Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 23 aprile 2014

Gli acquisti di carburante con carte elettroniche




A dire il vero i chiarimenti giungono con un po’ di ritardo considerato che le norme sono “operative” già da alcuni mesi, però, sono estremamente importanti in quanto gettano luce su alcuni aspetti controversi.

Vale dunque la pena di analizzare i vari aspetti affrontati dall’Agenzia delle entrate non prima di aver accennato al contenuto della disposizione di cui si discute.
La semplificazione introdotta dal “decreto sviluppo” Il c.d. “decreto sviluppo” (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106) è nato all’insegna della semplificazione.
Infatti, molte delle disposizioni in esso contenute (e non solo di natura fiscale) sono state concepite con l’unico intento di eliminare tutti quegli adempimenti (e sono veramente tanti) che non sembrano avere altro scopo se non quello di rendere “difficile” la vita ai contribuenti. Ma la finalità che il decreto vuole perseguire non si ferma qui: infatti, in esso sono presenti anche alcune norme che allargano la platea di coloro i quali possono fruire di semplificazioni contabili e fiscali.
 
Tra queste norme è prevista quella che interessa in questa sede e cioè l’esenzione dalla scheda carburanti per chi paga con carte di credito, debito o prepagate (art. 7, comma 2, lettera p).
Come è noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione debbono essere documentati non dalla normale fattura, ma da una apposita scheda che sostituisce, appunto, la fattura. In particolare, è previsto che i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in occasione dell’acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell’applicazione dell’imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione, che risulti intestato all’ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l’esercente l’arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. In base alle norme e alla prassi in vigore, le uniche ipotesi di esonero dalla compilazione della scheda carburanti riguardano gli acquisti di carburanti:

  • da parte degli esercenti imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: in tal caso l’acquisto va documentato con fattura;
  • effettuati con la particolare procedura del c.d. “netting”: si tratta della stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali, e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente;
  • effettuati utilizzando le c.d. “memory card”: si tratta di schede carburanti costituite da un supporto magnetico, tenute rispettando la specifica procedura illustrata nella risoluzione 15 gennaio 1996, n. 17/E;
  • effettuati con buoni con importo prestampato: in tal caso, l’acquisto viene effettuato utilizzando appositi buoni, in duplice copia, facenti parte di un blocco di buoni, in tagli di importo fisso e predeterminato, nel rispetto dei criteri indicati nella risoluzione 26 luglio 1977, n. 362648.

Con le disposizioni del D.L. in esame viene introdotto un nuovo esonero: infatti, è previsto che le imprese o i lavoratori autonomi che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria (art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
 
Appena emanata la norma non era chiaro se, per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell’IVA, fosse sufficiente il semplice estratto conto o, specialmente per i contribuenti in contabilità semplificata (e quindi, obbligato alla tenuta dei soli registri IVA, nei quali, come noto, non vanno registrate le movimentazioni bancarie), fosse necessario munirsi di un documento sostitutivo per documentare le suddette spese. Inoltre, non appariva logico l’aver circonciso l’esclusione ai soli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate e non anche con assegni bancari (considerato che anche questi sono “tracciabili”).
 
I chiarimenti dell’Agenzia A questi dubbi o, comunque, a parte di essi, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 42/E, tenta di dare risposta. In particolare, nella circolare è possibile individuare i seguenti “10 comandamenti”:

1) le nuove disposizioni non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. La giustificazione trae origine da una precedente pronuncia (circolare n. 205 del 12 agosto 1998) secondo cui il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'articolo 1559 del Codice civile. Non si tratta, quindi, di una cessione di beni (di cui si occupa il D.P.R. n. 444/1997);
2) le nuove modalità rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina della scheda carburanti che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi;
3) la possibilità di evitare la tenuta della scheda carburanti interessa solo chi effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate: pertanto i contribuenti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio in contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. Viene, quindi, implicitamente confermato che l’esonero non riguarda anche chi utilizza assegni bancari;
4) il contribuente, trovandosi nella possibilità di utilizzare entrambi i metodi, ne deve scegliere solo uno. In altre parole, o si documentano gli acquisti con scheda carburanti oppure con estratto conto bancario, non potendo alternare le due modalità;
5) non è necessario che la carta sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante potendo la stessa essere utilizzata anche per gli altri acquisti e, se si tratta di imprese individuali o professionisti, anche per acquisti di beni/servizi rivolti alla sfera personale (infatti, questi contribuenti non sono obbligati alla tenuta di conti dedicati all’attività): l’importante è che risulti “chiaramente” l’operazione di acquisto del carburante;
6) le carte cui ci si riferisce sono quelle emesse dagli intermediari ed operatori finanziari tenuti all’obbligo di trasmettere i dati relativi ai rapporti intercorsi con i clienti ex art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973: quindi, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario tenuto al predetto obbligo;
7) non possono servirsi della semplificazione i contribuenti che utilizzano carte emesse da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o che non abbiano in Italia una stabile organizzazione: infatti, questi ultimi soggetti non rientrano nell’obbligo di cui al predetto art. 7 D.P.R. n. 605;
8) la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
9) dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono essere evidenti e facilmente individuabili tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo;
10) nulla vieta che oltre ai dati sopra indicati, dall’estratto conto possano emergere ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; ad esempio, sono ben accetti gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione.
 

Tavola di riepilogo – Documentazione acquisto carburanti con carte di credito/debito/prepagate
 
Questione
Chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Acquisti con “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”
Si deve tenere la scheda carburanti in quanto le nuove disposizioni non trovano applicazione
Documentazione di parte degli acquisti con scheda carburanti e parte con carte
No. Non è possibile usufruire contemporaneamente dei due sistemi: essi sono alternativi
Acquisto di carburanti in contanti o con assegno
E’ obbligatorio tenere la scheda carburanti
Utilizzo di carta esclusivamente dedicata agli acquisti di carburante
Non è richiesto. La carta può essere utilizzata anche per fare altri acquisti: è solo necessario che l’acquisto di carburante sia individuabile sull’estratto conto
Utilizzo di carta dedicata all’attività d’impresa/professionale
L’obbligo non sussiste per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni. E’, in ogni caso, necessario che la carta sia intestata al diretto interessato
Utilizzo di carte emesse da soggetti non residenti
E’ obbligatorio tenere la scheda carburanti

Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014

Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014: Svizzera istruzioni modello


Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014, 

Svizzera, Lussemburgo, paesi con obbligo comunicazione operazioni IVA, novità esclusione di San Marino dalla lista

Paesi della Black List 2014 è un elenco aggiornato, una Lista di paesi aventi una fiscalità privilegiata e per i quali in Italia vige l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni intercorse tra le imprese residenti nel nostro Paese e quelle fiscalmente domiciliate in Stati e territori non appartenenti alla Comunità Europea aventi regimi c.d. paradisiaci, così come previsto dalla legge 448/98 con modificazioni con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (GU n.120 del 25-5-2010 - Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010)

Novità San Marino esce dalla black list 2014:

Da una lunga trattativa tra Italia e San Marino, è stato firmato il decreto che prevede l'esclusione della repubblica di San Marino dall'elenco paesi black list 2014. San Marino, pertanto, inserito nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata contenuta nell'articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, dal 12 febbraio 2014 ne viene escluso definitivamente.
Il Ministero dell'Economia con una nota firmata ieri dal ministro Saccomanni, ha comunicato la fuoriuscita dall'elenco black list 2014 dello stato sammarinese, a seguito della sottoscrizione il 3 ottobre scorso da parte dei due paesi della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, oltre a numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San Marino e all'approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo tributario sammarinese adeguato agli standard italiani.

Paesi Black List Elenco aggiornato 2014

L’elenco aggiornato 2014 dei Paesi Black List degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ossia, con bassa tassazione o addirittura nulla, sono contenuti in 3 liste:
black list persone fisiche, black list Cfc (controlled foreign companies) e black list indeducibilità componenti negativi di reddito.
Nello specifico:
decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) individua, per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi delle popolazione residente, lì trasferite e per le quali opera la presunzione di residenza in Italia, alcuni Stati e territori con regime fiscale privilegiato.
decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) individua invece gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sulle controlled foreign companies (Cfc) nel caso in cui siano localizzate partecipazioni in società controllate.
decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 (pubblicato sulla G.U. n.29 del 4 febbraio 2002)  individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti.
Le liste dei Paesi Black List devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
  • Alderney (Isole del Canale)
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antille Olandesi
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbados
  • Barbuda
  • Belize
  • Bermuda
  • Brunei
  • Filippine
  • Gibilterra
  • Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada
  • Guatemala
  • Guernsey (Isole del Canale)
  • Herm (Isole del Canale
  • Hong Kong
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini britanniche
  • Isole Vergini statunitensi
  • Jersey (Isole del Canale)
  • Kiribati (ex Isole Gilbert)
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Maldive
  • Malesia
  • Montserrat
  • Nauru
  • Niue
  • Nuova Caledonia
  • Oman
  • Polinesia francese
  • Saint Kitts
  • Nevis
  • Salomone
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Sant’Elena
  • Sark (Isole del Canale)
  • Seychelles
  • Tonga
  • Tuvalu (ex Isole Ellice)
  • Vanuatu
Importante: Le liste devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico, pertanto, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore, vige l’obbligo di Comunicazione delle Operazioni Black List.

Paesi Black List: Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Bahrein: fatta eccezione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.Fanno parte della Black List 2014 anche gli Stati e i territori:
Emirati Arabi Uniti: compresa Dubai, fatta eccezione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a d’imposta.
Monaco: fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):
Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività indicate:
  • Angola: alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.
  • Antigua: alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.
  • Costarica: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
  • Dominica: alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  • Ecuador: alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi
  • Giamaica: alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
  • Kenia: alle società insediate nelle Export Processing Zones
  • Mauritius: alle società "certificate" che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies
  • Panama: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone
  • Portorico: alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993
  • Svizzera: alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»
  • Uruguay: alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 

Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2002 specifica che “le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria nei medesimi Stati”.

Aggiornamento del D.M. 23 gennaio 2002 pesi Black List: esclusione di Malta, Cipro e Corea del Sud
L’elenco dei Paesi sopra indicata nella tabella di riferimento, tiene conto delle modifiche apportate al D.M. 23 gennaio 2002 dal D.M. 27 luglio 2010 che ha stabilito l’esclusione dalla Black List dei paesi di Cipro, Malta e la Corea del Sud.
Per Malta e Cipro, seppur contenute nel D.M. 23 gennaio 2002, sono state escluse come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2004 n. 96, dalla black List in data 1° maggio 2004, con il loro ingresso nell’Unione Europea.

Paesi Black List 2014 Elenco: comunicazione nuovo modello polivalente

Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente effettuare la comunicazione black list 2014 Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni economiche effettuate.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
La Black List è una Lista di paesi, aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, per i quali vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi paesi a fiscalità privilegiata per contrastare il fenomeno delle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».
Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate tramite apposita dichiarazione annuale.

Soggetti obbligati alla comunicazione Paesi Black List 2014:

Sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:
  • Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR) 
  • Società di persone 
  • Imprese individuali 
  • Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa 
  • Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti 
  • Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies 
  • Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR 
  

Soggetti esclusi Black List 2014

I Soggetti che NON sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che non esercitano attività d’impresa, nello specifico:
  • Enti non commerciali 
  • Lavoratori autonomi 
  • Privati
  • regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-116 L. 244/2007)
  • regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) per il periodo di efficacia dell’opzione. 

Operazioni Paesi Black List 2014:

Le Operazioni Black List 2014 per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate tramite apposito Modello, sono tutte quelle operazioni commerciali intrattenute tra imprese italiane e Paesi Black List che hanno come oggetto:
  • Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue
  • cessioni di beni
  • prestazioni di servizi effettuate e ricevute
  • prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione
  • Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento
  • Importazione senza Iva
  • Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale
Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:
  • trasporti
  • alberghiere
  • tutte le spese relative alla trasferta
 

Comunicazione Operazioni Paesi Black List scadenza 2014: 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Blck List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti obbligati mediante apposito modello di comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
  • Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro
  • Mensile: per tutti gli altri soggetti che non rientrano nella condizione su indicata
I contribuenti che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
Con il DL Semplificazioni fiscali 16/2012, è stato invece modificata la soglia sotto alla quale non vanno comunicate le operazioni commerciali intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata c.d. Black list, l’obbligo di comunicazione al Fisco italiano sono per tutte le operazioni di importo inferiore a 500 euro siano esse cessione di beni e prestazione di servizi. Il decreto, pertanto, ha portato all’esclusione dalla comunicazione non solo le note spese rimborsate al dipendente, come chiarito già la CM 2/e 2011 ma anche quelle intestate direttamente alla società, inoltre, sono state previste facilitazioni per le imprese italiane stabili in paesi Black list come che si avvalgano di servizi di manutenzione, trasporto in loco.

Nella Comunicazione delle Operazioni Black List va inoltre dichiarato:
il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato.
la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

Sanzioni per omessa comunicazione Paesi Black List 2014:

Le Sanzioni per omessa comunicazione Paesi black list 2014, prevista per i soggetti che seppur obbligati alla Comunicazione di tutte le Operazioni commerciali economiche intrattenute con i Paesi appartenenti alla Black List per la mancata presentazione, omissione, o l’invio di una comunicazione con il nuovo modello polivalente anche con dati non veritieri o incompleti, è applicabile nella misura di:
  • da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio: in caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti 
  • da euro euro 2065 aumentata di un quarto fino al doppio: per chi viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi
  • cumulo materiale: in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame
Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Super Black List e Antiriciclaggio:

Il decreto antiriciclaggio, introdotto dalla Manovra Finanziaria del 2010 ha previsto la necessità di emanare una nuova "Super black-list" per i Paesi a rischio di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di scarso scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell’Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l’Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni.
Dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.  In particolare 3 sono state le novità introdotte dal Decreto che riguardano i Paesi Black List:
  • Divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in paesi “black list” (art. 36): banche, intermediari finanziari, professionisti, non potranno effettuare operazioni e consulenze a favore di soggetti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime con azioni al portatore aventi sedi nei paesi a fiscalità privilegiata.
  • Autorizzazione agli appalti pubblici per i soggetti residenti in paesi “black list” (art. 37): Le imprese residenti nei paesi “black list” potranno partecipare agli appalti pubblici in Italia solo dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dei dati dei titolari effettivi dell’impresa.
  • Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari (art. 34): I contratti stipulati dagli operatori finanziari con clienti non residenti riguardanti l’apertura o la chiusura di un rapporto continuativo devono riportare il codice fiscale del cliente non residente. 

Operazioni Paesi Black List e modello intrastat 2014: 

In caso di acquisto di un bene o di un servizio da Paesi appartenenti alla Black List come per esempio San Marino, Svizzera, Lussemburgo è importante considerare l’obbligo da parte dell’imprese italiane di presentare la comunicazione operazioni Black List e Modello Intrastat 2014. Infatti, la comunicazione all’Agenzia delle dogane dei modelli Intrastat non esonera la comunicazione della black list. Pertanto, se effettuano cessioni o acquisti di beni e servizi sopra i 500 euro verso per esempio il Lussemburgo, andranno compilati:
Modello Intrastat: presentazione obbligatoria degli Elenchi Intrastat delle operazione intracomunitarie riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e servizi da parte di soggetti aventi partita iva comunitaria che operano all’interno della Comunità Europea. Elenco Paesi Comunità Europea con Obbligo Intrastat:
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Repubblica ceca
  • Germania
  • Danimarca
  • Estonia
  • Grecia
  • Spagna 
  • Finlandia
  • Francia
  • Gran Bretagna
  • Ungheria
  • Irlanda
  • Italia
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Lettonia
  • Malta
  • Olanda
  • Polonia
  • Portogallo
  • Romania
  • Svezia
  • Slovenia
  • Repubblica Slovacca
San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di beni con l’Italia, inoltre, alcuni paesi della Comunità Europea rientrano anche nelle liste della Black List. Nello specifico, per chi acquista beni da San Marino vige l'obbligo di compilazione e trasmissione del modello polivalente.
Modello Comunicazione Operazioni Black List: dichiarazione delle operazione riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e servizi da parte di imprese italiane e Paesi appartenenti alla Black List.

Siti di riferimento Ufficiali per Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014 e Normativa e prassi Comunicazione Operazioni Black List:

Aggiornato il 14 febbraio 2014 11:25

FONTE :  http://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773

giovedì 17 aprile 2014

La nuova IUC (imposta comunale unica) in vigore dal 2014



La composizione della IUC

La nuova IUC si comporrà di 3 componenti:
·         l’IMU, relativa alla componente patrimoniale;
·         la TASI, sui servizi indivisibili;
·         la TARI, sui rifiuti.

La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.
Solo la prima imposta (IMU) non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti.
Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, si continuerà a versare anche l’IMU.
Verrà fissato, comunque,  un tetto complessivo del prelievo, che non può superare l’attuale IMU.

La TASI, di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
La somma di IMU e TASI non potrà superare il 10,6 per mille (tetto massimo previsto per l’IMU) per le seconde abitazioni.
Verrà introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e  delibere.

Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.




 

























Il vero problema è che i Comuni, che già oggi arrivano al 10,6 per mille (abbassato di un punto rispetto alla bozza della legge di stabilità) con la sola aliquota IMU, non avranno le risorse sufficienti per coprire il costo dei servizi indivisibili.
Due le possibili soluzioni: ridurre l’IMU al 9,6 per mille, per prevedere anche la TASI (all’1 per mille) o all’8,6 per mille per arrivare a una TASI del 2 per mille, o rinunciare alla TASI del tutto, e reperendo in altro modo le risorse.
La prima strada è sicuramente la migliore perché  la riduzione viene compensata dalla TASI.
La possibilità, poi, di prevedere anche per la TASI un sistema di detrazioni, è del tutto teorica, dato che i Comuni sono liberi di scegliere e se la situazione è quella descritta avranno poco margine per una tale manovra a beneficio  dei contribuenti.
Prevedere una lista di casi specifici che godranno di sconti specifici (immobili dei single, immobili di vacanza, immobili di chi risiede da più di 6 mesi all’estero, ecc.) è un’altra possibilità del Comune, che può basare la graduazione su un criterio reddituale (utilizzando lo strumento dell’ISEE con aggravio degli oneri dei contribuenti) .
In definitiva, molti contribuenti potranno vedersi richiedere un’aliquota TASI al 2,5 per mille sull’abitazione principale, senza detrazioni, arrivando a pagare un’imposta superiore alla vecchia IMU.


Il versamento della IUC
L’imposta sarà unica anche nel versamento: andrà, infatti, corrisposta con un unico bollettino predisposto dall’ente comunale in 4 rate, scadenti il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre.
Il contribuente può, tuttavia, optare per un versamento unico a giugno e i Comuni per una variazione delle scadenze standard.


IUC - SCADENZE  PER IL VERSAMENTO

rata
date di versamento
IUC - rateizzata
16 gennaio 2014
16 aprile 2014
16 luglio 2014
16 ottobre 2014
IUC – unica soluzione
Unica rata
16 giugno 2014


All’interno del F24 che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati i tre importi distinti con codice tributo autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà pari a zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8 E A/9).




Deducibilità ai fini IRES/IRPEF e IRAP dell’IMU per gli immobili strumentali

Il testo del maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 prevede:
-         l’estensione dal 20% al 30% della deducibilità dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese,
-         e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.
Con tale possibilità le imprese possono assorbire in parte gli aumenti subiti nell’ultimo biennio.

Fino al 2013 l’IMU non è mai stata deducibile, né ai fini Ires, né tanto meno ai fini Irap.
Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comportano l’applicazione del principio di cassa (art.99 co. 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.


 

















Effetti differenziati su diverse tipologie di contribuenti

La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale avrebbe una ricaduta differenziata sui vari soggetti:
-         per i soggetti Ires, il risparmio d'imposta sarebbe facilmente calcolabile, pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%. Ciò significa, che dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla riduzione della variazione in aumento, operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate". Tuttavia, la società in perdita fiscale non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare  un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
È, addirittura, possibile ipotizzare il caso estremo di una società, proprio per il minor recupero dell'Imu, ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo;


ANNO 2013
ANNO 2014
DEDUCIBILITA’
30%
20%
ALIQUOTA IRES
27,5%
27,5%
RISPARMIO
8,25
5,5


-          per i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipenderebbe dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso, infatti, la società si limiterebbe a determinare il reddito imponibile per trasmetterlo "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico, ma sarebbe costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014, di questo. Il risparmio, quindi, si frazionerebbe tra i soci, e impatterebbe sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Se vi fosse una situazione di "incapienza" (per via degli oneri deducibili o detraibili), l'effetto del risparmio sarebbe nullo. Nel calcolo andrebbero considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
-         l'imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir, perché per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile) dovrebbe valutare il risparmio solo sulla propria situazione personale;
-         stessa cosa per gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito professionale (al lordo della ripresa Imu), entrerebbe a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarebbe più leggero;
-         caso particolare si avrebbero per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati, anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non sarebbe solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.

DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRPEF e IRAP DELL’IMU DAL 2013                                (maxi-emendamento Legge di stabilità 2014)
TIPOLOGIA DI SOGGETTO
SITUAZIONE FISCALE
EFFETTI DELLA DEDUCIBILITA’
SOGGETTI IRES
SRL IN UTILE FISCALE
Risparmio d'imposta pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5% (8,25% in meno) nel 2013 grazie alla riduzione della variazione in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate".
SRL IN PERDITA FISCALE
Accumulo di un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
SRL CHE PASSA DA UTILE A PERDITA
Caso estremo di una società, che proprio per il minor recupero dell'Imu ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo.
IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
(beni merce)
Godono della deducibilità al 30% dell'Imu versata, e fruiscono anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013 (e della totale esenzione a decorrere dal 2014).
Minore imposizione sui redditi e minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.
La prima rata Imu, che comunque è stata pagata e resta dovuta, può fruire della deducibilità del 50% ai fini Irpef/Ires, così come l'imposta pagata sugli immobili strumentali e su quelli "patrimonio".
SOGGETTI IRPEF
SNC, SAS
Risparmio che varia al variare dell'aliquota marginale dei soci che partecipano la società (si fraziona tra i soci) e impatta sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Nel calcolo vanno considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
Se vi è una situazione di "incapienza" l'effetto del risparmio è nullo.
DITTA INDIVIDUALE (esclusivamente per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir)
Risparmio valutato sulla propria situazione personale (aliquota marginale Irpef, addizionali e base imponibile per i contributi previdenziali).

LAVORATORE AUTONOMO
(sugli immobili strumentali)
Risparmio sull’aliquota marginale e reddito professionale (al lordo della ripresa Imu) che entra a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarà più leggero.