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l’aumento dei bolli da apporre sui registri contabili
Il decreto datato 24
maggio 2005 ha aumentato, in applicazione delle disposizioni contenute
nell’ultima legge finanziaria, l’importo dell’imposta di bollo da
11 euro a 14,62 euro con
decorrenza 1° giugno 2005.
Per chiarezza
riassumiamo i le diverse misure
dell’imposta di bollo che si sono succedute nel corso di questi anni
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IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO
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DECORRENZA
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Euro
10,33 / 20,66
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fino
al 31 luglio 2004 euro 10,33
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Euro 11,00 / 22,00
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dal
1° agosto 2004 al 31 maggio 2005
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Euro 14,62 / 29,24
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dal 1°
giugno 2005
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Come
vedremo in seguito, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo
riguarda in particolare due registri (libro giornale e libro inventari)
che devono essere stampati dalle imprese in regime di contabilità
ordinaria. E’ dubbia l’estensione anche ai professionisti in
contabilità ordinaria del predetto obbligo, che taluni,
prudenzialmente, ritengono di assimilare ai contribuenti in regime
d’impresa con riferimento alla tenuta del registro cronologico delle
movimentazioni finanziarie.
Poiché l’imposta di
bollo va assolta alla data di messa in uso di ciascun blocco di 100
pagine, la nuova misura di 14,62 euro va applicata solo per i blocchi di
pagine messi in uso a far data dal 1° giugno 2005.
Per quelli messi in
uso precedentemente (ad esempio stampa del libro giornale effettuata in
data 30 aprile 2005) l’imposta di bollo doveva essere ancora assolta
nella misura inferiore di 11 euro.
Alla luce della predetta modifica la forma di assolvimento
dell’imposta di bollo da ritenersi preferibile (tra quelle che vedremo
in seguito) è quella consistente nella apposizione di marche da bollo.
Ciò in quanto – ancorché la stampa effettiva intervenga
successivamente al 1° giugno 2005 (si ricorda che il termine ultimo per
la stampa del libro giornale relativo al 2004 è il 31 ottobre 2005) –
è possibile “annullare” la
marca da bollo indicando una data precedente ed applicare, così, per
l’ultima volta, la marca da bollo da 11 euro.
Si riportano, in
sintesi, le principali regole che imprese e professionisti devono
seguire in occasione della stampa dei vari registri contabili.
Differenze
tra bollatura e assolvimento dell’imposta di bollo
Come è noto a tutti, dall’anno 2001 le modifiche apportate all’articolo
2215 del codice civile hanno comportato la soppressione dell’obbligo di
bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro inventari.
Tale soppressione è stata estesa anche agli altri registri obbligatori
previsti ai fini IVA e imposte dirette attraverso la modifica apportata
all’articolo 39 del DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all’articolo 22 del
DPR n. 600/73, per i quali permane dunque soltanto
l’obbligo di numerare progressivamente le pagine a cura del soggetto
utilizzatore.
Va segnalato peraltro
che non tutti i libri sono stati esclusi dall’obbligo di vidimazione:
è il caso, ad esempio, di tutti i libri sociali obbligatori di cui
all’art. 2421 del codice civile o dei formulari di identificazione dei
rifiuti o dei fogli dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa detenga dei libri ancora soggetti
a vidimazione, sarà necessario recarsi presso un notaio o presso
l’Ufficio del Registro delle Imprese in quanto la competenza degli
Uffici delle Entrate è stata eliminata.
Continuano, infatti, ad essere soggetti
all’imposta di bollo senza essere più soggetti all’obbligo di
vidimazione e bollatura :
a) il libro giornale e il libro inventari,
b) i libri previsti da
norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste,
c) le scritture
ausiliarie previste dall’art. 14 comma 1 lettera c) del DPR n. 600/73,
d) le scritture
ausiliarie d magazzino previste dall’art. 14 comma 1 lett. d del DPR
n. 600/73.
La misura
dell’imposta di bollo
L'imposta di bollo,
infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile ma
da uno specifico provvedimento di natura tributaria, il DPR n. 642/1972.
Distinguiamo subito
due tipologie di soggetti :
-
Se l’impresa paga la tassa di concessione governativa per la
numerazione e bollatura di libri e registri (pari, a seconda dei
soggetti, a 309,87 o 516,46 euro) dovrà corrispondere l’imposta di
bollo nella misura di 14,62 euro;
-
In caso
contrario, la misura
dell’imposta di bollo sarà pari al doppio, ossia a 29,24 euro.
Tale
aumento è stato disposto per compensare l’abrogazione dell’obbligo
di versamento della vecchia tassa di lire 100.000 per ogni 500 pagine o
frazione di libro giornale o inventari previsto per imprese individuali
e società di persone.
Ricordiamo che l' imposta di bollo dovrà essere
corrisposta per ogni 100 fogli o frazione, e quindi non una tantum.
Come pagare
l’imposta di bollo
Il modo forse più semplice e sbrigativo per il pagamento dell’
imposta di bollo è quello di applicare una marca (o il bollo a punzone)
sulla prima o sull’ ultima pagina del libro interessato.
In alternativa, si può
versare l’importo corrispondente mediante
F23, codice tributo 458 T -
"imposta di bollo su libri e registri" ; gli estremi del
pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del libro
interessato.
Non è obbligatoria
alcuna altra annotazione nella pagina in cui sono applicate le marche.
Per i libri ancora
soggetti alla vidimazione iniziale l’applicazione dovrà essere fatta
nell’ultima pagina numerata.
Con un recente
provvedimento datato 5 maggio 2005 sono state approvate le
caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sostitutivo
delle marche da bollo: si tratta di un’etichetta adesiva prodotta
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che contiene
l’intestazione al Ministero delle Economie ed un codice a barre che ne
garantisce la tracciabilità.
Libri
e registri ancora utilizzabili
I libri e registri che contengono ancora pagine bianche e vidimate
possono essere ancora utilizzati, fino al loro esaurimento.
Quando deve essere
pagata l’imposta di bollo
L’amministrazione
finanziaria ha poi avuto modo di precisare che le marche vanno versate
ogni cento pagine (o frazione o multipli di cento) effettivamente
utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la
vidimazione. Pertanto, nel caso in cui la numerazione del libro giornale
del 2004 termini con la pagina 2004/90, l’imposta di bollo che è
stata assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi
assolta anche per le prime dieci pagine del 2005, sicché le nuove
marche dovranno apporsi sulla pagina 2005/11, centounesima pagina del
giornale.
Numerazione
preventiva dei libri e registri
La numerazione preventiva è stata eliminata, sicché essa potrà essere
fatta nel momento in cui si utilizza la pagina (e quindi al momento
stesso della stampa, per chi tiene la contabilità meccanizzata). In
caso di utilizzo dei registri a fogli mobili, occorrerà intestare la
pagina al soggetto utilizzatore.
Come numerare i
libri e registri
Al riguardo, occorre
distinguere a seconda del comportamento del soggetto interessato.
Infatti, qualora si
decida di effettuare (facoltativamente, o in presenza di obbligo) la
bollatura e la vidimazione, la numerazione dovrà avvenire in base alle
vecchie regole, ossia progressivamente in base all’anno di utilizzo.
Nel caso in cui invece
si decida di non bollare le pagine (avvalendosi dunque della
semplificazione in discorso) la numerazione deve avvenire indicando
l’anno cui fa riferimento la contabilità.
Pertanto, se nel 2005
viene stampato il libro giornale contenente le operazioni contabili del
2004, le pagine andranno numerate da pag. 2004/1 in poi.
Per quanto riguarda
poi la numerazione del libro inventari, l’amministrazione finanziaria
permette l’omissione dell’anno se le annotazioni riportate occupano
solo poche pagine per ciascuna annualità.
Si riporta di seguito
una tabella che riepiloga gli adempimenti previsti per i principali
registri contabili e fiscali.
TASSA DI CONCESSIONE
GOVERNATIVA Per Libri giornale e inventario, Libri sociali
obbligatori e Registri contabilità lavori
Deve essere pagata
annualmente entro il 16 marzo, rispettando la scadenza fissata
dall'Agenzia delle Entrate:
309,87 Euro annuali, se
il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è
inferiore a 516456,87
Euro 516,46 Euro annuali,
se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio di ogni
anno è superiore a 516456,87 Euro.
Per le Società di nuova
costituzione: versamento tramite c/c postale n. 6007 intestato a
"Agenzia delle Entrate" - centro operativo di Pescara - causale
"Bollatura e Numerazione Libri Sociali".
- Per le Società già
esistenti: versamento con il
mod. F24 pagabile in banca,
indicando il codice tributo n. 7085 - Vidimazioni Libri Sociali.
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