diversamente l’ipotesi dei contribuenti con una sola casa, si può agire su altri fronti, magari estendendo l’efficacia sospensiva della richiesta di sospensione giudiziale anche a dette ipoteche, modificando, quindi, sia l’art. 29 del DL 78/2010 sia l’articolo 77 del DPR 602/73 (a nostro avviso, la sospensione potrebbe riguardare anche i ricorsi contro le cartelle da 36-bis, e non solo gli accertamenti).

accertamento : Agenzia vittoriosa sul prestito titoli «fittizio»

accertamento

Agenzia vittoriosa sul prestito titoli «fittizio»

Disconosciuti gli effetti fiscali delle operazioni prive di causa economica

/ Martedì 31 maggio 2011
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso è stata investita, nel corso del secondo semestre del 2010, della responsabilità di giudicare una serie di controversie in merito a operazioni di prestito titoli.
Si tratta di accertamenti che si sono originati nell’ambito del progetto RI.SCO. (“Rischio scommessa”), messo in piedi dalla DRE Veneto per il controllo selettivo delle posizioni delle società che hanno esposto in dichiarazione ingenti somme a titolo di variazioni in diminuzione per la quota non imponibile dei dividendi (art. 89 del TUIR).
L’interesse dell’Agenzia delle Entrate si è concentrato, in particolare, sulle operazioni di prestito titoli per le quali sono stati ravvisati vantaggi fiscali indebiti. In questo quadro si inserisce la sentenza n. 114/06/10 del 16 dicembre 2010, con la quale è stata ravvisata un’ipotesi di abuso del diritto nei contratti di prestito titoli a latere dei quali sussiste una pattuizione per riconoscere alla società italiana una commissione commisurata ai dividendi percepiti. Nel caso esaminato nella sentenza, il contratto di prestito titoli era stato stipulato tra una società italiana e una società residente nella Repubblica Ceca, e aveva ad oggetto azioni di una società con sede in Madeira, i cui dividendi spettavano in base agli accordi alla società italiana; la pattuizione correlata prevedeva l’obbligo, da parte della società italiana, di corrispondere alla società cèca una commissione annuale commisurata ai dividendi da quest’ultima distribuiti.
Nella fattispecie, la Commissione trevigiana ha riconosciuto la sussistenza di un contratto nullo per mancanza di causa, recuperando a tassazione le componenti negative originatesi dalla sequenza negoziale così costruita; essa avrebbe, infatti, consentito alla società italiana di beneficiare dell’imponibilità ridotta al 5% dei dividendi percepiti e della deducibilità integrale delle commissioni passive di importo di fatto pari ai dividendi, con conseguente perdita fiscale utilizzabile a compensazione dei risultati dei successivi periodi d’imposta, a fronte di un impatto pressoché nullo sul Conto economico.
Confermato l’orientamento assunto in una precedente sentenza
La decisione assunta dai giudici trevigiani si conforma a quella contenuta nella sentenza n. 77/2/10 (si veda “«Colpito» il prestito titoli senza causa economica” del 27 settembre 2010), il cui caso ricalca in modo esatto quello della sentenza n. 114/06/10 in commento (contratto tra società italiana e società cèca avente ad oggetto azioni di società di Madeira, con accordo collaterale per una commissione commisurata ai dividendi stessi). In entrambi i casi, la Commissione Tributaria di Treviso ha riconosciuto l’assenza di una ragione economica nello schema negoziale adottato, e la conseguente preordinazione delle operazioni a fruire di un beneficio fiscale altrimenti indebito.
Sotto il profilo processuale, in entrambi i casi è stata rigettata la tesi difensiva per cui l’accertamento doveva ritenersi nullo in quanto non preceduto dalla richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73: la fattispecie non è stata, infatti, ritenuta riconducibile all’elusione (con conseguente obbligo di attenersi alle regole procedurali previste dalla suddetta norma), bensì alla frode fiscale, definita dal regolamento CEE 1553/89 quale “qualsiasi attività che, violando direttamente le norme giuridiche o abusandone in modo illegale, porta a sottrarsi volontariamente ad un adempimento corretto degli obblighi fiscali e, conseguentemente, ad una mancata imposizione di qualsiasi base imponibile e/o ad un mancato pagamento dell’imposta”.
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