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Ricorsi Tributari

lunedì 29 giugno 2015

domenica 28 giugno 2015

Addio cartella Equitalia senza criteri di calcolo dell’imposta




Cartelle di pagamento di Equitalia ancora incomplete perché prive dei criteri di calcolo usati dall’Agente della riscossione esattoriale per recuperare le imposte: la CTR di Catanzaro annulla la richiesta di pagamento di Equitalia.

È nulla la cartella di pagamento di Equitalia priva delle modalità di calcolo usate dall’amministrazione finanziaria per il recupero d’imposta. Lo ha affermato, in una recente sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro [1] che, così facendo, ha accolto la richiesta di un contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di Equitalia.

Ancora una volta, nel mirino dei giudici tributari, c’è la cartella esattoriale di Equitalia: la sua ricorrente incompletezza e la scarsa trasparenza rispetto ai formati “standard” richiesti dalla legge non garantiscono al cittadino il controllo e l’eventuale diritto di difesa. L’invalidità dell’atto sussiste a maggior ragione quando la cartella di pagamento non è stato preceduto dall’accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate.

Già più volte la stessa Cassazione, con una linea interpretativa ormai consolidata, ha raccomandato ad Equitalia di motivare espressamente le proprie cartelle prima della notifica al contribuente: il che significa non solo indicare le modalità di calcolo degli interessi, il saggio applicato e l’importo per ciascuna annualità, ma anche una chiara e dettagliata motivazione delle cartelle con cui si effettua il recupero d’imposta. Non spetta, infatti, al cittadino dover ricostruire le ragioni per cui il fisco bussa alla sua porta; non deve essere il contribuente a tentare di interpretare gli elementi offerti in forma criptica dalla cartella di pagamento.

Capita poi che, in alcuni casi, la cartella esattoriale di Equitalia non sia preceduta da alcun avviso di accertamento: ebbene, a maggior ragione in casi come questi, essa deve riportare in modo analitico gli addebiti, la causale, la descrizione e l’indicazione di come sono stati effettuati i calcoli e i motivi che hanno portato al recupero del rimborso. Diversamente deve essere annullata dal giudice.

 [1] CTR Catanzaro sent. n. 917 del 9.06.2015.

mercoledì 24 giugno 2015

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro



Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
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Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
 [1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
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Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
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[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore
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Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

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Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
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[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
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Fonte: Sole24Ore
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In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
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martedì 23 giugno 2015

Deposito bilancio e liquidazione societaria


Il caso - La società è stata posta in liquidazione il 15.11.2014. Dobbiamo depositare il bilancio relativo al periodo ante-liquidazione? Quali documenti dovranno essere allegati?

L’analisi

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, meritano in primo luogo di essere richiamati gli articoli 2277 c.c. e 2487-bis c.c., i quali sanciscono l’obbligo, in capo agli amministratori, di consegnare ai liquidatori non solo i beni e i documenti sociali, ma anche il rendiconto della gestione, relativo all’ultimo periodo di gestione (dalla data di apertura dell’esercizio a quella di pubblicazione della nomina dei liquidatori).

Il rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione deve essere considerato come un vero e proprio bilancio intermedio: grazie a questo strumento gli amministratori possono dare rappresentazione di quello che è stato l’andamento della società nell’ultimo periodo di operatività.

Il rendiconto della gestione si compone di tutti i documenti previsti dall’articolo 2423 c.c. (quindi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), ma non è soggetto ad approvazione da parte dei soci (in quanto non vi sono norme che lo prevedono) e inoltre non deve essere depositato presso il registro delle imprese.

Il deposito
In considerazione di quanto appena esposto, la società in oggetto non sarà obbligata a depositare il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 15.11.2014, ma semplicemente dovrà depositare il bilancio annuale, secondo quelle che sono le date ordinariamente previste per il termine dell’esercizio sociale.

Pertanto, ipotizzando che l’esercizio sia coincidente con l’anno solare, sarà necessario depositare soltanto il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Tra gli allegati del primo bilancio annuale di liquidazione dovrà tuttavia essere inserito il rendiconto della gestione, nonché il verbale relativo al passaggio di consegne tra liquidatori e amministratori, la situazione dei conti alla data di scioglimento della società e le eventuali osservazioni da parte dei liquidatori sui documenti in oggetto. In documenti appena elencati non dovranno essere redatti in formato XBRL.

Bilanci intermedi di liquidazione

I bilanci intermedi di liquidazione devono essere redatti dal liquidatore secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 c.c. e seguenti (relativi ai bilanci annuali) e sono presentati ai soci per l’approvazione, secondo quelle che sono le ordinarie scadenze.

Particolare attenzione, in questo caso, deve essere riservata all’illustrazione dei criteri di valutazione in nota integrativa: i liquidatori devono infatti indicare le variazioni dei criteri adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, nonché le ragioni e le conseguenze dei cambiamenti.

Anche questi bilanci sono oggetto di deposito presso il registro delle imprese, utilizzando il solito modello B.

Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2490 c.c., nel caso in cui, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio intermedio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione

Anche il bilancio finale di liquidazione dovrà avere la struttura del bilancio di esercizio (e sarà composto, quindi, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), ma il suo deposito dovrà avvenire con il Modello S3. Il bilancio non dovrà essere redatto in formato XBRL.


Al modello in oggetto dovranno essere allegati:
• la relazione del collegio sindacale, se esistente;
• la relazione dei liquidatori (è tuttavia da precisare che, in merito a questo specifico punto, non sussiste un obbligo di legge);
• il piano di riparto.